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VINCENZO DE LUCA : ORDINANZA numero 79 del 15 ottobre 2020

Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020

COVID-19, MISURE RIGOROSE CONTRO ASSEMBRAMENTI E MOBILITÀ INCONTROLLATA

?#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19.

In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile.

Queste le principali misure adottate:

✔️ Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre. In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese le attività didattiche ed educative, ove incompatibili con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza.

✔️ Sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.

✔️ Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.

✔️Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi.

✔️ È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.

✔️ A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.

Tali misure si aggiungono a quelle già disposte nelle recenti precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina deciso due settimane fa.

Scarica l’ordinanza ?

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-79-15-10-2020-gqfwgp0oy0bkxpuv.pdf?fbclid=IwAR3E4WZhqbL6fS8vs6M11CWJ4Wz3K3Elzog9cqafPfoMcjMVgaL-3HgIUkw 

COVID-19, DICHIARAZIONE IN RELAZIONE AL PROBLEMA DELLA SCUOLA

? #CORONAVIRUS: ritengo opportuno ricordare i dati a me comunicati dalla task force regionale. Oggi 15 ottobre, i tamponi positivi registrati in Campania sono stati 1.127 su 13.780, pari all’8,1 % rispetto al 7,1 di ieri. Per quanto riguarda il mondo della scuola, ecco i dati riferiti a Napoli e Caserta:
Asl Napoli 1: contagiati 120 tra alunni e docenti;
Asl Napoli 2: contagiati 110 tra alunni e docenti;
Asl Napoli 3: contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa 70 casi connessi;
Asl Caserta: contagiati 61 tra alunni e docenti.


Decine di questi contagi sono contatti diretti, e sono stato rintracciati attraverso il contact tracing.

 

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente
ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l’economia nazionale”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020.
Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile.
Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;


VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;


VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 6, del menzionato DPCM 13 ottobre 2020 a mente del quale:

(omissis) i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;(omissis).. n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; (omissis)..r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato(omissis) ..t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; (omissis)ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;(omissis) …ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.”;

VISTA l’Ordinanza regionale n.78 del 14 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020;


RILEVATO

– che, nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata odierna, un numero di nuovi contagi pari a 1127, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
– che l’Unità di crisi regionale con nota di data odierna ha rappresentato che “In ragione dell’ulteriore evoluzione epidemica in corso che evidenzia una crescita costante dei casi positivi per SARS-COV-2 nonché un incremento anche dei sintomatici e degli accessi ospedalieri, al fine di contenere tale fenomeno, appare necessario implementare ulteriori misure di contenimento in aggiunta a quanto già in essere ed a quanto previsto dal DPCM 13-10-2020.
In particolare, alla luce dell’incremento registrato a seguito di alcuni eventi di carattere celebrativo e sociale, nonché ad alcune attività connesse alla ristorazione ed alla frequenza scolastica, come si è evinto dalle interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact Tracing territoriale, nasce la necessità di contenere la diffusione del virus.
In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono da adottarsi misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile.
Si propone l’adozione delle seguenti misure:
Per il livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole dell’infanzia,primarie e secondarie sono da sospendere le attività didattiche ed educative in presenza, delle riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché di quelle per l’elezione degli stessi.
Sono da sospendere le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza. che necessitano instradamento formativo.
Sono da vietare le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi,
ecc.), in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero fino a 30, al fine di contenere ulteriori momenti di assembramento che facilitano la propagazione del virus in diverse categorie di soggetti.
Sono da sospendere le attività di circoli ludici e ricreativi, al fine di contenere ulteriori momenti di assembramento che facilitano la propagazione del virus in diverse categorie di soggetti.
Sono da vietare le forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connessi ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse.
Si raccomanda agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurando un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
A tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) deve essere fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21, in quanto questo determinerebbe assembramenti nella consumazione non domestica e comporterebbe il non corretto utilizzo dei DPI per la tipologia di fruizione del servizio. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.
Tali misure si aggiungono a quelle già disposte nelle recenti precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina deciso due settimane fa.”;
– che non risulta completata la dotazione dei banchi monoposti ad assicurare nelle scuole campane il necessario distanziamento degli alunni nelle aule scolastiche, nè risultano comunicate, allo stato, le relative date di consegna;

VISTO

– il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 21/Report completo. Dati relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020 (aggiornati al 6 ottobre 2020), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che conclude nei termini seguenti:
“Conclusioni
 In Italia si osserva una accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane che si riflette in un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese.
 È essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia.
 La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico.
 Sono in lieve aumento focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intrascolastico. Rimane quindi essenziale mantenere l’attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico. (omissis)..
 La situazione descritta in questo report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale.
 Si evidenzia una nuova fase epidemiologica con un sovraccarico dei servizi territoriali che potrebbe riflettersi in breve tempo in un sovraccarico dei servizi assistenziali.
 Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in tutti i casi di mancato rispetto delle misure raccomandate. Si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle tutte norme comportamentali previste di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili.”;
ed attesta, per la Regione Campania, un valore di Rt pari ad 1,24;

RAVVISATO

che, per quanto sopra esposto e all’esito dell’istruttoria svolta dall’Unità di Crisi, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi previsti sul territorio nel breve-medio periodo, quale rilevato anche in seno alla Cabina di regia nazionale di monitoraggio Covid in data odierna, emerge la necessità di adottare le misure proposte dall’Unità di crisi, più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 13 ottobre 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;


VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

SENTITI i Rettori delle Università campane;

SENTITO il Coordinatore dell’Unità di Crisi;

ORDINA


Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale:

1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020:
1.1. fermo quanto disposto con Ordinanza n.78 del 14 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema dei prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
1.2.sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano
estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
1.3.è sospesa l’attività di circoli ludici e ricreativi; restano consentite le attività dei circoli sportivi, nell’osservanza dei relativi protocolli di settore per la specifica disciplina sportiva
e nel rispetto delle norme del DPCM 13 ottobre 2020;
1.4.è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse
ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;
1.5.in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi;

1.6.è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza,assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
Nelle more delle competenti determinazioni di cui al periodo precedente, nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i giorni 19 e 20 ottobre 2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali:
– personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
– personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; – personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;
2. con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto- legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all’ANCI Campania, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


DE LUCA

 

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