Politica

UFFICI STAMPA REGIONE: IL VULNUS CONTABILE

La Basilicata rischia l’illegittimità costituzionale, il Trentino no


In Italia non tutti i giornalisti degli uffici stampa della Regione, generalmente intesi come sia di Giunta che del Consiglio, sono uguali. E quelli della Basilicata sono diversi da quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sui giornalisti degli Enti regioni la Corte dei Conti nel giudizio di parifica del Bilancio regionale 2017 ha indirettamente evidenziato un vulnus normativo tutto italiano dal quale emerge un caso sui generis di regionalismo differenziato. Il «regime speciale» per alcuni vale e per altri no. In Basilicata la sezione di Controllo ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per la paventata «illegittimità» dei contratti giornalistici degli addetti agli Uffici stampa in Regione. Al personale assunto presso gli Uffici Stampa degli organi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata viene applicato il contratto nazionale dei giornalisti (Cnlg) e non, «come avrebbe dovuto», hanno sottolineato i magistrati contabili, il Contratto nazionale collettivo per il comparto delle funzioni locali (Ccnl). Ciò, per la Corte dei Conti di Basilicata «ha comportato e continua a comportare, in misura ordinaria e continuativa», che la Regione sborsa oneri e spese che, invece, non sono riconosciuti dal vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Di qui «la causa degli aumenti dei costi del personale giornalista registrati negli esercizi 2014 – 2017, per via degli adeguamenti operati a decorrere dal 2015». Per questo nonostante l’invarianza «e nell’esercizio 2017, la diminuzione del numero di unità utilizzate» i costi sono progressivamente aumentati. I numeri sono i seguenti: nel periodo 2014-2017 per la voce di costo in questione si è registrato un incremento complessivo di 129mila euro, passando dall’importo di 578mila euro (Giunta e Consiglio) dell’esercizio 2014 all’importo di 707mila euro (Giunta e Consiglio) dell’esercizio 2017. La motivazione dell’esclusione dal giudizio di parifica di queste spese non attiene soltanto la sfera economica per la mancata razionalizzazione delle risorse con relativa regolarizzazione dell’aggregato spese per il personale che rappresenta una «criticità che risulta caratterizzare “in via strutturale” il bilancio regionale». Perchè la Basilicata rappresenta una «“zona d’ombra” nel sistema di tutela dei principi garantiti dalla Costituzione». In quanto l’egida del «regime speciale» lucano oltre che «gravare» il bilancio regionale è in contrasto con la legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche. La relativa legge regionale del 2001 è, per la Corte dei Conti, anticostituzionale. L’attuale assetto normativo, in sintesi, è per i magistrati contabili lucani «univoco nell’assoggettare la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto dalle Regioni alle disposizioni della normativa nazionale, e ciò – senza eccezioni di sorta- anche riguardo al personale assunto presso gli Uffici stampa». Citate, per completare il contesto, anche le due sentenze del 2019 dove analoghi disposizioni nel Lazio e nel Friuli Venezia Giulia sono state dichiarate dal Giudice delle leggi illegittime. L’unica Regione, però, in Italia che può continuare a fare come vuole è il Trentino. Con l’aggiunta di un capoverso il concetto è stato ribadito nella legge statale dello scorso marzo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti». In Trentino non vale il Contratto collettivo nazionale per le funzioni locali per gli anni 2016-2018 dove per altro viene ribadito che «la disciplina del trattamento dei giornalisti assunti dalle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Regioni, è assoggettato alla specifica disciplina di comparto». Il Trentino può, la Basilicata no. È la stessa Corte dei Conti a doverlo ammettere, ribaltando l’assioma: «Tale addendum (il capoverso aggiunto, ndr) ha confermato che le Regioni a statuto ordinario, come la Regione Basilicata, non godono neppure del “regime transitorio” previsto in relazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano». Giornalisti di serie A e giornalisti di serie B

Ferdinando Moliterni

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