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BASILICATA “ZONA ROSSA”: RICORSO RESPINTO

Bardi non ha chiesto al ministro quella “differenziata”: il Tar non può farci nulla

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha respinto il ricorso contro la “zona rossa” totale in Basilicata dal 5 marzo al 15, così come decisa nell’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio scorso. La “class action” di cittadini e avvocati ha perso, ma ai punti. Il tempo ha giocato a sfavore, ma c’è un però importante. Il governatore Bardi a parole ha rilanciato l’appello dei sindaci contro la “zona rossa” su tutto il territorio regionale, ma poi al ministro Speranza ha dato il tacito assenso.

Tecnicamente il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato. Improcedibile con riguardo alla contestata estensione della didattica a distanza per il cento per cento delle attività scolastiche lucane. L’ordinanza di Bardi impugnata, è scaduta il 5 marzo. Di conseguenza, l’eventuale annullamento di un atto amministrativo scaduto sarebbe «improduttivo di effetti» e non si ritrarrebbe  «alcuna concreta utilitas». Diverso il versante, si è costituito in giudizio anche il Ministero della Salute, della “zona rossa” totale. Com’è noto, c’è la possibilità in relazione a specifiche parti del territorio regionale, dell’esenzione dell’applicazione delle misure più restrittive previste da uno scenario caratterizzato da massima gravità e da un livello di rischio alto.

Tuttavia, la diversificazione all’interno di una regione “zona rossa”, non può deciderla in autonomia il ministro della Salute. L’atto, connotato da discrezionalità, il ministro lo può assumere sì, ma «“d’intesa” con il Presidente della regione interessata». Si tratta di uno schema procedurale, di natura co-decisoria, che è «radicalmente differente rispetto a quello che caratterizza, invece, l’assunzione dell’ordinanza istitutiva della “zona” ». Per cui stando ai dati epidemiologici,  il Ministro della Salute «non poteva esimersi» dall’istituire una “zona rossa” per tutto il territorio regionale. Per la diversificazione interna, invece, è mancato l’esperimento, da parte del Presidente della Regione, di «un’apposita istruttoria funzionale al riscontro dei presupposti giustificanti la deroga a livello sub regionale». Contestato, in pratica, «un potere non esercitato» dal governatore. Per il resto, quasi un consiglio dal Tar a chi intendesse impugnare una “zona rossa” totale.

Nel ricorso, è stato elencato un numero elevato e geograficamente disomogeneo di comuni per i quali non trovava giustificazione l’applicazione delle massime misure restrittive. Bisogna fare attenzione  alla «“atomizzazione” territoriale», poichè colliderebbe con «la ratio tendenzialmente unitaria che deve ispirare l’azione di contrasto al fenomeno pandemico». In ogni caso, anche qui, il fattore tempo è stato decisivo: considerato il «residuo orizzonte temporale di vigenza dell’ordinanza impugnata», fino al 15 marzo, per il Tar di Basilicata ogni eventuale questione di costituzionalità della presupposta norma, sarebbe comunque privata nel frattempo del requisito di rilevanza: l’iter si concluderebbe a ordinanza scaduta.

Ferdinando Moliterni

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