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REGIONE E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

ll Presidente Pasquale sul mancato rilascio del differimento delle concessioni “spero nella buona fede della Regione e che ritiri in autotutela l’art.2, n.41”

Fatto, la regione Basilicata il consiglio regionale della Basilicata del 4 Dicembre 2020 approva un articolo di legge regionale per le concessioni demaniali marittime, pubblicato sul BUR il 22 Dicembre 2020 <<Legge Regionale n. 41 del 22 Dicembre 2020, disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale, in particolare ARTICOLO 2 Disposizioni urgenti in materia di salvaguardia del settore turistico.

Violando e Raggirando arbitrariamente tutte le prerogative disposte dalla norma nazionale 145/2018 art. 1 comma 682, e già recepite dalla delibera regionale della Basilicata n. 155 del 25 Febbraio 2019 pubblicata sul BUR il 1 Marzo 2019, ma anche le buona fede e le aspettative dei concessionari demaniali della regione Basilicata, disposte dalla normativa di legge nazionale 145/2018 e dalla delibera regionale della basilicata n. 155 del 25 Febbraio 2019 di recepimento alla normativa di legge nazionale 145/2018 art. 1 comma 682 <<disposizioni della norma di legge nazionale n. 145/2018 art. 1 comma 682 (Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.), e che la predetta legge nazionale n. 145/2018 era stata recepita dalla regione Basilicata con deliberazione regionale n. 155 il 25 Febbraio 2019 pubblicata sul BUR regionale il 1 Marzo 2019>>, e che nonostante i concessionari demaniali della regione Basilicata, hanno espletato tutta la documentazione richiesta dalla delibera regionale n. 155/2019, aver espletato anche la documentazione richiesta 11 Maggio 2020 dall’ufficio demanio marittimo regionale di Matera,

<< ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE (In ragione della nota assessorile prot. N. 50715 del 27/03/2020, al fine di avviare le relative propedeutiche attività di ricognizione tecnico amministrative delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto della legge e dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento, si richiede alla Ditta in indirizzo quanto segue: l’acquisizione della manifestazione di volontà da parte del concessionario all’attività propedeutica; permanenza delle condizioni soggettive del concessionario (Dichiarazione di iscrizione della Ditta nella C.C.I.A.A., Antimafia/carichi pendenti resa ai sensi dell’art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000) per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità Concedente) “intuiti personae”; mancanza dei requisiti di cui agli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione; mancanza di procedimenti in corso circa la revoca/decadenza della concessione ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione. A tal proposito, si allega, alla presente il fac-simile di schema di quanto richiesto, che dovrà essere rimesso, debitamente compilato entro 10 giorni dal ricevimento della presente. E dalla suddetta ditta prontamente espletato il tutto ed inviato tramite PEC all’ufficio demanio marittimo regionale di Matera>>

E prendendo spunto dalle seguenti sentenze della corte costituzionale:

Sentenza Corte Costituzionale n. 10/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Calabria n. 46/2019, in tema di proroga delle concessioni demaniali marittime solo ed esclusivamente per violazione dell’art.117 della Costituzione <<Nell’ultimo capoverso la Corte prende atto della proroga delle concessioni ex lega 145/18 fino al 2033 senza nulla osservare in proposito con riferimento alla direttiva servizi. La 145/18 invece è una legge dello Stato.>>

Sentenza Corte Costituzionale n. 233/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale della Basilicata n. 11/2018 in particolare art. 38, in tema di proroga della durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali (prorogandole di altre 6 mesi nel 2018) per violazione dell’art. 117 della Costituzione

Ed anche perché come dice la sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2013 che richiama la n. 18/2013 e 271/2009, nn. 153 e 29/2006, che afferma che sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa.

In maggior ragione da quanto descritto precedentemente e come già precedentemente già successo con le citate sentenze della corte costituzionale, l’ARTICOLO 2 della legge Regionale della Basilicata n. 41 del 22 Dicembre 2020, disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale (Disposizioni urgenti in materia di salvaguardia del settore turistico), viola l’art.117 della Costituzione.

Spero ancora nella buona fede dell’amministrazione della regione Basilicata, e che ritiri in autotutela l’ARTICOLO 2 della legge Regionale della Basilicata n. 41 del 22 Dicembre 2020, e che rilasci nel breve tempo i titoli di differimento al 31 Dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime della regione Basilicata, come disposto già dalla legge nazionale 145/2018 e dalla delibera regionale n. 155/2019 di recepimento alla legge nazionale. Senza arrecare ulteriori danni alle imprese balneari lucane, ma anche senza arrecare danni erariali per lo stato e per la regione.

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