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I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020

Il presente contributo si propone di illustrare, con voluta schematicità e brevità, le principali conseguenze derivanti dai provvedimenti e dagli atti adottati dal Governo per contrastare la diffusione del virus covid-19 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 e del Decreto Legge 25.3.2020, n. 19

COVID-19: COMPORTAMENTI AMMESSI E VIETATI – SANZIONI 3 MAGGIO 2020 – 17 MAGGIO 2020

Il presente contributo si propone di illustrare, con voluta schematicità e brevità, le principali conseguenze derivanti dai provvedimenti e dagli atti adottati dal Governo per contrastare la diffusione del virus covid-19 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 e del Decreto Legge 25.3.2020, n. 19.


SOMMARIO
I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020 ( D.P.C.M. 26.4.2020); QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI;
LA VISITA AI CONGIUNTI;
NUOVI OBBLIGHI;
COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN VALIDO MOTIVO DI SPOSTAMENTO:
COME PROVARE IL MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO: AUTOCERTIFICAZIONE;
SPOSTAMENTI E ATTIVITA’ CONSENTITE: CASISTICA;
ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN ITALIA DALL’ESTERO;
COSA FARE SE UNA VOLTA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO SI PRESENTANO I SINTOMI DEL COVID-19;
SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA IN ITALIA; SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19; SANZIONI PENALI;
SANZIONI PENALI IN CASO DI CONTAGIO A DANNO DI TERZI; CASELLARIO.

1. I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020

È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (SI PUÒ TUTTAVIA RIPRENDERE A FREQUENTARE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NONCHÉ AD EFFETTUARE ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE ANCHE NON IN PROSSIMITA’ DELLA PROPRIA ABITAZIONE)


SECONDE CASE

In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.

SPOSTAMENTI

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza;
Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione
Vietata l’organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private

2. QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI
1) ESIGENZE LAVORATIVE
2) SITUAZIONI DI NECESSITA’ 3) MOTIVI DI SALUTE.
ALL’ INTERNO DELLA REGIONE IN CUI CI SI TROVA
1) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI ASSOLUTA URGENZA *
2) MOTIVI DI SALUTE ALL’ESTERNO DELLA REGIONE IN CUI CI SI TROVA
* I MOTIVI DI LAVORO CHE GIUSTIFICANO LO SPOSTAMENTO FUORI REGIONE, DIVERSAMENTE DA QUELLI ALLA BASE DI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE, DEVONO ESSERE CONNOTATI DA ASSOLUTA URGENZA

2.1. LA VISITA AI CONGIUNTI (NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.P.C.M. 26.4.2020)

È POSSIBILE FAR VISITA A UN CONGIUNTO
 SOLO ALL’INTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE O DI QUELLA IN CUI CI SI TROVA CONGIUNTI (AI SENSI DELL’ART. 307 CODICE PENALE) PURCHÉ VENGA RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO E VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE
1) Ascendenti (genitori, nonni)
2) Discendenti (figli, nipoti)
3) Coniuge,
4) La parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,
5) Fratelli, sorelle,
6) Affini nello stesso grado (i parenti del coniuge)
7) Zii e nipoti
8) Conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza)

3. NUOVI OBBLIGHI

Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
Nei mezzi di trasporto comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva)
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
Obbligo di permanere nella propria abitazione

4. COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN VALIDO MOTIVO DI USCITA

E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta;
Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la distanza interpersonale (1 metro o 2 metri per l’attività sportiva), si deve indossare la mascherina

5. COME PROVARE IL MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO: AUTOCERTIFICAZIONE

L’onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe sulla persona stessa (Direttiva 8.3.2020, n. 14606)

La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un’autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero dell’Interno
L’autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.

6. SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ CONSENTITE: CASISTICA
Acquisto di determinate categorie di beni, (allegato 1 DPCM 26.4.2020) se effettuati nella propria regione
beni alimentari e di prima necessità;
giornali e quotidiani;
carburante per autotrazione;
prodotti informatici e di comunicazione;
prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
prodotti igienico-sanitari;
articoli per l’illuminazione;
articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
prodotti per animali domestici;
materiale per ottica e fotografia;
combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
Abbigliamento per bambini;
Libri e articoli di cartoleria.
Fiori, piante, semi e fertilizzanti

SEGUE SPOSTAMENTI CONSENTITI
Attività sportiva o motoria
Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione, individualmente (ammesso l’accompagnatore solo per minori e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone.

Cerimonie funebri
Ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
Assistenza anziani
Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020).
Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.
Trasporto di persone rientrate in Italia dall’estero
Consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall’estero in Italia di recarsi nel luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio domicilio.

SEGUE SPOSTAMENTI CONSENTITI
Genitori e figli minori è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.3.2020).
Visite a congiunti (solo se nel proprio territorio regionale)
Genitori separati/divorziati
I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.
Smaltimento dei rifiuti domestici
Animali domestici
Consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze fisiologiche di quest’ultimo.

7. ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN ITALIA DALL’ESTERO

Per chi rientra in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo viene prescritto (DPCM 26.4.2020 – Ordinanza Ministero Salute di concerto Ministero Trasporti 28.3.2020) l’obbligo:

di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario ecc.) una dichiarazione con la quale si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale ultimo luogo;
di porsi in isolamento fiduciario per un periodo pari a 14 giorni;
anche se privo di sintomi di comunicare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio l’ingresso in Italia;
Ad eccezione dei casi in cui insorgano sintomi del COVID-19, è possibile mutare il luogo nel quale effettuare il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà per recarvici. In questo caso il periodo di isolamento riprenderà a decorrere

8. COSA FARE SE UNA VOLTA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO SI PRESENTANO SINTOMI DEL COVID-19

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve (Art. 4 co. 8 lett. g DPCM 26.4.2020):

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

9. SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA IN ITALIA
Consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore).
In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore autocertificazione in cui vengono indicate
1) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
2) l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra’ utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu’ abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale

IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZO PROPRIO ANDRANNO RIPETUTI I MEDESIMI ADEMPIMENTI TRASMETTENDO LA DOCUMENTAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE

10. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19
• Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo (necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.
• L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile ( che nel massimo giunge così a 4.000 euro)
• Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020 da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

11. SANZIONI PENALI
E’ punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto della quarantena art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.
Dichiarazioni mendaci rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo, così come di dichiarazioni rese più in generale al Pubblico Ufficiale per attestare identità, stati o qualità personali (dichiarazioni relative alle proprie generalità, alla propria attività lavorativa, al proprio stato di famiglia) punito con la reclusione da 1 a 6 anni (art. 495 c.p.)

11.1 SANZIONI PENALI IN CASO DI CONTAGIO A DANNO DI TERZI
IN CASO DI CONTAGIO PROVOCATO VOLONTARIAMENTE

reclusione da 6 mesi a 3 anni,

in caso di lesioni gravi (reclusione da 3 a 7 anni) o gravissime (reclusione da 6 a 12 anni).

REATO DI LESIONI PERSONALI DOLOSE
REATO DI OMICIDIO DOLOSO

Nel caso la persona contagiata deceda a causa del COVID-19 contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto
reclusione non inferiore a 21 anni

IN CASO DI CONTAGIO NON VOLONTARIAMENTE PROVOCATO

reclusione fino a 3 mesi/ multa fino a 309 €, in caso di lesioni gravi (reclusione da 1 a 6 mesi/multa da 123 € a 619 €) o gravissime ( reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309 € a 1.239 €)
REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE
REATO DI OMICIDIO COLPOSO
Nel caso la persona contagiata deceda a causa del COVID-19 contratto in conseguenza della condotta di un determinato soggetto
reclusione da 6 mesi a 5 anni

12. CASELLARIO
Sanzioni amministrative:
Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale delle eventuali violazioni alle prescrizioni dettate all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (si tratta delle violazioni connesse alle uscite ed agli spostamenti sul territorio privi di adeguata giustificazione, nonché delle violazioni commesse dagli esercenti attività commerciali e imprenditoriali soggetti ad obbligo di chiusura o distanziamento).

Sanzioni penali:

Viene iscritta nel casellario giudiziale dell’interessato l’eventuale condanna per il reato commesso da chi abbandona il proprio stato di quarantena uscendo dalla propria abitazione. Analogamente verrà iscritta nel casellario giudiziale anche la condanna riportata da chi abbia reso dichiarazioni non veritiere alle forze di polizia così come da chi, consapevole del proprio stato di positività al virus, abbia contagiato terzi soggetti.
Nel caso in cui venga riportata condanna per un reato, lo stesso non figurerà nel casellario giudiziale richiesto dai privati quando il Giudice abbia concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p. La condanna sarà, invece, sempre visibile da parte della pubblica autorità.

Avv. Luca Camaggi

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