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ENNESIMA INUTILE E TARDIVA ORDINANZA DI BARDI

L’ordinanza del presidente «conferma le disposizioni nazionali», a distanza di ormai diversi giorni dall’entrata in vigore della zona arancione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 43.

L’ordinanza conferma le disposizioni nazionali, sospendendo le attività di ristorazione e catering, ad eccezione di mense e catering, e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande, senza limiti di orario, e l’asporto fino alle 22. Tra le altre misure, il divieto di uscita ed entrata dalla Basilicata e il divieto di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze

L’ordinanza, infine, consente le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo. Consentita anche  l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta delle olive e alla produzione di olio.

L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale n.104 del 13 novembre e sul sito istituzionale della Regione.

Ecco il testo completo:

 

ORDINANZA n. 43 del 13 novembre 2020.

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che:
(omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o

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degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento
di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117
(Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per
l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio
sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in
materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e
territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il
quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio
2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e
dell’articolo 4;

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VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi
gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai
sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla
data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del
2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del
Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze
contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti
alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di
dieci giorni;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli
per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e
in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4
maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli

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effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in
sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile
2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”, e in particolare l’articolo 2,
comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento,
le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto
superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del
dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive
modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio
sanitario (…) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della
salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate
dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei
criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come
richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in
base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per
ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della
Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e
l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la
classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di
rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle
regioni/PP.AA”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni
dell’articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e
sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee
guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i
dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della
salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020,
n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more
dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il

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Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo
con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in
particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico
(C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17
del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel
rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche
eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida

anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve
specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle
riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle
predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi
territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee
guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto
decreto;

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VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che
ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’articolo 3, comma 2,
fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie
respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.”;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11
giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida

approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con
riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTA l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e
la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già
disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22,
22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura
di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle
indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi
per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi,
sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di
vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività
di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19
giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili,
limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi
assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;
VISTA l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di
comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga
dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegato 1
alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra,
nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force
Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione
delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di
cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14
giugno 2020, n.27;

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VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome
20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque
in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al
31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati
9 (“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti
rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni
contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha
confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute
nelle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29;
VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31
luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai
sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in
relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio
2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31

gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

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2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di
alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare
specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9
luglio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome
20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il
9 luglio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si
applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del
medesimo decreto;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel
territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i
cittadini provenienti dalla Colombia;
VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7
settembre 2020, le misure cui all’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020,
n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1
agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi

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ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica,
che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle
province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di
ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del
ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati
all’intrattenimento;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la
sospensione sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo,
all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” che ha confermato e
prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”
VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7
ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n.
27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all’ordinanza del 31 luglio 2020 n.
31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori
disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
VISTA l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 35 che, a modifica dell’ordinanza 7 settembre
2020, n. 33, ha disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni
delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico;
VISTA l’ordinanza 7 ottobre 2020 n. 37 che ha disposto la proroga delle ordinanze
1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n.
30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché
dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35;
VISTA l’ordinanza 14 ottobre 2020 n. 38 che ha adottato le “Linee guida per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, e recato

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disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di ingressi o
rientri dall’estero;
VISTA l’ordinanza 21 ottobre 2020 n. 39 che ha disposto ulteriori disposizioni
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTA l’ordinanza 30 ottobre 2020 n. 40 che ha disposto ulteriori disposizioni
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, tra cui
misure in materia di eventi e competizioni sportive degli sport di contatto, attività
sportiva di base e attività motoria, attività del ballo, feste e sagre, eventi e spettacoli
di qualsiasi natura, sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo, attività di
ristorazione e di istituzioni scolastiche;
VISTA l’ordinanza 2 novembre 2020 n. 41 che ha disposto ulteriori disposizioni
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in
particolare relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di
Genzano di Lucania (provincia di Potenza);
VISTA l’ordinanza 9 novembre 2020 n. 42 che ha disposto ulteriori disposizioni
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tra cui
disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché relative al Comune di
Irsina e al Comune di Genzano di Lucania;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale provenienti da Belgio,
Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica
Ceca e Spagna, che sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre
2020 con la quale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del
2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome
20/178/CRO5a/COV19 dell’8 ottobre 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, recepite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”
condiviso dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome in data 8 ottobre
2020;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui
disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci
fino al 13 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, che
ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui
disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante disposizioni
attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”,
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante disposizioni
attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020, in particolare dell’articolo 2, che ha individuato le regioni che si collocano in
uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, del citato documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, alle quali si applicano le
misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale COVID-19 del
Ministero della salute aggiornato al 9 novembre 2020 (Report n. 25 sintesi nazionale)
dall’evoluzione epidemiologica nazionale si osserva che “l’epidemia in Italia è in
rapido peggioramento. Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile
con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni/PA in cui la
velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4. Si conferma pertanto
una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio
nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni/PA italiane. (…) Tutte le
Regioni/PA sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non
gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a
rischio alto nelle prossime settimane. (…) È essenziale rafforzare le misure di
mitigazione in tutte le Regioni/PA come indicato nel documento “Prevenzione e
risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di

12
transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero
della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732. (…) Questa settimana si osserva un
ulteriore forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS)
negli ultimi 14 gg a 523,74 per 100,000 abitanti nel periodo 19/10/2020-01/11/2020
(vs 279,72 per 100,000 abitanti nel periodo 12/10-25/10). Nello stesso periodo, il
numero di casi sintomatici è passato da 54.377 (periodo 12/10-25/10) a 129.238
(periodo 19/10-01/11). L’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese, con tutte le
Regioni/PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto
alla settimana precedente (flusso MdS) (…) Nel periodo 15 – 28 ottobre 2020, l’Rt
calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,72 (95%CI: 1,45 – 1,83). Si riscontrano
valori medi di Rt superiori a 1,5 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane e
superiori a uno in tutte Regioni/PA (…) Per le Regioni/PA classificate a rischio
moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese,
data l’elevata trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla
classificazione di rischio alto, si raccomanda di considerare di anticipare
rapidamente le misure previste per il livello di rischio Alto ed il corrispondente
scenario come riportato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del
12/10/2020 Prot. 32732, in raccordo con il Ministero della Salute. (…) Si invitano le

Regioni/PA a realizzare una continua analisi del rischio, anche a livello sub-
regionale, e di considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione

nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di
indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione

della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-
invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot.

32732, in raccordo con il Ministero della Salute.”;
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale alla data del 9 novembre
2020, relativo al periodo 26 ottobre – 01 novembre 2020 il cui andamento è “in
“rapido peggioramento sull’intero territorio nazionale, con classificazione di tutte le
Regioni/PA a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul
territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle
prossime settimane” (Report settimanale n.25, del Ministero della Salute, per il
periodo 26 ottobre-1 novembre 2020, aggiornato al 9 novembre 2020). Alla data del
13 novembre 2020 (dati 12 novembre 2020) si registrano 3.439 lucani attualmente
positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3.275 si trovano in isolamento domiciliare, e 164
ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 23 sono ricoverati in
terapia intensiva (11 nell’ospedale “San Carlo” di Potenza e 12 nell’ospedale
“Madonna delle Grazie” di Matera), su una disponibilità complessiva pari a 78 posti
letto;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata,
valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30
aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto
Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report
settimanale n. 25, dati relativi alla settimana 26 ottobre – 1 novembre 2020
(aggiornati alla data del 7 novembre 2020) Dimensione 2: classificazione della
trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione

13
Basilicata, con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della
sorveglianza integrata ISS “pari a 1.99” (CI: 1.18-2.94);
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo
del virus e l’incremento dei casi nella Regione che impone la prosecuzione delle
iniziative di carattere straordinario intraprese;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le misure disposte dalle Regioni hanno efficacia limitata nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
RITENUTO di disporre la proroga delle disposizioni di cui alle precedenti
ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17
luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto
2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020 n. 37 e 14 ottobre 2020, n. 38 e
21 ottobre 2020, n. 39, 30 ottobre 2020, n. 40 e 2 novembre 2020, n. 41, salvo quanto
diversamente disposto dalla presente ordinanza;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino
le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente

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ORDINANZA

Art. 1

(Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
sull’intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti,
si applicano le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, nel rigoroso rispetto delle linee guida per
la “Riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, di cui all’allegato
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. Resta
consentita la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente
ai propri clienti, senza limiti di orario. Resta consentita, senza limiti di orario, la
ristorazione con consegna a domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto con divieto
di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento
di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo il
rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
b) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo
che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti
in cui sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
c) è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di
altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non
disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. È sempre consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) resta fermo, all’interno del territorio regionale, il divieto di spostamento dalle
ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute.

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2. Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti,
vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l’attività diretta alla
produzione per autoconsumo (quali ad esempio la raccolta delle olive e l’attività di
supporto e successiva alla raccolta), per i trattamenti fitosanitari, l’attività
florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la
coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la
cura degli animali allevati ivi custoditi. Dette attività possono essere svolte anche in
un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione.
3. È consentita l’attività di pesca dilettantistica e sportiva, sia sotto forma di attività
amatoriale che di allenamento, purché svolta in forma individuale, fermo restando
il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Nel caso di
pesca professionale detta attività può essere effettuata anche in un comune diverso
di quello di residenza, domicilio o abitazione.
4. È consentita la raccolta di prodotti selvatici non legnosi nell’ambito del comune di
residenza, domicilio o abitazione. La raccolta a titolo professionale può essere
effettuata anche in un comune diverso di residenza, domicilio o abitazione.

Art. 2

(Disposizioni di proroga dei termini)

1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze
1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n.
30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7
settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, 30 ottobre 2020,
n. 40, 9 novembre 2020, n. 42 ad esclusione dell’articolo 3, fatto salvo quanto
diversamente disposto dalla presente ordinanza.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano
applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020 e dei relativi allegati.

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2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti
della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni
della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di
un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione
del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre
2020 e sono efficaci fino al 25 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che
dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo
periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
Potenza, 13 novembre 2020

BARDI

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