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Decreto-legge Liquidità e altre misure per le imprese ~ Prima nota di sintesi

La garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021). Anche la valutazione su questa parte del provvedimento è nel complesso positiva, anche se non mancano alcuni aspetti da irrobustire e altri da meditare riguardo ai possibili “effetti collaterali” sulla tenuta dei rapporti – anche
commerciali – tra imprese


Decreto-legge Liquidità e altre misure per le imprese ~ Prima nota di sintesi
7 aprile 2020

Valutazioni generali
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge contenente misure urgenti
riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese.
Il provvedimento, non ancora pubblicato in GU e quindi suscettibile di ulteriori modifiche, è il
sesto intervento d’urgenza adottato per affrontare l’emergenza epidemiologica
misure analoghe a quelle adottate da altri importanti Paesi (es. Germania, Francia, Spagna) e, contiene
2 tiene anche conto delle modifiche approvate a livello europeo in tema di aiuti di Stato (v. infra) .
In generale, esso prevede un set di misure in linea con gli obiettivi fissati nel nostro documento di proposte dello scorso 20 marzo per garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, prorogare i versamenti erariali e contributivi e rafforzare la capacità di resilienza del tessuto produttivo, anche rispetto ad “acquisti predatori”.
Più in dettaglio, il decreto ha 4 principali finalità, evidenziate di seguito.
A. Il sostegno alla liquidità, mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In particolare: i) viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499). Considerate le risorse già stanziate e i nuovi stanziamenti effettuati con il decreto e annunciati dal Governo, il Fondo potrebbe arrivare a garantire nel 2020 finanziamenti per circa 65 miliardi; ii) si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia. Sono previste garanzie per 200 miliardi di finanziamenti; iii) viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese. L’intervento libererà, secondo le stime fornite dal Governo, fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
La valutazione su queste misure è nel complesso positiva. Si tratta, infatti, di interventi di garanzia che seguono il disegno proposto da Confindustria sin dall’inizio dell’emergenza, prevedendo coperture elevate per imprese di tutte le dimensioni: dalle più piccole fino alle più grandi. Le garanzie variano dal 100% al 70%, in funzione della dimensione delle imprese e della tipologia di operazione. Per le PMI e le mid cap, le garanzie variano dal 90% al 100%. Per le grandi imprese, dal 70% al 90%.
Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia sono state accolte le principali richieste di Confindustria, In particolare: il Fondo è stato esteso alle mid cap; l’importo massimo
garantito è stato elevato a 5 milioni; sono state previste garanzie per imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” e per imprese ammesse a concordati con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato (si tratta tuttavia di una previsione da rafforzare nel prosieguo dell’iter); sono state elevate significativamente tutte le percentuali di copertura.

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-1
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Di seguito, alcune valutazioni più puntuali sulle principali misure del decreto-legge.

In merito a quest’ultimo aspetto, va tuttavia segnalato che non è stata sfruttata l’opportunità fornita dal Temporary Framework sugli aiuti di prestare garanzie sui finanziamenti fino al 100% (pur con limitazioni). In particolare, sono state previste coperture da parte del Fondo di Garanzia per le PMI al 100%, ma solo per finanziamenti fino a 25mila euro.
Si dovrà ora accertare con quali tempi le nuove misure, che introducono diverse tipologie di coperture e alcune complessità, saranno rese operative, anche considerata la necessità per le banche di rivedere le loro procedure. Il Fondo è comunque uno strumento già operativo e conosciuto dalle banche ed è verosimile che tale tempo sarà compresso al minimo.
Per quanto riguarda la garanzia SACE, il cui impianto appare nel complesso positivo e in linea con le proposte avanzate da Confindustria per assicurare una copertura di garanzia anche
alle imprese di grandi dimensioni, andranno verificati i tempi effettivi di messa in funzione.
L’intervento, per la cui attivazione servono comunque dei decreti di natura non regolamentare, richiede infatti tempo per mettere in piedi una procedura nuova e per l’apprendimento da parte di banche e intermediari finanziari, che dovranno attrezzarsi per applicare i nuovi processi.
È comunque essenziale che la misura sia disponibile per le imprese con la massima tempestività: come sopra ricordato, Confindustria si è già attivata per sollecitare il Governo, SACE e il sistema bancario in tal senso. Si segnala peraltro che ABI e SACE hanno già avviato un gruppo di lavoro per rendere operativo l’intervento. Inoltre, va superata la previsione in base alla quale, per beneficiare della garanzia SACE, le imprese si debbano impegnare a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali: si tratta di una materia già disciplinata da norma di legge ed è essenziale evitare di introdurre disposizioni che possano spiazzare l’efficacia dell’intervento ingessando l’attività d’imprese.
Interventi di natura fiscale, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e
contributivi.
Rispetto alle aspettative delle imprese, questo capitolo affronta certamente
alcuni tra i temi più urgenti, ma è carente delle misure, pur richieste, volte ad accelerare l’utilizzo o il recupero dei crediti di imposta, o di quelle necessarie a garantire ai dipendenti la disponibilità piena di premi o sussidi eccezionalmente erogati, ovvero ancora di misure di semplificazione che alleggeriscano l’operatività delle imprese da compiti e oneri insostenibili, specie in questa fase.
La garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021). Anche la valutazione su questa parte del provvedimento è nel complesso positiva, anche se non mancano alcuni aspetti da irrobustire e altri da meditare riguardo ai possibili “effetti collaterali” sulla tenuta dei rapporti – anche
commerciali – tra imprese.
Il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, le misure in tema di poteri speciali puntano ad ampliare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea.

Valutazioni di dettaglio
A. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese A.1) Fondo di Garanzia per le PMI
Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:
• •
Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro
concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato;
90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.

Dovrebbero poi essere riproposte le disposizioni già contenute nell’articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia.
Ulteriori disposizioni dovrebbero riguardare: i) la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020; ii) il rafforzamento dell’intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti; iii) l’abrogazione della cosiddetta “lettera R”.
È in corso il confronto con la Commissione UE per la notifica di tali misure nell’ambito del Temporary Framework sugli aiuti di Stato. Per l’effettiva messa in funzione del complesso delle misure sopra elencate, occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione. Quest’ultima si è comunque impegnata a rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati membri per far fronte all’emergenza: sta rispondendo nel giro di 48 ore.
A.2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
L’impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI.
La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza):
– i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework. Rimane l’esigenza di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;
– l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
– l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
– la copertura è:
o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi
o pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)
o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
– le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle
previste dal Temporary framework.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l’efficacia dell’intervento.
A copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l’anno 2020.
Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.
Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.
A.3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE.
Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
B. Interventi di carattere fiscale
B.1) Versamenti tributari e contributivi
• Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL: i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.
• Versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di
DL Liquidità – prima nota di sintesi entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

• Acconti IRES e IRAP: si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%. La misura risponde alle sollecitazioni anche di Confindustria, ma sarebbe stato più opportuno, come avevamo suggerito, non indicare alcuna condizione o, in alternativa, prevedere un più alto livello di scarto tra quanto versato e quanto dovuto, tenuto conto che l’imprevedibilità degli scenari futuri potrebbe generare errori di stima incolpevoli.
• Rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
B.2) Adempimenti tributari
• Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile. Si tratta di una risposta a tratti tardiva rispetto a quanto le imprese avevano invocato, in considerazione delle difficoltà amministrative riscontrate a seguito del lockdown disposto a decorrere dal 23 marzo scorso.
• Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020. Ancorché si comprenda l’esigenza di prorogare la validità di tali certificati, potendo essere acquisiti solo recandosi presso gli Uffici, resta discutibile la decisione di mantenere ancora in vita la disciplina introdotta a fine anno; si tratta di una scelta che sembra del tutto ignorare le difficoltà organizzative e finanziarie a cui le imprese stanno andando incontro e l’opportunità di non gravarle ulteriormente di compiti di controllo non loro spettanti.
• Benefici prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
• Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

B.3) Altre misure fiscali
• IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.
• Utili distribuiti a società semplici: si interviene sulla disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio.
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
C. Garanzia della continuità aziendale
C.1) Diritto societario
• Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.
• Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

• Finanziamenti alle società: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).
C.2) Diritto concorsuale
In questo ambito, le misure intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
• prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
• in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine – non superiore a 90 giorni – finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
• sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
• consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
In materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:
• sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all’operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l’elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;

• estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse all’aggravamento del dissesto;
• sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
• prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.
Infine, viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
D. Golden Power e partecipazioni rilevanti
Le misure in tema di poteri speciali hanno l’obiettivo di ampliare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea.
Il provvedimento interviene sull’articolo 2 del DL n. 21/2012, cd. Decreto Golden Power, che disciplina i poteri speciali del Governo inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché nei settori indicati all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 452/2019 relativo allo screening sugli investimenti esteri diretti (IDE).
Preliminarmente, si segnala che:
• i predetti poteri speciali si articolano nel potere di: i) veto in caso di delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione; ii) subordinare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione, da parte dell’acquirente, di impegni diretti, ovvero nel potere di opporsi per le ipotesi di acquisto di una partecipazione di controllo da parte di un soggetto extra-UE in una società che detiene attivi strategici;

• deve essere ancora adottato il DPCM per l’individuazione degli asset strategici nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, che sono:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso secondo normativa UE, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia – quantistica e nucleare – nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
e) libertà e pluralismo dei media.
• nelle more dell’adozione di tale DPCM, con il decreto-legge n. 105/2019, è stata prevista l’applicazione dei poteri speciali agli acquisti di partecipazioni in società con asset nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del citato Regolamento, che determinano acquisizione del controllo e insediamento stabile.
In questo contesto, le modifiche introdotte dal DL in esame prevedono che:
• fino all’adozione del citato DPCM, sono ora soggetti a obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli acquisti di partecipazioni in società che detengono asset in tutti i richiamati settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo. Inoltre, la notifica riguarda gli acquisti di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se effettuate da soggetto europeo;
• fino al 31 dicembre 2021 e al fine di contrastare l’emergenza da Covid-19, sono soggetti a obbligo di notifica delibere, atti od operazioni che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di asset anche nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo;
• fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti a obbligo di notifica gli acquisiti di partecipazioni che interessino asset nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché nei settori di cui ai punti precedenti (art. 4, par. 1, Reg. IDE e, nell’ambito del settore finanziario, di quello creditizio e assicurativo) e che i) consentano a un soggetto estero, anche appartenente all’UE di assumere il controllo della società, oppure b) consentano a un soggetto estero non appartenente all’UE di acquisire una quota di capitale o diritti di voto pari ad almeno il 25%;

• le nuove disposizioni saranno vigenti fino al 31 dicembre 2020 e troveranno applicazione alle operazioni rilevanti per le quali l’obbligo di notifica sia sorto entro tale termine, anche qualora la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa;
• restano validi, anche successivamente al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
Si interviene poi anche sul Decreto Golden Power, sia all’articolo 1 – che disciplina i poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale – sia all’articolo 2, già analizzato, consentendo alla Presidenza del Consiglio di avviare d’ufficio il procedimento per l’eventuale esercizio di tali poteri, anche in caso di violazione degli specifici obblighi di notifica e prevedendo, a tal fine, misure di adeguamento procedurale.
Infine, sempre nella logica di potenziare i controlli su operazioni che comportano modifiche sugli asseti proprietari delle società, l’articolo 17 interviene sull’articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti. In particolare: i) viene ampliata la possibilità riconosciuta alla Consob di fissare, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quelle del 3% e del 5% per le PMI, eliminando la condizione che debba trattarsi di partecipazioni in società ad elevato valore corrente di mercato; ii) viene potenziata la norma cd. antiscorrerie, aggiungendo la soglia del 5% all’acquisto di partecipazioni in occasioni delle quali l’acquirente è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi.

 

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