Attualità

GARE FARMACI, EQUIVALENZA PRESCRITTIVA

Tar Puglia: “Vietato porre in concorrenza nello stesso lotto principi attivi differenti”

La Regione Puglia rende noto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4881 dell’11 luglio 2019, ha sancito il principio normativo (riferibile alle determinazioni AIFA 204/2014 e 818/2018) in base al quale è possibile acquistare farmaci contenenti diversi principi attivi, purché l’Agenzia Italiana del Farmaco abbia rilasciato il proprio parere positivo sull’equivalenza terapeutica.

La sentenza dei giudici di palazzo Spada ribalta il pronunciamento del T.A.R. Puglia (Sezione Seconda) che, solo qualche mese fa (con sentenza n. 154 dell’1 febbraio 2019), aveva inibito a InnovaPuglia s.p.a., soggetto aggregatore della Regione Puglia con funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, di effettuare gare in concorrenza tra due principi attivi differenti (Lipegfilgrastim e Pegfilgrastim), quand’anche i due farmaci presentassero effetti terapeutici equivalenti, come da parere reso con nota del Direttore Generale dell’AIFA prot. n. STDGP29919 del 23.03.2017 su richiesta del Servizio Politiche del Farmaco della Regione.

All’origine del contenzioso, la multinazionale Teva s.p.a. aveva proposto ricorso giurisdizionale per chiedere l’annullamento della lettera di invito e dell’aggiudicazione del lotto 444 inerente i suddetti principi attivi per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici”, nonché di tutti gli atti conseguenti.

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