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GLI UOMINI DEL PRESIDENTE : chi è FABRIZIO GRAUSO

Ha ricoperto il ruolo di assistente del Presidente della X Commissione parlamentare (Attività Produttive) della Camera dei Deputati (XI Legislatura)
È stato collaboratore dell’EURISPES, con cui ha pubblicato numerosi saggi in materia di riordino del sistema di sicurezza sociale e dei sistemi elettorali.
Oltre a tali pubblicazioni è altresì autore del volume “Il Sindacato tra politica e immagine”, ed. Ulisse, p. 260, Roma 1993; con presentazione di Agostino Marianetti e di Sergio D’Antoni;

CURRICULUM VITAE
Fabrizio Grauso
Nato a Roma, il 26 luglio 1961.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal maggio 2008 è componente dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri. (XVI Legislatura).Segue l’attività parlamentare ed in particolare l’iter dei provvedimenti legislativi inerenti le manovre di finanza pubblica.
È stato membro del gruppo di lavoro ministeriale per l’attuazione dei decreti legislativi di cui alla legge delega n.15/2009 recante “Ottimizzazione del lavoro pubblico” (DM del 25.7.2008); e componente del gruppo di lavoro che ha redatto la ‘Relazione al Parlamento sullo stato di salute delle P.A., Anno 2007’, presentata dal Ministro per la PA e l’Innovazione alle Camere nel settembre 2008.
Dal giugno 2006 svolge la propria attività presso l’Ufficio Legislativo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA, Presidenza del Consiglio dei Ministri. (XV Legislatura).
Dal giugno 2005 è componente dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri. (XIV Legislatura).
Dal luglio 2001 al 2005 svolge la propria attività presso il Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei Deputati.Ha curato la stesura di numerose proposte di legge in materia previdenziale e giuslavoristica; ed ha seguito, in particolare, l’iter della riforma del sistema pensionistico (L.243/2004), del mercato del lavoro (Dlgs. n.276/2003) e della riforma della disciplina elettorale della Camera e del Senato (L.270/2005)
Dal 2003 è nei ruoli, presso la Direzione Generale, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e in precedenza, dal dicembre 1988 a seguito di concorso pubblico, dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).
Presso tale ente è stato componente del Centro-Studi ed ha svolto l’incarico di assistente del Presidente per le relazioni sindacali.
Sino al 1988 è ricercatore presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).
Nel biennio 1983-1984 è stato consulente per i rapporti istituzionali e parlamentari della FEDERFARMA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza, con tesi in diritto Costituzionale, presso l’Università degli Studi di Roma; e in Consulente del Lavoro – con tesi in diritto della Sicurezza Sociale – presso l’Università degli Studi di Siena.
Studi in Sociologia presso l’Università degli Studi di Roma; ha conseguito il titolo di esperto in Tecniche sociali dell’Informazione presso l’Istituto Italiano di Pubblicismo (Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma)

ALTRI INCARICHI E ATTIVITÀ

Ha ricoperto il ruolo di assistente del Presidente della X Commissione parlamentare (Attività Produttive) della Camera dei Deputati (XI Legislatura)
È stato collaboratore dell’EURISPES, con cui ha pubblicato numerosi saggi in materia di riordino del sistema di sicurezza sociale e dei sistemi elettorali.
Oltre a tali pubblicazioni è altresì autore del volume “Il Sindacato tra politica e immagine”, ed. Ulisse, p. 260, Roma 1993; con presentazione di Agostino Marianetti e di Sergio D’Antoni;

Regione Basilicata, 1ª grana per Vito Bardi: «Più soldi al capo di Gabinetto»

Il decreto presidenziale redatto il 30 aprile 2019 doveva essere pubblicato giovedì sul BUR della Regione BASILICATA pertanto era stato trasmesso agli uffici competenti ma quando è arrivato sulla scrivania dei dirigenti è stato bloccato.

Giallo sul decreto: aumentato lo stipendio di 60mila euro lordi al nuovo responsabile

Al centro delle perplessità l’iter seguito: un decreto presidenziale al posto di una delibera di giunta, come prevedono le norme per i casi in cui è previsto un aumento della spesa; un atto che non aveva la firma di un dirigente e soprattutto un aumento dei costi senza l’indicazione dei risparmi da fare per non far crescere le spese per il personale, su cui tanto si sono soffermati i giudici contabili nelle loro relazioni, e mantenere l’equilibrio di bilancio (in un momento ancor più delicato per i conti dell’ente sotto la lente d’ingrandimento della Corte dei Conti). Tanto è stato sufficiente alla struttura regionale per fermare il provvedimento e chiedere al presidente Bardi un incontro per discutere del caso (incontro che dovrebbe tenersi lunedì).

Un decreto presidenziale per nominare il suo «uomo chiave», quel Fabrizio Grauso professionista con alle spalle un’esperienza nell’ufficio di capo del gabinetto della Regione Campania all’epoca del governatore Caldoro.

PRESIDENTE DELLA REGIONE VITO BARDI SU NOMINA CAPO GABINETTO

Le precisazioni del governatore lucano in riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati in queste ore

In riferimento ad articoli di stampa usciti in queste ore – basati su rumors o veline interne agli Uffici regionali – per evitare che ai Lucani arrivi una informazione sbagliata o frutto di interessi di parte, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi precisa quanto segue:

“Con decreto in data 30.4.2019 il Presidente della Giunta regionale della Basilicata ha disposto la nomina del dr. Fabrizio Grauso a Capo dell’Ufficio di Gabinetto.

Il decreto costituisce il corretto e legittimo atto formale con il quale il Presidente ha provveduto a compiere uno dei primissimi atti del proprio mandato, indispensabile per l’avvio di qualsiasi procedura prevista per l’Ente.

Infatti il Gabinetto, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della legge regionale n. 31/2010, è ufficio di diretta collaborazione dello stesso Presidente, vale a dire l’ufficio che del quale il vertice politico dell’ente Regione si avvale, con esclusive competenze di supporto e raccordo con l’amministrazione regionale, per l’esercizio della funzione di indirizzo politico, come stabilito dagli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 165/2001 (testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al quale la legge regionale fa espresso riferimento.

In coerenza con tale definizione, la stessa legge regionale (art. 2 commi da 8-bis a 8-quater) stabilisce che il Capo di Gabinetto, in qualità di titolare del predetto ufficio, è scelto dal Presidente, intuitu personae, anche tra gli estranei all’amministrazione regionale; che avendo carattere fiduciario, il relativo incarico può essere conferito per la durata massima del mandato del Presidente, e costituisce struttura dirigenziale, in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali, per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente.

Questi connotati rendono evidente che la nomina del Capo di Gabinetto non può che essere adottata con atto dell’organo di vertice che lo stesso è chiamato ad assistere direttamente, come del resto avviene per i Capi di Gabinetto dei Ministri del Governo statale e per i Capi di Gabinetto dei Presidenti delle altre Regioni.

Le disposizioni regionali citate, infatti, sono state adottate nel 2017 per adeguare pienamente l’ordinamento della Regione Basilicata al nuovo statuto, entrato in vigore nel 2016, nonché ai principi fondamentali della legge statale in materia, superando completamente le precedenti disposizioni, in base alle quali era la Giunta a nominare anche il Capo di Gabinetto, allorché questo ufficio era inserito nell’amministrazione regionale (dunque, non era autonomo da essa), esercitava funzioni di gestione, oggi completamente separate dalle funzioni di indirizzo politico e di raccordo con queste ultime, e la funzione di sovrintendere agli uffici regionali era affidata dal vecchio statuto (art. 31) all’intera Giunta, anziché, come avviene oggi, al Presidente in prima persona (art. 48, lettera i, del nuovo statuto).

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta ha definito anche, in sede di prima applicazione, il trattamento economico del Capo di Gabinetto, in misura pari a quello dei dirigenti di fascia c) della Regione, con una maggiorazione del cinquanta per cento, “tenuto conto della temporaneità del rapporto, delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale e della qualità della prestazione individuale”.

Anche tale previsione è pienamente in linea con le norme e i principi che regolano la materia, poiché la definizione del trattamento economico è coessenziale all’attribuzione dell’incarico e, del resto, non si discosta dai criteri previsti dalla legge regionale per gli altri dirigenti nominati tra gli esterni all’amministrazione regionale o intuitu personae.

Peraltro, allo stato, non risultano ancora formalizzati gli atti relativi alla concreta attribuzione del suddetto trattamento, per cui il Capo di Gabinetto nominato svolge il proprio incarico ancora a titolo gratuito e lo stesso trattamento è inferiore a quello percepito dagli attuali dirigenti di vertice (direttori generali) della Regione.

Infine. Tutte le modifiche o le riforme poste in capo al Personale – che prenderemo nei prossimi giorni – saranno fatte a saldi invariati, e non comporteranno aumenti di spesa in bilancio nel rispetto delle norme e della contabilità regionale.

Per questi motivi, le notizie apparse in queste ore non solo sono prive di fondamento, ma paiono ispirate a una campagna denigratoria che altri organi valuteranno.

Vito Bardi Presidente della Regione Basilicata

Nulla di strano per il governatore Vito Bardi se quel provvedimento, il primo nella sua veste di presidente, non avesse seguito una «procedura irrituale» e contenesse al suo interno la previsione di un aumento dello stipendio del dirigente stesso, considerato che la figura viene parametrata ad un direttore generale.

Un esempio ?
Il capo di gabinetto di Marcello Pittella percepiva uno stipendio di 92mila euro lordi a cui si aggiungeva un premio di risultato di circa 15mila euro (parametrato ad un ufficio di categoria C).

Paragonando il ruolo a quello di un direttore generale lo stipendio diventa di 126mila euro a cui si aggiungerebbe un massimo di 25mila euro di premio di risultato. In sostanza, applicando il massimo lo stipendio lordo passerebbe da 107mila euro a 151mila euro lordi.
44mila euro in più l’anno da destinare proprio al futuro dirigente di quell’ufficio.

Già un caso. Perché ora – scaduto il 30 aprile termine ultimo per l’esercizio provvisorio – l’assunzione del capo di gabinetto non potrà essere fatta prima dell’approvazione del consuntivo di bilancio (in quanto l’atto sarebbe nullo in base al Dl 118) e soprattutto dovrà seguire l’iter della delibera di giunta, facendo assumere a tutto il governo regionale, a quel governo che si è presentato come il simbolo del cambiamento, la «responsabilità morale» di un aumento di stipendio per «l’uomo chiave» del governatore (previsto dalla legge che consente delle indennità per i dirigenti esterni).

Da parte sua, il governatore Bardi, lontano dalla Basilicata, ha precisato che si tratta di una vicenda complessa di cui riferirà nei prossimi giorni.

Nomina e trattamento economico del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata
Vito Bardi smentisce notizia aumento compenso

In riferimento ad articoli di stampa usciti in queste ore {basati su rumors o veline interne agli Uffici regionali} per evitare che ai Lucani arrivi una informazione sbagliata o frutto di interessi di parteil presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi precisa quanto segue:

“Con decreto in data 30.4.2019 il Presidente della Giunta regionale della Basilicata ha disposto la nomina del dr. Fabrizio Grauso a Capo dell’Ufficio di Gabinetto.

Il decreto costituisce il corretto e legittimo atto formale con il quale il Presidente ha provveduto a compiere uno dei primissimi atti del proprio mandato, indispensabile per l’avvio di qualsiasi procedura prevista per l’Ente.
Infatti il Gabinetto, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della legge regionale n. 31/2010, è ufficio di diretta collaborazione dello stesso Presidente, vale a dire l’ufficio che del quale il vertice politico dell’ente Regione si avvale, con esclusive competenze di supporto e raccordo con l’amministrazione regionale, per l’esercizio della funzione di indirizzo politico, come stabilito dagli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 165/2001 (testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al quale la legge regionale fa espresso riferimento.
In coerenza con tale definizione, la stessa legge regionale (art. 2 commi da 8-bis a 8-quater) stabilisce che il Capo di Gabinetto, in qualità di titolare del predetto ufficio, è scelto dal Presidente, intuitu personae, anche tra gli estranei all’amministrazione regionale; che avendo carattere fiduciario, il relativo incarico può essere conferito per la durata massima del mandato del Presidente, e costituisce struttura dirigenziale, in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali, per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente.

Questi connotati rendono evidente che la nomina del Capo di Gabinetto non può che essere adottata con atto dell’organo di vertice che lo stesso è chiamato ad assistere direttamente, come del resto avviene per i Capi di Gabinetto dei Ministri del Governo statale e per i Capi di Gabinetto dei Presidenti delle altre Regioni.
Le disposizioni regionali citate, infatti, sono state adottate nel 2017 per adeguare pienamente l’ordinamento della Regione Basilicata al nuovo statuto, entrato in vigore nel 2016, nonché ai principi fondamentali della legge statale in materia, superando completamente le precedenti disposizioni, in base alle quali era la Giunta a nominare anche il Capo di Gabinetto, allorché questo ufficio era inserito nell’amministrazione regionale (dunque, non era autonomo da essa), esercitava funzioni di gestione, oggi completamente separate dalle funzioni di indirizzo politico e di raccordo con queste ultime, e la funzione di sovrintendere agli uffici regionali era affidata dal vecchio statuto (art. 31) all’intera Giunta, anziché, come avviene oggi, al Presidente in prima persona (art. 48, lettera i, del nuovo statuto).

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta ha definito anche, in sede di prima applicazione, il trattamento economico del Capo di Gabinetto, in misura pari a quello dei dirigenti di fascia c) della Regione, con una maggiorazione del cinquanta per cento, “tenuto conto della temporaneità del rapporto, delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale e della qualità della prestazione individuale”.

Anche tale previsione è pienamente in linea con le norme e i principi che regolano la materia, poiché la definizione del trattamento economico è coessenziale all’attribuzione dell’incarico e, del resto, non si discosta dai criteri previsti dalla legge regionale per gli altri dirigenti nominati tra gli esterni all’amministrazione regionale o intuitu personae.

Peraltro, allo stato, non risultano ancora formalizzati gli atti relativi alla concreta attribuzione del suddetto trattamento, per cui il Capo di Gabinetto nominato svolge il proprio incarico ancora a titolo gratuito e lo stesso trattamento è inferiore a quello percepito dagli attuali dirigenti di vertice (direttori generali) della Regione.

Infine. Tutte le modifiche o le riforme poste in capo al Personale – che prenderemo nei prossimi giorni – saranno fatte a saldi invariati, e non comporteranno aumenti di spesa in bilancio nel rispetto delle norme e della contabilità regionale.

Per questi motivi, le notizie apparse in queste ore non solo sono prime di fondamento, ma paiono ispirate a una campagna denigratoria che altri organi valuteranno.

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