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BASILICATA NUOVA STRETTA DEL GENERALE

Bardi lamenta di non essere tornati in zona gialla, ma emette una nuova ordinanza con nuove restrizioni. Ecco il testo completo

Bardi lamenta di non essere tornati in zona gialla, ma emette una nuova ordinanza con nuove restrizioni, ecco i punti salienti:
Art. 1
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, (fra cui parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi divertimento permanenti e viaggianti) ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
d) l’attività sportiva o attività motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;
f) restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, fermo il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
g) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
h) fermo quanto previsto alla lett.e), è consentito svolgere attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Resta consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale anche per sport di squadra e attività sportiva di base, previsti dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport di contatto, fermo il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento;
i) restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
j) sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
k) sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
l) sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;
m) sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
n) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 1, comma 10, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
o) sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di locali adibiti ad attività differente;
p) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
q) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
r) l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione della direzione sanitaria potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegato all’ordinanza 21 ottobre 2020, n. 39;
s) è vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. – Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa e, comunque, nel rispetto di procedure e/o regolamenti condivisi tra i direttori delle U.O. e la Direzione sanitaria aziendale riferite a singole e motivate criticità dei pazienti degenti. L’eventuale accesso autorizzato potrà avvenire previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19;
r) fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Art. 2
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 5 dicembre 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett.s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per l’adozione delle misure di competenza derivanti dal documento operativo prefettizio.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del ​trasporto e della logistica” di settore, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato A).
3. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimenti governativi di cui al comma 1, devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti a sedere. In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti a sedere e anche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non svolte in percorrenze per corse operaie. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:
• Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
• Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
• Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
• Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
• Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
c) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi;
d) i menzionati potenziamenti devono essere effettuati in modo puntuale, anche ricorrendo all’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio conto terzi, compresi quelli già nella disponibilità delle aziende e per i quali le amministrazioni provinciali devono provvedere a rilasciare specifica autorizzazione.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve inviare alle Province, enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari di tutti i servizi di cui al precedente comma 2, con particolare riferimento al programma di potenziamento dei servizi con l’indicazione puntuale delle linee potenziate, delle relative percorrenze sviluppate e del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19 .
6. Per garantire il rispetto della presente ordinanza, le Province tramite gli uffici preposti procedono ad effettuare le verifiche dei programmi di esercizio e di potenziamento così trasmessi; impartiscono le disposizioni autorizzative al COTRAB per l’esercizio delle corse di potenziamento e per dare riscontro a tutte le criticità rappresentate dall’utenza e/o dagli enti locali. Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale alla Regione.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi.
8. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio di potenziamento.
9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111, per il cui decreto interministeriale di ripartizione delle risorse è stata sancita Intesa dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2020.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
Art. 3
(Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19)
1. Al fine di consentire il regolare sevizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da contagiati da Covid-19, in isolamento o da persone in quarantena obbligatoria domiciliare, ed i regolari conferimenti degli stessi negli impianti di recupero di energia (operazione R1), sopperendo al ridotto funzionamento o al fermo di alcuni impianti e/o al sovraccarico di altri, ed allo scopo di scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda e quarta del Decreto Legislativo nr. 152/2006 (e successive modifiche intervenute), le capacità autorizzate possono essere aumentate complessivamente fino ad un massimo del 10% di quella autorizzata annua nel rispetto dei codici EER autorizzati.
2. I titolari degli impianti di recupero che intendono avvalersi della presente disposizione straordinaria dovranno inviare entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza apposita comunicazione all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, in cui vengano indicate le maggiori capacità di trattamento dei rifiuti richieste, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4
(Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio della regione)
1.Per le attività di raccolta tartufi sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1995 n. 35, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sono titolari di IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro.
2. Le attività devono essere svolte da cavatori in solitaria con i loro cani e la raccolta di tartufi deve essere svolta utilizzando guanti e Dispositivi di Protezione Individuali.
3. I cavatori dovranno conformarsi a quanto stabilito nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.
Art. 5
(Disposizioni di proroga dei termini)
1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33,  7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle dell’ordinanza 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020 nr 42 e 14 novembre 2020 nr. 43.
      Art. 6
 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento che avranno efficacia fino al 6 gennaio 2021, nonché fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
IL TESTO COMPLETO
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Ordinanza n. 47 del 5 dicembre 2020.
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”, e in particolare l’articolo 2, comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (…) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei  a prevenire o ridurre  il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;
VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’articolo 3, comma 2, fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTA l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;
VISTA l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegato 1 alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29;
VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del medesimo decreto;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;
VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 settembre 2020, le misure cui all’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020, n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1 agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la sospensione sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo, all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” che ha confermato e prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all’ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
VISTA l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 35 che, a modifica dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, ha disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico;
VISTA l’ordinanza 7 ottobre 2020 n. 37 che ha disposto la proroga delle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35;
VISTA l’ordinanza 14 ottobre 2020 n. 38 che ha adottato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, e recato disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di ingressi o rientri dall’estero;
VISTA l’ordinanza 21 ottobre 2020 n. 39 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTA l’ordinanza 30 ottobre 2020 n. 40 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, tra cui misure in materia di eventi e competizioni sportive degli sport di contatto, attività sportiva di base e attività motoria, attività del ballo, feste e sagre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo, attività di ristorazione e di istituzioni scolastiche;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, che sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/178/CRO5a/COV19 dell’8 ottobre 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in particolare dell’articolo 2, che ha individuato le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, del citato documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, alle quali si applicano le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale COVID-19 del Ministero della salute aggiornato al 2 dicembre 2020 (Report n. 29 sintesi nazionale) dall’evoluzione epidemiologica nazionale si osserva che: “”L’epidemia in Italia seppur mantenendosi grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali, continua mostrare una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e questo è un segnale di efficacia delle misure di mitigazione introdotte. Nella maggior parte del territorio la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 1, con tutte le Regioni/PPAA, tranne 5, con un Rt puntuale nel suo valore medio minore di uno. La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia ha raggiunto livelli di Rt inferiori a 1 in molte Regioni/PPAA.Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l’incidenza (dati flusso ISS) calcolata negli ultimi 14 gg è diminuita a livello nazionale. Questi dati sono incoraggianti e confermano l’impatto delle misure di mitigazione realizzate nelle ultime settimane; queste si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata. L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri. Gran parte delle Regioni/PPAA sono classificate a rischio Moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2 ma l’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela mantenendo elevata l’attenzione nei comportamenti. Per questo motivo questo andamento deve portare alla massima attenzione nella adozione e rispetto delle misure, evitarne un rilassamento prematuro e mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.””
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, alla data del 2 dicembre 2020, (Report settimanale n.29, del Ministero della Salute, per il periodo 23-29 novembre 2020, aggiornato al 2 dicembre 2020) si registrano 1.305 nuovi casi con un rt pari a 0,86; Alla data del 4 dicembre 2020 si registrano complessivamente 6243 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 6075 si trovano in isolamento domiciliare, e 168 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 20 sono ricoverati in terapia intensiva;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 29, dati relativi alla settimana 23-29 novembre 2020  (aggiornati alla data del 2 dicembre 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS “pari a 0.86” (CI: 0.57-1.36);
VISTA la Circolare prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare”, ha precisato che: “i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003”. In particolare, nella medesima circolare, è stato evidenziato che “nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l’assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)”; in attuazione di tali disposizioni ISS “i rifiuti urbani prodotti da contagiati da Covid-19, in isolamento o da persone in quarantena obbligatoria domiciliare, devono essere, in via privilegiata, inviati alla termodistruzione anche in deroga alle vigenti autorizzazioni ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01, senza alcun trattamento preliminare”;
RILEVATO la situazione di emergenza continua ad avere evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la raccolta indifferenziata di quelli relativi a cittadini contagiati, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria nei comuni della Regione, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente;
PRESO ATTO che l’Amministratore Unico di EGRIB ha rappresentato che a far data dal 4 dicembre 2020 l’unico impianto autorizzato non potrà più accettare i rifiuti Covid-19 conferiti dai Comuni della Basilicata a causa il raggiungimento della capacità di trattamento autorizzata, come da comunicazione della stessa società del 17 novembre 2020 e che il suddetto impianto sin dal mese di marzo 2020 ha offerto la propria disponibilità al trattamento gratuito dei suddetti rifiuti prodotti da utenze colpite dall’emergenza COVID-19;
PRESO ATTO  che tutte le amministrazioni comunali della Regione, hanno manifestato ad EGRIB le serie difficoltà dei gestori nella raccolta e nella movimentazione dei rifiuti Covid-19 e che, per la situazione emergenziale in atto, i rifiuti urbani indifferenziati da Covid-19 sono notevolmente aumentati con conseguenti ripercussioni sulla gestione degli stessi;
RITENUTO necessario, pertanto, adottare ulteriori disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani da Covid-19 coerenti con le indicazioni fornite dall’ISS tese ad assicurare comunque l’ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, al fine di evitare interruzioni del servizio stesso;
RITENUTO opportuno precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dello stesso Decreto è consentito ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione;
VISTA la legge regionale sulle modalità di ricerca e raccolta dei tartufi, sul territorio della regione Basilicata, che sono disciplinate dalla Legge Regionale del 27 marzo 1995 n. 35, “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”, emanata ai sensi della Legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752.
RITENUTO necessario precisare, con riferimento alle attività di raccolta tartufi, che tale attività non viola le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto la raccolta è svolta da cavatori in solitaria con i loro cani e che la raccolta di tartufi viene svolta utilizzando guanti e Dispositivi di Protezione Individuali;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate in Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo del virus e l’incremento dei casi nella Regione che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario intraprese;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure disposte dalle Regioni hanno efficacia limitata nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
RITENUTO di disporre la proroga delle disposizioni richiamate dall’art. 2 dell’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, (fra cui parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi divertimento permanenti e viaggianti) ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
d) l’attività sportiva o attività motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;
f) restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, fermo il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
g) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
h) fermo quanto previsto alla lett.e), è consentito svolgere attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Resta consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale anche per sport di squadra e attività sportiva di base, previsti dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport di contatto, fermo il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento;
i) restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
j) sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
k) sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
l) sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;
m) sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
n) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 1, comma 10, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
o) sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di locali adibiti ad attività differente;
p) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
q) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
r) l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione della direzione sanitaria potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegato all’ordinanza 21 ottobre 2020, n. 39;
s) è vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. – Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa e, comunque, nel rispetto di procedure e/o regolamenti condivisi tra i direttori delle U.O. e la Direzione sanitaria aziendale riferite a singole e motivate criticità dei pazienti degenti. L’eventuale accesso autorizzato potrà avvenire previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19;
r) fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
2. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Art. 2
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 5 dicembre 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett.s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per l’adozione delle misure di competenza derivanti dal documento operativo prefettizio.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del ​trasporto e della logistica” di settore, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato A).
3. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimenti governativi di cui al comma 1, devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti a sedere. In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti a sedere e anche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non svolte in percorrenze per corse operaie. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:
• Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
• Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
• Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
• Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
• Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
c) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi;
d) i menzionati potenziamenti devono essere effettuati in modo puntuale, anche ricorrendo all’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio conto terzi, compresi quelli già nella disponibilità delle aziende e per i quali le amministrazioni provinciali devono provvedere a rilasciare specifica autorizzazione.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve inviare alle Province, enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari di tutti i servizi di cui al precedente comma 2, con particolare riferimento al programma di potenziamento dei servizi con l’indicazione puntuale delle linee potenziate, delle relative percorrenze sviluppate e del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19 .
6. Per garantire il rispetto della presente ordinanza, le Province tramite gli uffici preposti procedono ad effettuare le verifiche dei programmi di esercizio e di potenziamento così trasmessi; impartiscono le disposizioni autorizzative al COTRAB per l’esercizio delle corse di potenziamento e per dare riscontro a tutte le criticità rappresentate dall’utenza e/o dagli enti locali. Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale alla Regione.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi.
8. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio di potenziamento.
9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111, per il cui decreto interministeriale di ripartizione delle risorse è stata sancita Intesa dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2020.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
Art. 3
(Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19)
1. Al fine di consentire il regolare sevizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da contagiati da Covid-19, in isolamento o da persone in quarantena obbligatoria domiciliare, ed i regolari conferimenti degli stessi negli impianti di recupero di energia (operazione R1), sopperendo al ridotto funzionamento o al fermo di alcuni impianti e/o al sovraccarico di altri, ed allo scopo di scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda e quarta del Decreto Legislativo nr. 152/2006 (e successive modifiche intervenute), le capacità autorizzate possono essere aumentate complessivamente fino ad un massimo del 10% di quella autorizzata annua nel rispetto dei codici EER autorizzati.
2. I titolari degli impianti di recupero che intendono avvalersi della presente disposizione straordinaria dovranno inviare entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza apposita comunicazione all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, in cui vengano indicate le maggiori capacità di trattamento dei rifiuti richieste, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4
(Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio della regione)
1.Per le attività di raccolta tartufi sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1995 n. 35, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sono titolari di IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro.
2. Le attività devono essere svolte da cavatori in solitaria con i loro cani e la raccolta di tartufi deve essere svolta utilizzando guanti e Dispositivi di Protezione Individuali.
3. I cavatori dovranno conformarsi a quanto stabilito nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.
Art. 5
(Disposizioni di proroga dei termini)
1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33,  7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle dell’ordinanza 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020 nr 42 e 14 novembre 2020 nr. 43.
      Art. 6
 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento che avranno efficacia fino al 6 gennaio 2021, nonché fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
Potenza, 5 dicembre 2020
Vito BARDI
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