Il Tribunale amministrativo di Basilicata ha bocciato il ricorso presentato da nove avvocati lucani contro l’ordinanza del Ministero della Salute, che ha istituito la zona rossa in Basilicata a decorrere dal 1 al 15 marzo. Rappresentati dall’avvocato Donatello Genovese, i ricorrenti avevano chiesto l’applicazione di misure restrittive limitate solo ai comuni a maggiore rischio epidemiologico, evidenziando la differenza con numerosi centri lucani dove i contagi risultavano esigui o pari allo zero , dunque in assenza di presupposti di rischio. “Il residuo orizzonte temporale di vigenza dell’ordinanza impugnata – si legge nella sentenza emessa dal Tar- ogni eventuale questione di costituzionalità… sarebbe comunque privata del requisito di rilevanza. Non ricorrono i profili di violazione di legge denunciati”. Inoltre è specificato nelle motivazioni della sentenza che prevede la deroga per “specifiche parti del territorio regionale” Che è, peraltro, impossibile “differenziare una zona al suo interno”: sono due delle motivazioni inserite nella sentenza.
Il ricorso inoltre voleva ottenere anche l’annullamento dell’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, che aveva deciso la didattica a distanza per elementari e prima media dal primo al 5 marzo: tale parte del ricorso è stata dichiarata improcedibile dal Tar
in quanto per effetto del nuovo D.P.C.M. del 2/3/2021, “all’introduzione della “zona rossa” consegue che le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
