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IL TAR TIRA ANCORA LE ORECCHIE A CICALA

Altra pesante sentenza sulle nomine della Commissione regionale Pari Opportunità

 


Una nuova bacchettata per il presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala. A puntare il dito contro le nomine a dir poco discutibili della Commissione regionale Pari Opportunità è nuovamente il Tar di Basilicata. Lo fa ancora una volta sulle stesse 4 nomine della Crpo effettuate dal presidente Cicala che già lo scorso maggio sempre il Tar aveva definito illegittime. Dopo la vittoria del ricorso di Morena Rapolla fa storia anche quello di Cristina Coviello.

Una sentenza rara quella emessa dal Tribunale lucano nella giornata di ieri sul ricorso presentato da quest’ultima che pur avendo a che fare con un ricorso che in realtà vedeva già un pronunciamento sulla stessa vicenda decide di esprimersi ancora una volta. Solitamente il Tar in questi casi avrebbe fatto ricorso alla prassi giurisprudenziale applicando la “cessazione della materia del contendere”. Vale a dire che essendo venuto meno l’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio non si pronuncia.

Il Tar questa volta, però, cambia le carte in tavola e non solo risottolinea quanto già pronunciato in precedenza ma evidenzia ulteriori motivi perché le nomine di Cicala sono da considerarsi illegittime. Leggendo la sentenza sembra proprio che i giudici vogliano far comprendere al presidente Cicala che non solo si è applicata una impostazione erronea della nomina in questione ma che le sentenze vanno applicate e non baipassate. Pronunciandosi ancora il Tribunale lucano prova a smuovere la coscienza del presidente Cicala invitandolo, nuovamente, a rispettare quanto già disposto lo scorso fine maggio.

Già in quell’occasione il Tar era stato chiaro: le nomine di Selvaggi, Lasorella, Giordano e Viceconti «sono illegittime, in quanto le controinteressate e le relative Associazioni designanti non sarebbero in possesso dei requisiti previsti per legge».

Insomma, le strategie dilatatorie messe in atto fino a oggi dal presidente del Consiglio Cicala sembrano non essere andate più di tanto giù ai giudici lucani che pur di far applicare quanto da loro disposto pronunciano una nuova sentenza sempre sullo stesso caso. Per Cicala ora è arrivato il momento di mettere mano alle nuove nomine, considerato anche che il prossimo 28 luglio scadono i termini per applicare quanto disposto dalla prima sentenza del Tar sulla Crpo. In questi giorni dovrà darsi da fare per scegliere le 4 nuove commissarie ed evitare ulteriori errori, considerato che da oggi non può più aggrapparsi alla scusa di attendere il pronunciamento anche sul secondo ricorso.

I FATTI. Il secondo ricorso sulle nomine inerenti la Commissione regionale Pari Opportunità anche in questo caso riguardano la rappresentanza del mondo associativo. Il ricorso è in parte fondato, evidenziando l’illegittimità della nomina tanto di Giuseppina Anna Selvaggi, dell’associazione Senior Italia Federanziani, che quella di Romina Giordano, dell’associazione Amici del Cuore di Potenza. Lo ha stabilito il Tar della Basilicata che ha accolto il ricorso di Cristiana Coviello, assistita dall’avvocata Valentina Bonomi, e da Adriana Salvia contro la nomina, da parte del Consiglio regionale, della Commissione regionale di pari opportunità. Coviello, candidata alla Crpo, era stata esclusa dalla composizione dell’organismo decisa dall’assemblea regionale il 20 ottobre del 2019.

Coviello aveva presentato ricorso su ben 4 nomine: Giuseppina Anna Selvaggi, dell’associazione Senior Italia Federanziani; Eugenia Rosaria Lucia Lasorella, all’associazione International Inner Wheel – Club di Potenza; Romina Giordano, dell’associazione Amici del Cuore di Potenza; Antonella Viceconti, dell’associazione Cif Centro Italiano Femminile – Presidenza Provinciale di Potenza (che non si erano costituite in giudizio). Dichiarandone ben due illegittime. Per il Tar l’associazione Amici del Cuore di Potenza che ha candidato Romina Giordano «dall’esame del relativo statuto risulta che la stessa ha finalità socio-sanitarie di carattere generale, prive di qualsiasi specifica afferenza con i richiamati obiettivi. Il ricorso è, dunque, in parte qua fondato, con conseguente illegittimità della relativa nomina». Insomma l’associazione potentina non avrebbe all’interno dello statuto le finalità di perseguire la crescita culturale, sociale e politica delle donne. Requisito a dir poco fondamentale per poter entrare a far parte della Commissione regionale Pari Opportunità. Ancora più specifica l’illegittima evidenziata nei confronti di Anna Selvaggi, dell’associazione Senior Italia Federanziani. Il Tribunale in questo caso avrebbe «è effettivamente riscontrabile come la nomina della dott.ssa Selvaggi non sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 5, co. 3, secondo cui le designazioni “(…) devono essere accompagnate da una dichiarazione, datata e firmata, (…) contenente: (…) c) il curriculum professionale, datato e firmato e l’occupazione abituale”. Tale onere documentale, prescritto a pena di esclusione dal successivo comma 4 dell’art. 5 cit., è rimasto inadempiuto in quanto risulta per tabulas che il curriculum professionale della dott.ssa Selvaggi, allegato alla sua designazione da parte di Senior Italia Federanziani, non fosse datato. Il che avrebbe dovuto comportare, in coerenza con l’impostazione formalista della procedura e con il principio di par condicio, l’esclusione di tale candidatura (ciò che, per altro, è avvenuto nei confronti di altri soggetti, in presenza di identiche carenze documentali)».

Per Cristiana Coviello come già successo nelle scorse settimane a Morena Rapolla, si apre la possibilità di entrare a far parte della Crpo. Dopo la pronuncia della prima sentenza il Tar dichiarando altri motivi di illegittimità sempre sulle stesse nomine quasi a voler sottolineare che su quanto espresso nel ricorso di Rapolla non ha avuto dubbi, stesso dicasi per la sentenza a favore della Coviello. L’agire di Cicala, e Cariello in quanto presidente della Commissione che ha validato le scelte, è stato talmente ed evidentemente sbagliato da meritare una ulteriore sottolineatura. Le carte parlavano chiaro, le leggi non si possono piegare ai voleri della politica. Questo in sostanza quanto affermato dal Tar, ma parrebbe che la giustizia amministrativa sia solo la prima a presentare il conto ad un’amministrazione che si sta dimostrando assolutamente inadeguata. Due sentenze storiche nel loro genere, considerato che nessuno in Basilicata si era mai sognato di mettersi “contro” le scelte nominative di interesse di un presi- dente del Consiglio regionale.

 

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