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GESTIONE CUP REGIONALE: LA STORIA INFINITA CONTINUA

Non convince la replica dell’Ati affidataria del servizio e che punta a vincere anche la nuova gara sub Iudice

IL FATTO E L’INCHIESTA

La notizia delle proroghe, oltre che milionarie dal punto di vista economico, anche “opache” in relazione al fattore temporale, della gestione del Cup ha acceso i riflettori delle Forze dell’Ordine che si sono recate in Regione per più giorni consecutivi per acquisire la documentazione delle proroghe relative al Cup e in favore dell’Ati Datacontact e Lucana Servizi (come riportato da Cronache).

Da queste colonne avevamo denunciato da anni sospetti e pratiche al limite della legalità sulle numerose deroghe dell’appalto quinquennale indetto nel 2010. Mentre le Forze dell’Ordine acquisivano la documentazione in Regione, ci siamo permessi di osservare, come ogni giornale che si rispetti dovrebbe dare, che ci è sembrato intempestivo, proprio in quelle ore, l’intervento del consigliere Braia, il quale con la nuova gara di fatto aperta in quanto sub iudice e l’indagine degli inquirenti in corso, si è spinto a dare indicazioni con una interrogazione molto “indirizzata” al presidente Bardi. In sostanza Braia, dimenticandosi o non conoscendo in toto la vicenda (sopratutto quella della indagine) ha dato delle indicazioni quanto meno inopportune: facendo il panegirico dei vecchi in proroga e in qualche modo auspicando la vittoria a questi della gara in corso. Il nostro articolo non ha fatto piacere all’ATI Dataconctat. I legali rappresentanti di Datacontact Srl e Lucana Sistemi Srl hanno infatti inteso replicare con una nota che pubblichiamo integralmente di seguito.

LA REPLICA DELL’ATI APPREZZATA DA BRAIA

«A seguito dell’articolo pubblicato dalla Vostra testata in data giovedì 4 febbraio 2021, relativamente alle proroghe dei “Servizi di supporto all’agenda digitale” si ritiene doveroso, alla luce delle erronee ed inesatte rappresentazioni dei fatti ivi riportate, richiedere diritto di replica. Dal tenore testuale dell’articolo, infatti, emerge una mancata conoscenza dell’effettivo contenuto della sentenza del 18 gennaio 2021 del TAR Basilicata, con la quale è stata pronunciata quale illegittima l’esclusione del RTI Datacontact/Lucana Sistemi/La Traccia (che l’articolo ironicamente definisce “il raggruppamento Made in Matera”).

Una lettura effettiva della sentenza, infatti, rende chiaro come le motivazioni di esclusione addotte dalla SUA-RB verso il raggruppamento siano effettivamente illegittime, mentre la sentenza di primo grado accoglie il ricorso incidentale del raggruppamento controinteressato nella misura in cui, anche in quel caso, la SUARB non si è espressa in merito ad un altro comma dell’art. 80, del quale avrebbe dovuto, ad ogni modo, dimostrarne l’applicabilità. Condizione anche quest’ultima (accoglimento del rilievo incidentale) che, nel legittimo esercizio e titolo difensivo, si reputa anche meritevole di impugnativa in appello. Ma tanto afferisce alla sfera di competenza della Giustizia Amministrativa che, rispettosamente, non si invade nella presente richiesta di replica. L’articolo riporta valutazioni, mai provate o affermate dal provvedimento di giustizia amministrativa, sulla affidabilità del RTI che non trovano traccia nella parte volitiva e dispositiva di sentenza, quanto piuttosto nel decontestualizzato richiamo nell’articolo di quanto in sentenza ricorre quale mera riproduzione di esposizione della Stazione Unica Appaltante, relativamente al tema del self cleaning.

Si verte, quindi, in esposizione resa dalla SuaRB nel provvedimento di esclusione del raggruppamento (a valle della valutazione della congruità economica dell’offerta), ovvero nel corpo del provvedimento di esclusione anche dichiarato invalido dal Tribunale. Nell’articolo v’è alea di confusione e parole espresse dall’Ente nell’atto di esclusione (annullato) non possono avere parvenza di giudizio espresso dalla sentenza, commettendo un macroscopico errore, perché la sentenza del 18 gennaio, al contrario, conferma che l’esclusione è stata illegittimamente operata. Altresì anomala può apparire la circostanza in ragione della quale, oltre a potenzialità di travisamento del contenuto, l’articolo riporti anche una forma differente rispetto a quella rinvenibile dalla sentenza divenuta pubblica, con esposizione di nomi di persone fisiche e giuridiche ovviamente protette dalla normativa sulla privacy. La stessa sentenza su pubblica fonte istituzionale prescrive in caso di diffusione di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. L’articolo del 4 febbraio riporta altresì testualmente: “Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Basilicata lungi dall’annullare, come richiesto dalle società, la validità dell’esclusione del raggruppamento come deciso dalla Sua-RB che nell’ottobre scorso ha disposto l’aggiudicazione efficace dell’appalto”.

Anche in questo caso va evitata ogni confusione: l’accoglimento di ricorso contro l’esclusione del RTI Datacontact/Lucana Sistemi/La Traccia, produce anche conseguenziale reingresso del concorrente, nella sua condizione di primo graduato. È altresì strumentale ogni richiamo al RTI per proroghe adottate dall’Ente Committente a fronte di procedure di gara di servizi considerati di pubblica utilità, i cui tempi ed i cui contenuti sono stati definiti sempre dall’Ente Regione (e puntualmente esitati in ricorso amministrativo, sentenza n.707/2017 Tar Basilicata e sentenza n. 2855/2018 Consiglio di Stato), contestando tempistiche che nulla hanno a che fare con le gestioni aziendali».

LA REPLICA CHE NON CONVINCE

Non se ne abbia l’Ati, ma la replica non ci convince del tutto. In primis perché perlopiù il nostro articolo del 4 febbraio scorso si riferiva più che altro all’intervento delle Forze dell’Ordine intente a ripercorrere l’iter delle proroghe infinite. Sulla questione della gara in corso, con convinzione che qui si ribadisce, abbiamo sottolineato come in costanza di queste circostanze era quanto meno inopportuno che un consigliere regionale invadesse in maniera così forte il campo gestionale che sempre deve rimanere estremo alla politica.

Quanto poi alla sentenza del Tar, va anche precisato che il giudici amministrativi hanno accolto tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, e come gia riportato da queste colonne con le modalità giornalistiche e non del mero nuncius, è stato riportato che il Tar ha rimesso gli atti nelle mani della SuaRB per le decisionisuccessive.

Dalla lettura della sentenza emerge che i giudici nel rimettere gli atti alla stazione appaltante, non potendo direttamente decidere per quanto previsto dall’adunanza plenaria, sentenza numero 16 del 28 agosto 2016 e altresì aisensi dell’articolo 34 comma 2 del codice di procedura amministrativa, invitano la stazione appaltante ad esprimersi ai sensi del articolo 80 comma 5 lettera c e c-bis. Dunque, allo stato è come se si fosse tornato alla proposta di aggiudicazione.

Ora l’amministrazione regionale, diversa da quella che dispose le proroghe, dovrà valutare ai sensi del suddetto comma la documentazione in suo possesso. Solo dopo tale decisione si saprà se l’aggiudicatario sarà il raggruppamento Datacontact, Lucana Sisteme e Edp La Traccia o quello già provvisoriamente precedentemente individuato. Ecco, in un contesto così articolato, la consegna del silenzio sarebbe quanto mai d’oro, sopratutto degli interasti e dei politici.

 

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