INTERVISTA SCOMODA all’Avv. DOMENICO PITTELLA
INTERVISTA SCOMODA all’Avv. DOMENICO PITTELLA Pubblicato il 21/06/2017 N. 03058/2017REG.PROV.COLL. N. 06302/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
INTERVISTA SCOMODA all’Avv. DOMENICO PITTELLA
Pubblicato il 21/06/2017
N. 03058/2017REG.PROV.COLL.
N. 06302/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6302 del 2016, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pio Dario Vivone, Francesco Saverio Marini, Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
contro
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di tutore di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Formilan, Sergio Vacirca, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia, n. 195;
-OMISSIS-, in qualità di curatore speciale di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti di
ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione Terza, n. 650 del 2016, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno causato dal provvedimento regionale di diniego della adozione delle misure necessarie per l’attuazione del decreto della Corte d’Appello di Milano del 9 luglio 2008, riguardante il diritto dell’assistita al rifiuto del trattamento terapeutico in atto, comprensivo del sostegno vitale artificiale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di -OMISSIS-, in proprio e in qualità di tutore, legale rappresentante, di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Raffaela Antonietta Maria Schiena e Sergio Vacirca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO …….
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge e per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata, che ha accolto, parzialmente, il ricorso di primo grado ed ha condannato la Regione Lombardia al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal provvedimento annullato nei termini indicati in motivazione..
Pone le spese del giudizio di appello a carico della Regione Lombardia, liquidandole in complessivi euro quattromila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Sulla questione per il ROMA abbiamo chiesto all’Avv. Domenico Pittella (Dottore di ricerca in diritto privato europeo presso l’Università Roma Tre) un suo parere :
La pronuncia non si occupa della possibilità di ricostruire la volontà di una persona in stato vegetativo permanente. Questo problema era stato già risolto. La pronuncia condanna la Regione Lombardia che, violando un provvedimento giurisdizionale, non aveva consentito di interrompere le cure artificiali cui era sottoposta la paziente, da ben 17 anni in stato vegetativo.
Secondo la pronuncia la Regione “era tenuta a continuare a fornire alla giovane la propria prestazione sanitaria, anche se in modo diverso rispetto al passato, dando doverosa attuazione alla volontà espressa dalla stessa persona assistita, nell’esercizio del proprio diritto fondamentale all’autodeterminazione terapeutica”.
Perchè la Regione aveva negato l’interruzione delle cure artificiali?
Il provvedimento recava più argomentazioni. Tra queste spicca quella relativa all’obiezione di coscienza. La risposta dei giudici è secca sul punto: la Regione non poteva opporsi ad un provvedimento giurisdizionale sull’assunto di una obiezione di coscienza dal momento che “sono gli individui hanno una coscienza, mentre la coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che la regolano”
Avv. Pittella questa pronuncia riconosce l’eutanasia?
No. Assolutamente. Rifiuto alle cure non è eutanasia: il primo è rifiuto di cure artificiali che consente alla malattia di proseguire il suo corso naturale. La paziente era qui mantenuta in vita solo attraverso un composto chimico che le veniva iniettato tramite un sondino naso gastrico. Eutanasia è scelta per la morte assistita, non consentita nel nostro ordinamento.
È consentito nel nostro ordinamento il rifiuto delle cure?Basta leggere gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione per rendersi conto che l’autodeterminazione è messa al centro dei valori accolti dalla Carta. Autodeterminazione è dignità.
I giudici riconoscono pienamente il rifiuto delle cure ma c’è un problema.
Quale?
La persona può non essere capace di esprimere il rifiuto alle cure. È proprio quanto accaduto alla giovane Eluana.
Noi non abbiamo al momento una normativa che consenta di dichiarare anticipatamente le proprie volontà per i casi di futura incapacità di autodeterminarsi. I giudici hanno riconosciuto la possibilità, ricorrendo al criterio del “best interest“, di ricostruire, in base alle convinzioni culturali del paziente, quale sarebbe stata la volontà dello stesso.
Sulla base di questa importante sentenza cosa c’è da fare realmente adesso ?
Alla luce di tale pronuncia mi pare sia ancora più importante proseguire con la legge in corso di approvazione in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento che consentirà, ai sensi dell’art. 7, “in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”, di esprimere “il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”, salva sempre la possibilità di esprimere una volontà diversa.
Possiamo concludere che emerge sempre la dignità della persona?
Dietro all’autodeterminazione c’è la DIGNITÀ che va rispettata a prescindere dalle proprie convinzioni.
Se sarà introdotta una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento non so ancora se depositerò le mie volontà nel senso del rifiuto alle cure. Ma sono convinto di una cosa: è giusto che chi lo desideri possa farlo. È questo che consente di definire un ordinamento pluralista.
ARTICOLO pubblicato sul quotidiano ROMA il 7 luglio 2017 a pagina 16
Domenico Leccese