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PETROLGATE: LA STOCCATA FINALE DI ENI

Traffico illecito di rifiuti dal Cova e il reato impossibile, il Cane a 6 zampe in aula: «Zero profitti»

Processo Petrolgate: per l’accusa l’Eni ha incamerato un ingente e «ingiusto profitto», decine e decine di milioni di euro, risparmiando sui costi del corretto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dal Centro Oli Cova di Viggiano, ma, invece, per la multinazionale petrolifera, se il Cane a 6 zampe avesse agito come i consulenti della Procura hanno indicato, avrebbe addirittura speso ancor di meno rispetto a quanto realmente sborsato seguendo le condotte considerate «illecite» dal Pm. Questa la prima delle stoccate finali che il collegio difensivo dell’Eni ha inteso, in aula nel Tribunale di Potenza riunito in collegio presieduto da Baglioni, portare a segno nell’ultima parte, la terza, dell’articola e complessa arringa. Una sorta di reato impossibile quello del Cane a 6 zampe, data l’inidoneità della condotta e venendo meno, secondo l’Eni, o meglio essendo impossibile da raggiungere, lo scopo contestato alla presunta attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: il guadagno milionario con l’applicazione ai rifiuti petroliferi di codici Cer errati. Eni, è stato sostenuto in aula, non ha ottenuto, mediante le condotte in contestazione, alcun profitto economico. Nè tantomeno, ha rincarato la dose il collegio difensivo, è stato creato un danno ambientale. Per l’accusa, al Cova di Viggiano tra le problematiche «foriere di conseguenze assolutamente pericolose per la salute umana», da annoverare anche le «emissioni diffuse» con particolare riferimento alla «fuoriuscita incontrollata di idrogeno solforato». Per l’Eni, le analisi sui dati ufficiali della qualità dell’aria e i verbali degli accertamenti tecnici condotti sia sulle acque inviate a reiniezione nel pozzo Costa Molina2, sia su quelle in viaggio presso gli impianti di smaltimento, dimostrano l’assenza di pericolosità. Cosìcche, per il Cane a 6 zampe, nessun danno ambientale e nessun pericolo per la salute umana è stato provocato dall’attività industriale di estrazione petrolifera così come attuata al Cova di Viggiano. In punta di diritto, è stato rimarcato inoltre, che muovendosi nell’alveo dell’accusa, le eventuali omissioni sulle comunicazioni degli sforamenti, non sarebbero, dato il riferimento temporale 2013- 2014, da considerare come reati, ma tutt’al più irregolarità perseguibili con sanzioni amministrative. In aula, Eni ha anche esaltato l’indipendenza degli Enti terzi, sottolineando in più circostanze la sorveglianza neutra dell’Organismo di vigilanza, che effettuavano verifiche e controlli. Difesa, pertanto, la conformità ambientale del Cova. Centro Oli, è stato fatto notare al collegio giudicante, sottoposto a costanti autorizzazioni da parte degli Enti competenti che, negli anni, le hanno rilasciate solo a seguito di prolungato e articolato, così è stato definito, contraddittorio. Infine il capitolo royalties. Per i mesi di chiusura, previo sequestro, del Cova, l’Eni ritiene di non doverle corrispondere. Citando la normativa, per la multinazionale petrolifera, la corresponsione delle royalties è subordinata al concreto svolgimento dell’attività produttiva. In più, anche in questo caso con l’intento di muoversi nell’alveo dell’accusa, comunque le richieste avanzate sarebbero ugualmente non fondate poichè non parametrate ai prezzi di mercato ufficiali e all’effettivo periodo di sospensione dell’attività estrattiva al Cova di Viggiano. La fitta sequenza di udienze già calendarizzate potrebbero condurre alla sentenza entro la fine dell’anno. Lo scorso luglio, al termine della propria requisitoria, il Pm ha chiesto oltre 114 anni di reclusione divisi tra 35 dei 37 imputati, nonchè sanzioni per quasi 2milioni e mezzo di euro a 10 società, e la confisca di una cifra da stabilire, tra i 50 e i 150 milioni di euro

Ferdinando Moliterni

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