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La fascia tricolore: come e quando indossarla ?

Illegittimo è l’uso del segno distintivo del Sindaco qualora l’organo monocratico intervenga in cerimonie che non abbiano il crisma dell’ufficialità

USO CORRETTO DELLE FASCE, TRICOLORE COMPRESO 

La fascia tricolore è distintivo del Sindaco, essa reca lo stemma della Repubblica e quello del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all’altezza dell’anca sinistra e, nell’indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta.

La fascia tricolore indossata dai sindaci di una città durante le cerimonie ufficiali non è un semplice ornamento, ma un simbolo legato alle trasformazioni cui la carica di primo cittadino sta andando incontro nell’ordinamento italiano (da un anno sulla fascia compare lo stemma del Comune accanto a quello della repubblica), dunque va usata con consapevolezza e decoro.

Lo ricorda il ministro dell’Interno Rosa Russo Jervolino, che il 4 novembre ha firmato una circolare (Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998) indirizzata a tutti i prefetti e ai rappresentanti delle province e delle regioni autonome, in cui si invita i sindaci a fare” un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”

MINISTERO DELL’INTERNO

CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 5/98. Fascia tricolore.

Ai Prefetti della Repubblica e, per conoscenza:
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d’Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato per la regione Sicilia
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta regionale della Valle D’Aosta

L’uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall’art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [1].

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che “distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune”, è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell’uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo delI’amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.
Per il significato del tricolore statuito dall’art. 12 della Carta Costituzionale [2];
ciò richiama tangibilmente nell’immaginario collettivo il principio costituzionale dell’unità ed indivisibilità della Repubblica.

L’alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l’art. 54 della Carta Costituzionale [3], nell’imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l’ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell’autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l’attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: Russo Jervolino

1. Si tratta dell’inserimento sulla fascia tricolore del simbolo del Comune, non previsto dalla vecchia legge 142/90 sulle autonomie locali. Il comma è stato modificato dalla Legge Bassanini (127/97) e recita così: “Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra”

2. L’articolo 12 della Costituzione indica le caratteristiche della bandiera italiana: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”

3. L’articolo 54 della Costituzione è il seguente: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”

***

L’utilizzo della fascia tricolore da parte del Sindaco e di suoi delegati: la circ. Ministero interno n. 5/1998

L’art. 50, comma 12 del D.Lgs. 267/2000 definisce la fascia tricolore come “distintivo del Sindaco”, unitamente allo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune (questi ultimi compaiono sulla fascia dal 1997), da portare a tracolla.
La ratio di tale disposizione supera la funzione di mera indicazione di un semplice ornamento, ma va ad individuare un simbolo certamente dotato di specifici significati, e per tali ragioni non avulso da un uso mirato ed opportuno.
Nella prassi assistiamo oggi ad un utilizzo della fascia tricolore, in occasione delle manifestazioni ufficiali, praticato non soltanto da parte dei sindaci (o vicesindaci nella funzione di sindaco pro-tempore), ma esteso anche a membri dell’amministrazione delegati in rappresentanza.

Si ritiene utile, alla luce di numerose sollecitazioni e richieste di approfondimento da parte di attori del sistema enti locali, soffermarsi sulla legittimità, o sulla opportunità di un uso così frequente del medesimo segno distintivo. In merito alle modalità di utilizzo della fascia tricolore, il 4 novembre 1998, l’allora Ministro dell’Interno Rosa Russo Iervolino emanava una circolare, pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale n°270 del 18 novembre 1998, indirizzata a tutti i Prefetti e ai rappresentanti delle autonomie, all’interno della quale si invitavano i Sindaci a fare “un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “ della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”.

Nel precisare come la disciplina dell’uso della fascia non sia dettata compiutamente dalle norme, ma sia rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo “via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema….”,
il Ministro specifica, nella circolare, come tale disciplina sia legata “principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo”

Ma occupiamoci in primis dell’utilizzo relativo all’esercizio delle funzioni sindacali di Capo dell’Amministrazione comunale.
La specifica funzione distintiva attribuita alla fascia quale elemento simbolico, si spiega nel provvedimento ministeriale, è altresì “finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e, nel contempo, sottolinea l’impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale”

In tale contesto, non appare casuale, secondo il Ministro, la collocazione della disposizione, nel corpo normativo del Testo Unico degli Enti locali, immediatamente dopo la descrizione della nuova procedura del giuramento del Sindaco e del Presidente della Provincia davanti ai rispettivi consigli, accomunando le norme “sotto il profilo del significato istituzionale”

Il titolare del dicastero evidenzia altresì come, nell’uso corrente, si sia affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la Fascia tricolore in tutte le manifestazioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

È proprio qui necessario, con riferimento a tale casistica, l’operato richiamo ad
“un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “ della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”

In tal senso possiamo operare alcune riflessioni:
· Il Sindaco in quanto tale può utilizzare la fascia tricolore, anzi deve utilizzarla, nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come appunto espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità;
diversamente, nell’ipotesi di partecipazione a titolo privato, o comunque non ufficiale, si dubita fortemente non solo della opportunità, ma anche della legittimità dell’utilizzo di tale simbolo distintivo;
· Coerentemente con tale enunciazione, si è del parere che costituisca un uso legittimo del simbolo l’utilizzo della fascia tricolore da parte del vice-sindaco, nelle ipotesi previste dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, cioè in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 della medesima disposizione legislativa;

In tali ipotesi il vice-sindaco sostituisce in toto il Sindaco nell’espletamento dei compiti istituzionali in qualità di capo dell’amministrazione, ereditandone ovviamente prerogative e funzioni.

In tal modo viene assicurata la continuità nell’esercizio appunto del suddetto ruolo di capo dell’amministrazione, analogamente rispetto a quanto accade in ulteriori casi in cui si verifica la sostituzione del primo cittadino ( es: presidenza della Giunta comunale, poteri di ordinanza ex lege).

Siamo ovviamente ben lontani dall’ipotesi di mera assenza del Sindaco dal luogo in cui si svolge la manifestazione pubblica, che nella prassi dal Ministro citata dà luogo ordinariamente all’utilizzo della delega di partecipazione da parte del primo cittadino nei confronti di appartenenti al proprio esecutivo o comunque all’amministrazione di riferimento;
· Strettamente collegata all’ultima riflessione è la seguente, sulla legittimità o meno dell’utilizzo della fascia tricolore da parte di un delegato del Sindaco a partecipare per conto dell’Amministrazione.

Particolarmente esplicativa è l’indicazione ministeriale della circolare, laddove si evidenzia la finalità di “rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche”, nonché il riferimento esplicito, mediato dal dettato normativo, alla fascia quale elemento “distintivo del Sindaco”

Dal tenore di tale affermazione si evincerebbe, a parere dello scrivente, la illegittimità dell’uso della fascia da parte di soggetti rappresentanti dell’amministrazione delegati a partecipare a qualsiasi manifestazione ufficiale, in quanto la fascia medesima, dal contesto interpretativo che ne deriva, configurerebbe il distintivo del Sindaco quale capo dell’amministrazione (ruolo e funzione, non certo persona fisica, quindi utilizzabile dal vice-sindaco in qualità di sindaco pro-tempore), e non di quest’ultima, la quale è dotata, per analoghi fini distintivi, di ulteriori simboli (gonfalone, stemma) utilizzabili in conformità alle previsioni normative vigenti.

Non a caso, all’interno della circolare, è lo stesso Ministro, pur evidenziando la capacità di ordinamenti autonomi quali gli enti locali di autodeterminarsi normativamente entro la “cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere ed operare”, ad invitare i vertici delle autonomie locali al rispetto di adeguati canoni comportamentali, nel rispetto di valori caratterizzanti l’ordinamento costituzionale, quali il principio dell’unità ed indivisibilità della Repubblica e il dovere, statuito per gli amministratori pubblici dall’art. 54 della Carta Costituzionale,
“di adempiere con disciplina e ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate”.

Tale invito assume ancor più valenza di orientamento alla luce della riforma costituzionale del 2003, e degli ulteriori spazi di autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dalla novella degli articoli del titolo V della Carta Costituzionale.

Certamente sussiste oggi ampia possibilità, per le autonomie locali di disciplinare, con propria normazione regolamentare,. l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche allo scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione, ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.

Restano valide, ovviamente, in merito ad utilizzi specifici della fascia tricolore, esplicite previsioni, come quella dell’art. 70 del D.P.R. 3.11.2000, n° 396, laddove si prevede che “l’ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12 del D.Lgs. 267/2000, da portarsi a tracolla”

Siamo qui davanti ad un’ipotesi specifica, attinente allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile, al quale, indipendentemente dall’individuazione fisica del soggetto, bensì in virtù della titolarità e della particolarità delle funzioni espletate nel procedimento amministrativo cui si sottende, si estende la prerogativa dell’utilizzo del simbolo distintivo sindacale.
Appare logico, in virtù della eccezionalità della previsione, individuare un ambito di applicazione tassativamente restrittivo alla stessa, respingendo, conseguentemente, possibili interpretazioni estensive.

La fascia tricolore è distintivo del Sindaco, essa reca lo stemma della Repubblica e quello del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all’altezza dell’anca sinistra e, nell’indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta.
L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o dagli Assessori e deve essere sempre curata, pulita e in ordine.

La cosa naturalmente vale anche per il gonfalone.

Quanto a quest’ultimo, se è esposto in cerimonie è corretto sia appoggiato su un sostegno e affiancato da personale del comune in uniforme (Polizia Municipale di solito), ben visibile, guardando il “tavolo di presidenza” sulla destra (a sinistra vanno il tricolore e la bandiera europea).

… Con la modifica del Titolo V, la Costituzione del 1948 si è adeguata alla nuova realtà dell’ordinamento regionale, alla riforma degli enti locali realizzata nel decennio 1990-2000 ed al decentramento amministrativo.
La legge costituzionale del 2001 ridefinisce, all’insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime tanto a livello interno quanto sul piano internazionale
La prima fondamentale modifica concerne la posizione di parità che viene attribuita agli enti territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica.
Rinnovando l’art. 114 Cost., l’art. 1 della legge 1/2003 omologa lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e parificati della Repubblica. In virtù del nuovo disposto costituzionale di cui all’articolo 114, gli enti locali acquistano una legittimità originaria.

«La Repubblica – recita infatti l’articolo in esame – è costituita (e non più solo «si ripartisce») dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (l°comma); lo stesso articolo prosegue attribuendo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni natura di enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni (2° comma); prevede, infine, uno status speciale per Roma, quale capitale della Repubblica (3° comma). Viene abrogato l’articolo 115, che statuiva che «le Regioni sono costituite da enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione», anche se occorre precisare che si tratta di una abrogazione puramente formale.

Il disposto dell’ex articolo 115 è infatti ripreso dall’articolo 114, laddove si prevede che non più soltanto le Regioni ma anche i Comuni, le Città metropolitane e le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Peccato l’esordio non è stato dei migliori : odiano il rosso, ma lo accarezzano sempre, gli amanti del verde

 

La fascia tricolore: come e quando indossarla

L’uso della fascia tricolore è una prerogativa del Sindaco che ha l’obbligo di usarla nelle Cerimonie ufficiale. Illegittimo, invece, è l’uso della stessa da parte di altri amministratori o dello stesso Vicesindaco se il Sindaco è presente.

La fascia tricolore è stata individuata come simbolo del Primo cittadino dall’art. 46 del R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e naturalmente riguardava il Podestà:

«Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi»

Di qui l’indicazione iniziale di portare la fascia tricolore «cinta intorno ai fianchi»

Successivamente, con il regio decreto luogotenenziale del 4 aprile 1944, n. 111, venne ripristinata la figura del Sindaco che assunse anche simbolicamente il ruolo prima assegnato al Podestà.

Con la Legge n. 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, espressamente si disponeva che:

«Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra»

Con la prima versione della L. n. 142/1990, dunque, la fascia tricolore doveva indossarsi obbligatoriamente «a tracolla della spalla destra»; in questo modo non si creavano possibili equivoci circa il suo uso, come la successiva normativa avrebbe determinato.

Successivamente la L. n. 265/1999 di modificazione dell’ordinamento degli enti locali, all’art. 11, rubricato Funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali e provinciali, comma 14, dispone che: «Al comma 7 dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: “della spalla destra”; ciò significa che la fascia tricolore del Sindaco può essere indossata senza avere l’obbligo di porla «a tracolla della spalla destra», come avveniva nel passato.

Il vigente ordinamento degli enti locali, contenuto nel d.lgs. n. 267/2000, disciplina l’uso della fascia tricolore all’art. 50, comma 12, il quale dispone che: «Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla»

Il TUEL corrente, pertanto, conferma quanto disposto in precedenza e prevede l’obbligo per il Sindaco di indossare la fascia tricolore e per il Presidente della Provincia la fascia di colore azzurro portandola solo «a tracolla»

Tuttavia, sebbene l’attuale disciplina vigente in materia con l’art. 50, comma 12, del d.lgs. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, pur non sussistendo un obbligo normativo la modalità più corretta è quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo; come del resto indicato nell’orientamento del Ministero dell’Interno, con il parere 05.01 del 1 settembre 2004.

Per quanto riguarda l’uso che si debba fare della fascia, l’Ordinamento nazionale rinvia agli appositi regolamenti comunali o provinciali.

Sono comunque utili i chiarimenti dati con la Circolare n. 5/1998 del Ministero dell’Interno, nella quale l’allora Ministro Rosa Russo Iervolino, precisava come alla fascia tricolore «è attribuita una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale»

Si evince, dunque, che la fascia tricolore è il «segno distintivo del Sindaco» e non del Comune che è, invece, rappresentato dal gonfalone con al centro lo stemma comunale.

Nella Circolare si evidenziava come nell’uso corrente si sia affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

«L’alto ruolo istituzionale svolto dal Sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano»

Quanto all’uso della fascia da persone diverse dal Sindaco, la stessa è legittimamente indossata dal suo Vice in caso di impedimenti temporanei o permanenti, come disposto dal TUEL, non invece da altri consiglieri ed assessori.

Viceversa i consiglieri comunali sono tenuti ad indossare la fascia tricolore nell’eventualità in cui siano chiamati a celebrare matrimoni in veste di pubblico ufficiale.

Nei casi di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali, previsti dall’art. 141 TUEL, con la nomina da parte del del Prefetto di un Commissario, assommando in sé la funzione sindacale, giuntale e consiliare, lo stesso potrà legittimamente indossare la fascia tricolore del Sindaco in tutte le occasioni ufficiali.

Concludendo, riguardo all’uso della fascia tricolore da parte del vicesindaco, questo appare del tutto legittimo in situazioni di assenza temporanea e permanente del Sindaco e nei casi di sospensione e decadenza di diritto dello stesso Sindaco; non è affatto legittimo allorquando essa è utilizzata dal vicesindaco e sia presente il Sindaco all’interno della medesima manifestazione ufficiale;

come illegittimo è l’uso del segno distintivo del Sindaco qualora l’organo monocratico intervenga in cerimonie che non abbiano il crisma dell’ufficialità.

IL CLASSICO USO CORRETTO DELLE FASCE ~ tricolore compreso !

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