Le Cronache Lucane
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All’udienza camerale dell’8 maggio 2019 il TAR del Lazio si occuperà della domanda di sospensiva, proposta da un gruppo di avvocati

L’associazione forense “Nuova Avvocatura Democratica” è intervenuta in giudizio, avendo interesse a vedere annullata la delibera impugnata, che è stata assunta in violazione delle disposizioni normative tese a assicurare una rappresentanza democratica all’avvocatura ed a garantire un adeguato turn over nelle cariche forensi, anche a tutela delle minoranze e delle fasce deboli della classe forense (giovani, donne, anziani).

UDIENZA AL TAR DEL LAZIO L’8 MAGGIO PROSSIMO

All’udienza camerale dell’8 maggio 2019 il TAR del Lazio si occuperà della domanda di sospensiva, proposta da un gruppo di avvocati, relativamente alla delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 580 del 22.02.2019, pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15/03/2019, con la quale sono stati proclamati eletti i nuovi consiglieri nazionali.

L’associazione forense “Nuova Avvocatura Democratica” è intervenuta in giudizio, avendo interesse a vedere annullata la delibera impugnata, che è stata assunta in violazione delle disposizioni normative tese a assicurare una rappresentanza democratica all’avvocatura ed a garantire un adeguato turn over nelle cariche forensi, anche a tutela delle minoranze e delle fasce deboli della classe forense (giovani, donne, anziani).

Infatti, come dedotto col ricorso introduttivo, gli avv.ti Mascherin, Baffa, Pasqualin e Picchioni risultano essere stati eletti in violazione del divieto di cui al primo comma dell’art. 34 della L. 247/2012, nella parte in cui prescrive che i componenti del CNF “non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi”; inoltre gli avv.ti Mascherin, Magnano di San Lio, Baffa, Savi, Arena, Orlando e Sica sono stati eletti in contrasto col divieto di cui al terzo comma dell’art. 34 della L. 247/2012, che dispone che il consigliere nazionale forense “non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti”.

È evidente il grave e intollerabile vulnus che la delibera impugnata arreca al principio democratico, che deve sempre informare la rappresentanza istituzionale della libera avvocatura, ed ai valori costitutivi dell’associazione interveniente, alla luce di quanto osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale pronuncia n. 32781 del 19-12-2018, relativamente alle elezioni degli ordini circondariali forensi.

Ossia che è necessario evitare per quanto più possibile il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione delle istituzioni forensi a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone: protrazione che è, a sua volta, fornite o incentivo di ben prevedibili tendenze all’autoconservazione, a rischio di negativa influenza sulla correttezza e sulla imparzialità dell’espletamento delle funzioni di rappresentanza.

Avv. Donatello Genovese: Staremo a vedere!

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