COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

in relazione all’episodio avvenuto questa mattina al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel corso del quale il Presidente della II Sezione dott. Giancarlo Mozzarelli, nel corso di un’udienza, ha invitato una praticante avvocato a togliersi il velo islamico che le copriva il capo,
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
rileva che
– nel nostro ordinamento convivono normative contrastanti sulla possibilità, o meno, di assistere a un’udienza con il capo coperto: per il processo civile, ciò è espressamente escluso dall’art. 129 c.p.c. mentre analogo divieto non è previsto nè per il processo penale, all’art. 471 c.p.p., né per il processo amministrativo, all’art. 12 dell’allegato 2 al c.p.a.;
– se da una parte appare certamente opportuno che il legislatore detti una normativa aggiornata e comune in materia, per rispondere alle mutate esigenze della società, da altra parte è comunque ineludibile il rispetto del principio di libertà religiosa dettato dall’art. 19 della Costituzione;
– il Consiglio Superiore della Magistratura, interessato – per la magistratura ordinaria – dopo un identico caso avvenuto al Tribunale di Torino, nel 2012 ha approvato una delibera con la quale ha stabilito che, ”fermo restando che spetta al giudice la direzione dell’udienza e l’applicazione delle relative norme, nell’esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell’udienza deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che – senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell’udienza – costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l’abbigliamento ed altri segni esteriori”;
– richiamando l’applicazione di una norma prevista unicamente per il processo civile (anche mediante sua affissione fuori dall’aula d’udienza) e non anche per il processo amministrativo (nel quale anzi vige una norma che analogo divieto non prevede), si sono travalicati i limiti fissati dall’ordinamento con le regole relative alla conduzione dell’udienza, invocando l’osservanza di una norma non applicabile al processo amministrativo e, quindi, provocando l’allontanamento della praticante avvocato dall’udienza;
– la richiesta di togliere il velo – come è stato riportato – per generiche ragioni di “rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni” e quindi disancorata dal richiamo a una specifica normativa, è fatto ancora più grave, dovendo i magistrati applicare esclusivamente la legge e rigorosamente astenersi da personali valutazioni di opportunità di natura sociale o religiosa;
– in forza di quanto sopra, questo Consiglio dell’Ordine esprime solidarietà alla praticante avvocato Asmae Belfakir e all’Ordine Forense di appartenenza, denunciando l’episodio come illegittimo, gravemente discriminatorio, limitativo dell’esercizio professionale nonchè lesivo della dignità del singolo professionista e dell’intera comunità forense.
Bologna, 17 gennaio 2018
il Presidente
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Domenico Leccese
