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Il Comune di Potenza ha presentato richiesta di Autorizzazione Idraulica ai sensi del Testo Unico R.D. n° 523 del 25 luglio 1904 ?

Autorizzazioni idrauliche Autorizzazioni idrauliche rilasciate a privati ed Enti Pubblici per interventi su corsi d’acqua demaniali o in zone del

Autorizzazioni idrauliche

Autorizzazioni idrauliche rilasciate a privati ed Enti Pubblici per interventi su corsi d’acqua demaniali o in zone del demanio idrico

La polizia idraulica

Per polizia idraulica si intende quella attività di vigilanza e di tipo autorizzativo che compete all’Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d’acqua demaniali, cioè individuabili sulle mappe catastali come “acque”, “demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche”, “demanio idrico”, ecc.

(Si precisa, a questo proposito, che stante la caratteristica non probatoria del catasto, ogni qualvolta si renda necessario di dover operare, in qualsiasi modo, sui beni appartenenti al demanio idrico, è consigliata una verifica presso i competenti uffici, anche per non incorrere in illeciti di tipo penale ed amministrativo.)

Le norme di riferimento che regolano la polizia idraulica si ritrovano ancora oggi nel Testo Unico n. 523 del 25/7/1904 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/atti-amministrativi/norme-e-atti/servizi-tecnici-di-bacino/concessioni-idriche/RD%20523_1904.pdf/at_download/file/RD%20523_1904.pdf

sulle opere idrauliche, agli articoli 93 e successivi. In particolare:

l’art.93 afferma che nessuno può fare opere negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua demaniali senza l’autorizzazione dell’autorità idraulica competente;

l’art.96 elenca le opere e gli atti vietati dalle norme di polizia idraulica;

gli artt.97 e 98 elencano le opere che possono essere realizzate solo con il permesso dell’autorità idraulica.

Il D.Lgs.112/1998, all’art. 89, conferma il trasferimento alle Regioni della materia “polizia idraulica”, già avvenuto per il bacino del Reno dal 1989, con la legge quadro sulla difesa del suolo n.183. L’autorità idraulica è rappresentata dalla struttura alla quale l’Amministrazione regionale ha conferito queste funzioni, i Servizi territoriali di “Area”, in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex Servizi tecnici di bacino). Sui canali di bonifica l’autorità idraulica è rappresentata dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente e la norma di riferimento è il R.D. 8 maggio 1904, n.368. Le norme di polizia idraulica risultano piuttosto datate e non contemplano, perciò, in dettaglio tutti gli usi che la società moderna può potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi d’acqua. Resta comunque valido il principio generale del divieto di svolgere qualsiasi attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagevoli od impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed intervento di emergenza da parte dell’autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque competenti. Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione costituisce reato di carattere penale.

I provvedimenti di competenza dei Servizi territoriali di “Area” (ex STB)

Per qualsiasi attività/opera da effettuarsi all’interno o sulle sponde degli alvei fluviali, pertanto, occorre richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente che, a seconda del bacino idrografico, è rappresentata dal Servizio territoriale di “Area” in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex Servizio tecnico di bacino) territorialmente competente.

In particolare, le procedure da attivare sono le seguenti:

Interventi soggetti a concessione demaniale. Quando gli interventi che comportano il rilascio dell’autorizzazione idraulica sono realizzati in aree appartenenti al demanio pubblico idrico dello Stato, quindi con occupazione temporanea o permanente di tali aree, l’autorizzazione idraulica è contenuta nell’atto di concessione per l’utilizzazione del terreno demaniale, rilasciato dal’ex STB competente ai sensi della L.R. 7/2004, secondo le indicazioni e istruzioni riportate alla voce concessioni demaniali.

Interventi soggetti a parere idraulico (art.93, 97 e 98 T.U. 523/1904) Quando l’opera da realizzare non comporta occupazione di terreno demaniale, ma insiste su area privata, deve essere richiesta la sola autorizzazione idraulica. E’ sufficiente l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi e manufatti di difesa idraulica a cura e spese di privati o altri enti, sia se eseguiti su terreni privati laterali al corso d’acqua, sia se collocati sul demanio idrico fluviale (ad esempio, è sufficiente l’autorizzazione idraulica per la costruzione di opere di difesa spondale o per la risagomatura dell’alveo, a protezione e salvaguardia di beni privati, per eseguire lavori di pulizia delle sponde di un corso d’acqua o di rimozione di piante, ecc.).

Interventi soggetti a parere idraulico, obbligatorio e vincolante (art.96 T.U. 523/1904) Il T.U. 523/1904, all’art.96 lettera f), pone dei vincoli agli usi delle fasce di terreno laterali ai corsi d’acqua, e precisamente:

  • distanza non minore di 4,00 metri per le piantagioni, collocazione di alberature, recinzioni, pali, dissodamento terreni, ecc…
  • distanza non minore di 10,00 metri per nuovi fabbricati, scavi, e simili.

Tali distanze sono fissate per legge ed inderogabili. Esse hanno carattere prevalente anche nei confronti di eventuali strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale difformi.

Le distanze vanno misurate dal piede esterno dell’argine nel caso dei fiumi arginati, dal ciglio superiore della scarpata che delimita il corso d’acqua per alvei incassati, indipendentemente dai confini del demanio idrico. Valgono quindi anche sui terreni privati laterali al corso d’acqua.

Nel caso di interventi ricadenti in tali fasce, anche se in proprietà privata, è pertanto necessario il parere dell’ex STB di competenza sulla conformità delle opere rispetto alle prescrizioni di polizia idraulica sopra citate.

In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che, anche qualora non sia stato esplicitamente riportato sullo strumento urbanistico comunale vigente, sono vietate le nuove costruzioni a distanza minore di 10 metri dal corso d’acqua (piede esterno dell’argine o ciglio superiore della sponda), oltre che nelle zone definite “alveo” (fascia di colore azzurro) dal piano di bacino vigente. Sono invece possibili interventi sull’esistente (restauro, ristrutturazione e simili), purché riferite ad edifici legittimamente edificati. Al fine di verificare che gli interventi nelle fasce soggette alle norme di polizia idraulica di cui al T.U. 523/1904, art.96, siano conformi alle norme stesse è sempre necessario acquisire da parte del titolare dell’intervento il parere dell’ex STB competente.

Domenico Leccese

 

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