LICENZA DI INTOSSICARCI
Il decreto Genova contiene un’altra misura che nulla a che fare con la ricostruzione del Ponte Morandi e il sostegno alla città di Genova.
Si tratta dell’articolo 41 che si intitola “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”
Questi i fatti.
L’art. 41 prevede che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi con caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi da insediamenti esclusivamente civili), i limiti stabiliti per gli idrocarburi C10-C40 siano innalzati di venti volte.
L’art. 41 stabilisce anche che l’aumento di 20 volte del limite consentito per gli idrocarburi non sia da misurare sulla sostanza secca ma sul “tal quale”, dove – a differenza della sostanza secca – la concentrazione dell’inquinante può dipendere dal contenuto di acqua del fango. Di conseguenza, per abbassare la concentrazione degli idrocarburi, basterà diluire il materiale analizzato.
in sede di conversione, la maggioranza ha anche approvato ulteriori modifiche all’art. 41, prevedendo limiti più elevati anche per una serie di ulteriori sostanze (ossia diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI).
Il Governo sostiene che la norma è necessaria per superare le criticità createsi dopo la sentenza del TAR Lombardia n. 1782/2018, che ha annullato gli effetti di una deliberazione della Giunta regionale lombarda in forza della quale era stato introdotto un limite decisamente permissivo per gli idrocarburi pesanti nei fanghi utilizzati in agricoltura e che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo.
Il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione regionale sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui, in mancanza di valori limite specificamente stabiliti per gli idrocarburi nei fanghi utilizzati in agricoltura, si deve comunque applicare la disciplina più generale e più stingente prevista dal Codice dell’ambiente, la quale stabilisce soglie molto più basse di quelle prescritte dall’art. 41 del decreto Genova.
Se l’intento del Governo era semplicemente di dare certezza del diritto dopo la sentenza del TAR e della Cassazione, le domande sono semplici:
perché non limitarsi a prevedere espressamente l’applicazione dei limiti più restrittivi e più sicuri per la salute di tutti noi già indicati per via giurisprudenziale?
perché scegliere invece di innalzare i limiti, prevedendo un aumento delle soglie anche per sostanze come le diossine o l’arsenico che nulla c’entrano con la sentenza del TAR?
ma soprattutto, cosa c’entra questa norma con la ricostruzione del Ponte Morandi?
La sostanza è che, approfittando dell’emergenza per Genova, la maggioranza pentaleghista consente che, come segnalato dai Medici per l’Ambiente, i nostri campi, suoli, ecosistemi e catena alimentare siano contaminati “con inquinanti tossici, di cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l’uomo, e senza che siano stati valutati rischi per la salute umana”
A chi giova tutto questo?
Domenico Leccese
