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Totalmente bruciato edificio alto 81metri in GB a Londra

A proposito dell’incendio del fabbricato alto 81 metri: D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli

A proposito dell’incendio del fabbricato alto 81 metri:
D.M. 16 maggio 1987 n. 246
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (Pubblico solo uno stralcio.)
1. GENERALITÀ
1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici
destinati a civile abitazione, con altezza antincendi(3) uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al Decreto Ministeriale 30 novembre
1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1 Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici
esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano
presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo
l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino
il rifacimento di oltre il 50% dei solai(4) o il rifacimento strutturale delle scale(5)
o l’aumento di altezza.
(6) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel
successivo punto 8
edifici classificati e) oltre 80, superfici piani e compartimento m 2000 350 (*) (*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell’edificio deve essere prevista
una area per l’atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
Scale almeno a prova di fumo interno con
filtro avente camino di ventilazione
di sezione non inferiore a 0,36 m2
strutture REI 120
5. IMPIANTI ELETTRICI.
Devono essere realizzati in conformità della legge 1 marzo 1968, n. 186. Negli edifici di tipo
”c“, ”d“, ”e“, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire
un’affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di
illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
7. IMPIANTI ANTINCENDI.(20)
Gli edifici di tipo ”b“, ”c“, ”d“, ”e“, devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito
riportato.
Così, tanto per dire, “brisa” per criticare.

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