Peculato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (Asi): la Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza assolutoria con la quale il 30 settembre scorso, gli “ermellini” dopo 2 gradi di giudizio per gli accusati sfavorevoli ha “sbianchettato” il teorema sulla «deviazione di risorse pubbliche per i propri affari»: la “distrazione” dei soldi «non si connota come atto appropriativo di fondi dell’Ente per finalità non istituzionali». Più che peculato, inoltre, per gli “ermellini” la vicenda, dal punto di vista dell’accusa, era al limite da inquadrare come abuso di ufficio. Anche se, la ricostruzione dei fatti, non consente, per la Cassazione, neanche «di ravvisare i presupposti della più gradata fattispecie dell’abuso d’ufficio».

La storica sentenza sugli ex vertici dell’Asi, Mario Vasta (avv. Antonio Casalaro), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ex Asi di Potenza, Paolo Galante (Prof. Donatello Cimadomo) quale VicePresidente del medesimo C.d.A., Graziano Ruggiero (avv. Angela Pignatari), Rocco Sarli (avvocati Cesare Placanica e Sergio Lapenna) e Donato Scavone (avvocati Domenico Ciruzzi e Gianpaolo Carretta) quali componenti del medesimo C.d.A., Rocco Tramutola (avvocati Antonio Murano e Salvatore Sciullo) quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Consorzio, Pompeo Pietro Pisani (avv. Nicola Pisani) e Gerardo Graziano (avv. Mario Murano) quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Consorzio, ha anche già prodotto proprio per Galante un effetto concreto. Dal Consiglio regionale stanziata la somma, per «spese impreviste» di 59mila e 500euro per il versamento in favore dell’ex consigliere regionale Paolo Galante, a titolo di somme a lui non corrisposte in virtù della sospensione dalla carica intervenuta a seguito di condanna per la legge Severino. La Corte d’Appello di Potenza, l’anno scorso, aveva solo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, del 2016, con cui il Tribunale del capoluogo aveva inflitto pene comprese tra i 3 anni e 3 mesi e i 4 anni di reclusione. La Cassazione, invece, «annullamento senza rinvio».

Ai citati, l’accusa contestava, in concorso, di avere destinato, nel 2007 e nel 2008, la somma di 15mila euro, più Iva, del Consorzio, a copertura delle spese legali per proporre ricorso al Tar della Basilicata avverso i provvedimenti, assunti dalla Giunta della Regione Basilicata e dal Presidente della stessa Giunta, in attuazione della legge regionale del 2007, di scioglimento degli organi dello stesso Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei conti, e di nomina del commissario straordinario del Consorzio nella persona dell’ingegnere Donato Pafundi. Spese, per l’accusa, non imputabili all’Ente in quanto relative ad un contenzioso amministrativo di esclusivo interesse del Vasta e degli altri componenti degli altri. Per i giudici del capoluogo, a conferma dell’impianto accusatorio, il dato, «inconfutabile», che Vasta aveva proposto il ricorso al Tar lucano nella veste di privato cittadino poichè non si era qualificato come rappresentante legale del Consorzio, ma «semplicemente come Prof. Vasta». Per la cronaca, la controversia giuridica al Tar, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ritenne «non fondata la questione di costituzionalità», della legge regionale del 2007, ebbe per Vasta esito negativo.

Tra le altre cose, in Cassazione è stato fatto notare dalle difese come alla base del ricorso al Tar, il parere dell’esperto in materia giuridica attinente ai Consorzi Industriali, Prof. Capotosti, come anche dato conto dal Procuratore della Corte dei conti, che ha disposto, per quanto di propria competenza, «l’archiviazione del procedimento». L’«inconfutabile», però, non era poi così «inconfutabile». Per la Cassazione è «logica e giuridica» la spiegazione, in quanto all’epoca di presentazione del ricorso «Vasta era ormai decaduto dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio». Lo stesso Tar, del resto, aveva riportato come Vasta impugnò, «nella dichiarata qualità di soggetto già titolare di un organo (il Presidente) di cui è stato disposto lo scioglimento».

Ad ogni modo, per la Cassazione, non è possibile ravvisare «nell’impiego di risorse del Consorzio per il pagamento degli onorari dei due legali avvocati Cardi e Potenza per coltivare il ricorso al T.A.R., una distrazione della pecunia pubblica tale da integrare la condotta sanzionata dal delitto di peculato». Nell’ambito dell’inchiesta, anche altri reati erano stati contestati, tra cui, per esempio, concernente il reato di peculato, l’acquisto di diverse paia di occhiali e di accessori moda per un valore complessivo di 8mila e 400euro, «poi offerti o regalati a persone non individuate», pagati a «compensazione di debiti che la società fornitrice aveva nei confronti del Consorzio». Reati però, cancellati col «non doversi procedere» e l’intervenuta prescrizione.

Ad ogni modo, riprendendo le fila del presunto peculato, gli “ermellini” hanno spiegato come affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva «dante luogo al peculato», è necessario che il cosiddetto pubblico agente abbia impiegato le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste, «ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale». Qui il discrimine, poichè nell’ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell’ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall’agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell’Ente, la diversa fattispecie corretta sarebbe quella dell’abuso di ufficio. L’interesse del ricorso al Tar, inoltre, non era un interesse «esclusivo» e privato di Vasta, della persona Mario Vasta, ma nell’interesse dell’ex Asi da lui rappresentato, contro gli atti soppressivi che, «non irragionevolmente», erano stati stimati illegittimi sulla scorta del parere del consulente Prof. Capotosti che aveva colto nel segno anche al Tar.

Tantomeno, ha evidenziato la Cassazione, «non può disconoscersi» il dato che il ricorso avesse «valenza di carattere istituzionale», poichè volto ad ottenere la rimozione di una situazione «comportante l’azzeramento degli organi consortili, venutasi a creare sulla scorta di provvedimenti stimati ingiusti», sulla base di argomenti giuridici che apparivano fondati e «autorevolmente sostenuti dal Prof. Capotosti». E neanche, la presunta destinazione dei fondi pubblici per il soddisfacimento di un interesse personale, sarebbe potuta discendere dall’iniziativa giudiziaria contro i provvedimenti regionali di scioglimento e a tutela dell’interesse del Consorzio a rimanere «“in vita”, poichè questa circostanza avrebbe consentito, «ovviamente», di tutelare «anche» l’interesse personale di Vasta e degli altri Organi consortili a mantenere i rispettivi incarichi. Per questi e altri motivi, tutti assolti: «annullamento senza rinvio».

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