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POTENZA: Parco Fluviale del Basento è tutto regolare ?

Avv. SERGIO POTENZA ~ Vicesindaco – Assessore : Opere Pubbliche – Manutenzione immobili comunali – Sicurezza ambienti di lavoro e

SERGIO POTENZA
Avv. SERGIO POTENZA ~ Vicesindaco – Assessore : Opere Pubbliche – Manutenzione immobili comunali – Sicurezza ambienti di lavoro e scolastici – Riqualificazione urbana.
Sul suo profilo Facebook riporta :
“Terminato un altro tratto del Parco fluviale del Basento. Adesso occorre reperire nuove risorse per chiudere il percorso congiungendo le due sponde. #Potenza #pontemusmeci “

 

 

 

 

 

GIOVANNI MOTTA
L’Ing. GIOVANNI MOTTA in maniera ironica scrive :
“Leggo che finalmente sono terminati i lavori del Parco Fluviale del fiume Basento a Potenza.
Mi pare – ma correggetemi se sbaglio – che tutto sia andato nel verso giusto compreso la verifica idraulica secondo Regio Decreto, il rispetto della distanza minima dalle sponde ed il deposito al genio civile della passerella in legno.
Mi manca qualcosa? A voi i commenti……….
Buon pomeriggio amici”

 

 

Per onore di cronaca ed informazione vi riportiamo testualmente gli articoli del R.D. 523/1904 riguardanti i lavori oggetto della discussione, ed in particolare Art. 96 lettera F

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
Testo unico sulle opere idrauliche

art. 93
Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangono asciutti.
art. 94
Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.
art. 95
Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall’art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
L’accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.
art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
k) L’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall’autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) Qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) Lo stabilimento di molini natanti.
art. 97
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f), g), h), i) (lettere abrogate dall’art. 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; 
(lettera abrogata dall’art. 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all’art. 217 dello stesso)
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l’obbligo dell’intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l’autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl’interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l’occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh’esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.
art. 98
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a), b), c)(lettere abrogate dall’art. 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
d) le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; 
(lettera parzialmente abrogata dall’art. 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all’art. 217 dello stesso)
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l’annullamento delle esistenti,
f) (omissis)
art. 99
Le opere indicate nell’articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.
art. 100
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.
artt. 101 e 102 (omissis)

Pertanto chiediamo
1) sono state poste in essere tutte le misure di salvaguardia per la pubblica e privata incolumità ?
2) il progetto esecutivo dei lavori “Parco Fluviale Basento” è corredato di una Relazione Idraulica con Verifica Idraulica sottesa alle sezione più a rischio del Fiume Basento ?
3) il progetto è corredato di una delimitazione del Bacino Imbrifero con un calcolo delle portate ed una verifica alla sezione sottesa in corrispondenza delle opere d’arte esistenti?
4) è stata rilasciata autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 et relative prescrizioni tecniche?
5) è possibile realizzare una pista ciclabile pedonale in sponda Sx del Fiume Basento a ridosso della sponda su aree esondabili ?

In mancanza di tutte le autorizzazioni, rilasciate dagli organi competenti, le OPERE, anche se autorizzate dal Comune di Potenza sono da considerarsi ABUSIVE.

RESTIAMO IN ATTESA DI RISPOSTE ADEGUATE E DOCUMENTATE DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI

Domenico Leccese

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