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Con ORDINANZA n° 34 APERTA AL PUBBLICO LA PARTITA POTENZA-TRIESTINA mercoledì 23 settembre 2020

Il gestore, infine, deve annotare in un registro l’elenco nominativo delle presenze, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, da conservare per una durata di almeno quattordici giorni, e rendendoli disponibili su richiesta delle strutture sanitarie in caso di svolgimento dell’attività di tracciamento dei contatti (contact-tracing)

EMERGENZA COVID

APERTA AL PUBBLICO LA PARTITA POTENZA-TRIESTINA mercoledì 23 settembre 2020
Aperta al pubblico, per un massimo di mille spettatori e fino al 20 per cento della capienza dell’impianto sportivo, la partita di calcio Potenza-Triestina, in programma a Potenza il 23 settembre nello stadio “Alfredo Viviani”, per il turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021.

È quanto stabilisce l’ordinanza n. 34 firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, pubblicata sul Bur speciale n. 82 del 21 settembre 2020 e sul sito istituzionale.

La partecipazione del pubblico all’evento sportivo è consentita nel rispetto delle misure di sicurezza previste, tra cui l’osservanza della distanza di sicurezza di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina e l’obbligo della misurazione della temperatura corporea all’ingresso dello stadio che non deve superare i 37,5 °C.

Il gestore dell’impianto sportivo è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad applicare il protocollo di sicurezza predisposto, nonché alla vigilanza della sua attuazione, per evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico, controllare la permanenza del posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei punti ristoro e dei servizi igienici, mantenere il divieto di contatto tra giocatori e spettatori a fine partita e garantire la presenza di un servizio di steward, con il compito di assistere il pubblico e assicurare il rispetto delle misure di prevenzione da Covid-19.

Il gestore, infine, deve annotare in un registro l’elenco nominativo delle presenze, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, da conservare per una durata di almeno quattordici giorni, e rendendoli disponibili su richiesta delle strutture sanitarie in caso di svolgimento dell’attività di tracciamento dei contatti (contact-tracing) 

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Speciale N. 82 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 21/09/2020 1
REGIONE BASILICATA
Ordinanza 21 settembre 2020, n.34

Ordinanza 21 settembre 2020, n.34
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ad eventi sportivi. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ad eventi sportivi.

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo l , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ad eventi sportivi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;


VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “;


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “;


VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sul/’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o

degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supera/coliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;


VISTA la legge regionale l0 febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA la legge regionale lo luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui ali’articolo l> comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;


VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli l, 2 e 3, comma l;

VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di
 dieci giorni;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’li marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l Oaprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;


CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lOaprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l 0 aprile 2020. “;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma l, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l Oaprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”, e in particolare l’articolo 2, comma I l , in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (. ..) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del2020;


VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato l O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA “;


VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare L’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo l, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nei rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo l , comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della
 salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui ali ‘ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui ali ‘articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. “;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sul! ‘intero territorio nazionale “; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;


CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo l, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve

specifiche e diverse previsioni, dall 5 giugno 2020 al14luglio 2020;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all’articolo l, comma l, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
 nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui ali’allegato lOdel predetto decreto;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVJD-19 all’articolo 3, comma 2, fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”;

VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’Il giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I l giugno 2020;


VISTA l’ordinanza lo giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;


VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data Il maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi

assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;

VISTA l’ordinanza lOluglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegato 1 alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Taskjorce Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma IO dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;

VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/1 16/CR4/COVI9-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui ali’allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al

31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I l giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (”linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati l e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze l o giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e lO luglio 2020, n. 29;


VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell’articolo l , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;


VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e al!’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,·


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-19”,·


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute l0 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 201151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19, e del decreto-legge 1 6 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti p e r fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del

medesimo decreto;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;

VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 settembre 2020, le misure cui all’ordinanza l 0 giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020, n. 27, l Oluglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del l agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo l , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati al l’intrattenimento;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la sospensione sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo, all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVJD-19” che ha confermato e prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;

VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze l 0 giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all’ordinanza del3lluglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo l, comma 6, lett. e) ef) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 le cui disposizioni sono state prorogate, sino al 7 ottobre 2020, dall’articolo l, comma l, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi o competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale che non superino il numero massimo di miJle spettatori per gli stadi all’aperto, e comunque esclusivamente nei settori degli impianti sportivi ove sia possibile assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo di mascherina a protezione delle vie respiratorie;

PRESO ATTO dell’istanza presentata dalla società sportiva Potenza calcio con nota n. 2020-0173390 del 15 settembre 2020, con la quale si richiede l’autorizzazione all’ingresso limitato, nel numero massimo di mille persone, per il singolo evento sportivo in programma il 23 settembre 2020 presso lo stadio di Potenza “Alfredo Viviani”, relativa alla partita di calcio organizzata dalla Lega Nazionale professionisti di Serie A, stagione Coppa Italia 2020/2021 (partita Potenza – Triestina);

RITENUTO, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma l, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e ai sensi dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, di consentire la partecipazione del pubblico, nel numero massimo di mille persone e comunque nel limite massimo del venti per cento della capienza dell’impianto, al richiamato singolo evento sportivo presso l’impianto sportivo all’aperto (stadio “Alfredo Viviani” di Potenza), nel rigoroso rispetto delle disposizioni volte a ridurre e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, come declinate nelle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi
sportivi” di seguito allegate e parte integrante della presente ordinanza;

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, il cui andamento rimane a moderata criticità e continua a confermare un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2 in relazione ai dati forniti al 19 settembre 2020 dal Report della Protezione Civile, che registra 47 nuovi casi segnalati (Report settimanale n. 18, del Ministero della salute, per il periodo 7-13 settembre 2020, aggiornato al 15 settembre 2020), 6 ricoverati e l caso di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto, a testimonianza dell’ adeguatezza dell’ offerta delle strutture sanitarie – in riferimento all’attuale scenario epidemiologico – in caso di una ripresa del contagio, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 18, dati relativi alla settimana 7 settembre-13 settembre 2020 (aggiornati alla data del 15 settembre 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con classificazione di rischio di contagio “moderata” e con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS “pari a 0.92” (CI: 0.04-2.64);

VISTO l’articolo l , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14luglio 2020, n. 74;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente

ORDINANZA
Art. 1

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ad eventi sportivi)

1. È consentita la partecipazione del pubblico all’evento sportivo di calcio professionistico organizzato dalla Lega Nazionale professionisti di Serie A, stagione Coppa Italia 2020/2021, in programma per il giorno 23 settembre 2020 presso lo stadio di Potenza (stadio “Alfredo Viviani”, turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021, partita Potenza – Triestina) entro il numero massimo di mille spettatori e comunque nel limite massimo del venti per cento della capienza dell’impianto sportivo, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo della rnascherina a protezione delle vie respiratorie, l’obbligo della misurazione della temperatura corporea ali’ingresso dello stadio impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C e il rigoroso rispetto delle “linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” di cui all’allegato A al presente provvedimento.

2. La partecipazione del pubblico all’evento di cui al comma l è consentita, altresì, a condizione che:


a) il soggetto gestore dell’impianto sportivo si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo di sicurezza predisposto, al pieno rispetto delle citate “linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, nonché alla vigilanza sulla sua attuazione al fme di garantire tutte le misure organizzative volte ad evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico, ivi compresa la pianificazione e lo scaglionamento degli ingressi per l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto al fme di evitare assembramenti, la permanenza del posto assegnato nel corso de!Pevento sportivo e in relazione all’utilizzo dei punti ristoro e dei servizi igienici, il divieto di contatto tra giocatori e spettatori a fine partita, e la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e assicurare il rispetto delle misure di prevenzione da COVID-19;


b) il soggetto gestore dell’impianto sportivo è tenuto a mantenere un registro con l’elenco nominativo delle presenze di coloro che hanno acquistato i biglietti on-line o in prevendita, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, da conservare per una durata di almeno quattordici giorni, e rendendoli disponibili su richiesta delle strutture sanitarie in caso di svolgimento dell’attività di tracciamento dei contatti (contact-tracing).

Art. 2
(Disposizioni finali}

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della
salute del 12 agosto e 16 agosto 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e ali’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma l del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 21 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 30 settembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza,21 settembre 2020
BARDI
Firmato digitalmente da
VITO BARDI


REGIONE BASILICATA

ORDINANZA N. 34 DEL 21 SETTEMBRE 2020


ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi

Speciale N. 82 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 21/09/2020 

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONEDEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI.


Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi all’interno degli impianti dedicati.

Rimangono validi i protocolli del CONI e/o delle Federazioni Sportive per quanto attiene alla prevenzione del Coronavirus per gli atleti iscritti alle stesse Federazioni, ove non in contrasto con il presente documento.

Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento.


Per ogni impianto gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) dovranno valutare il numero massimo di spettatori ammissibili in base:

• alla capienza degli spazi individuati tenuto conto della necessità di assicurare le misure di distanziamento interpersonale non inferiore ad 1m in ogni direzione, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente;
• alla necessità di evita re ogni forma di assembramento;
• alla possibilità di riorganizzare gli spazi e i percorsi, per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi
in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.

Il numero massimo degli spettatori -che dovrà essere verificato al fine di rispettare ogni punto delle presenti linee Guida, è pari a 1000 per eventi all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

Potranno essere utilizzati esclusivamente quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata.

Vige il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi.

Ogni spettatore è tenuto al rispetto del presente divieto.

Gli organizzatori (o il gestore dell’impianto), per ciascun evento, devono provvedere alla definizione di un layout dell’impianto con indicazione dei posti a sedere, con relativa univoca numerazione, e l’indicazione dei percorsi.


La vendita dei biglietti deve essere effettuata esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento.


Gli organizzatori (o il gestore dell’impianto), per ciascun evento, devono provvedere alla compilazione dell’elenco nominativo dei partecipanti/spettatori, con indicazione del posto ad essi assegnato, 
l’elenco, e l’allegato layout, deve essere conservato per un periodo di 14 giorni successivi all’evento, nel rispetto della normativa sulla privacy, per ogni eventuale successiva esigenza di igiene e sanità pubblica, e messo all’occorrenza a disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti, nel caso si presentasse la necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Occorre garantire il contingentamento ed il controllo degli ingressi.

A tal fine gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) dovranno provvedere alla pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti.

In particolare, per evitare assembramenti anche nelle immediate vicinanze dell’impianto, l’organizzazione degli spazi e dei percorsi dovrà garantire la suddivisione del numero totale di spettatori in blocchi funzionali la cui consistenza numerica non sia superiore al numero massimo previsto nelle condizioni ordinarie.


Gli spazi e i percorsi dovranno essere riorganizzati, per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.


Dovranno essere previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, opportunamente indicati con segnaletica appropriata.

Gli accessi e le uscite devono awenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Analogamente dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento all’interno dell’impianto, al fine di evitare incroci fra gli spettatori.

Tutti i percorsi devono essere segnalati con opportuna segnaletica.

Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.

Gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) dovranno garantire il rispetto dei seguenti divieti:

• il divieto di introdurre all’interno del palazzetto o dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale;
• il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;
oltre a garanti re:
• lo scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;
• la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali.

Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 ·c o in presenza di tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestatamente riconducibi le al COVID-19.


Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.


Vige, inoltre, il divieto di accesso all’impianto per ogni persona che abbia effettuato il tampone orofaringeo per l’eventuale riscontro di positività al Covid-19, e che non ne abbia ancora ricevuto l’esito.
Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.


Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

Per i bambini valgono le norme generali.

È necessario rendere disponibile, in prossimità degli ingressi e all’interno dell’impianto sportivo, prodotti igienizzanti per i clienti, per esempio soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).

È necessario, altresì, rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente con l’apposita cartellonistica o messaggi registrati.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.


Lo spettatore non dovrà spostarsi dal posto a sedere pre-assegnato.


Come già specificato, i posti a sedere dovranno essere preventivamente individuati e segnalati e occorre

prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, in ogni direzione, di almeno un metro tra gli spettatori in eventi all’aperto.

Non sono consentite deroghe al distanziamento.

Sussiste la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale solo in presenza di adeguati divisori in
plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

Si ribadisce che gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.


Occorre promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti.


Il personale addetto al ricevimento e all’accompagnamento dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplet e aerosol (es. mascherine, schermature e/o visiere) e dovrà fornire ai clienti in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all’interno dell’impianto sportivo per prevenire i rischi.


La postazione dedicata alla cassa l accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi in plexiglass), dovrà essere eventualmente adeguata.

Il personale deve indossare la mascherina, la visiera (para-schizzi) e avere a disposizione gel igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al70%).

Il servizio guardaroba può essere fornito solo se è possibile evitare il contatto tra i capi d’abbigliamento dei diversi ospiti {ad esempio indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti monouso).


Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).


Nelle aree di accesso ai servizi igienici dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso degli utenti, mantenendo le distanze di sicurezza, per cui devono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.


Dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento verso/da tutti i servizi al fine di evitare incroci fra gli utenti. l percorsi devono essere segnalati con opportuna segnaletica.

Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.

Occorre prevedere la pulizia e disinfezione dei servizi igienici più volte, in relazione all’afflusso degli utenti durante la giornata, e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura e, in ogni caso, almeno con frequenza oraria; ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei già menzionati servizi, gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) valuteranno l’incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.


All’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. l cestini portarifiuti devono essere dotati di pedale o fotocellula.

Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere, agli operatori addetti alle pulizie, di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Per fornitori/ trasportatori e/ o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, garantendone adeguata pulizia giornaliera, nonché adeguati presidi igienizzanti.


Per la fruizione di servizi igienici va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.

È auspicabile che in corrispondenza dei servizi igienici per gli utenti sia dedicato personale per tutta la durata dell’evento, al fine di garantire una efficace e continua pulizia degli ambienti e dei servizi.

Dovrà essere redatto, a cura degli organizzatori (o del gestore dell’impianto), un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, e/o un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle presenti Linee Guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo ad esempio la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ecc.


Occorre favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.

In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.

In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.


Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

In ogni caso, il personale dipendente ed i collaboratori devono essere dotati degli idonei dispositivi di protezione individuale, così come previsti dalla Valutazione del Rischio effettuata dal rappresentante legale dell’impianto (in qualità di Datore di Lavoro), ai sensi del D.Lgs. n.Sl/2008 e ss.mm.ii.

Ogni obbligo connesso alla salute e sicurezza dei lavoratori rimane a carico del Datore di Lavoro, come individuato, che dovrà procedere a tutti gli adempimenti di legge, ivi compreso quelli in materia di informazione e formazione del personale.

Gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) devono disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura, compresi i collaboratori anche occasionati, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e, in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestamente riconducibile al COVID-19, non potranno iniziare l’attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente le autorità sanitarie. Il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro qualora, anche durante il turno di lavoro, intervengano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).


Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37S) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.


Si ripropone la tabella successiva.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Per quanto attiene a bar, ristorante e/o banchi di servizio, le prescrizioni minime di seguito riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione per quanto riguarda la gestione delle eventuali attività di bar e ristorante, e ad ogni altra norma vigente.


Le attività di somministrazione, nelle postazioni bar o nei banchi di servizio, è consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno l metro tra i non conviventi, tenendo conto che non dovrà realizzarsi assembramento rispetto alla capacità di servizio del banco.


L’eventuale postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi in plexiglass); in alternativa il personale deve indossare la mascherina, la visiera (para-schizzi) o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, e avere a disposizione gel igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al70%).

Qualora non diversamente organizzate, vanno favorite modalità di pagamento elettroniche.

È necessario rendere disponibile, in prossimità delle aree dedicate alla “postazioni bar o nei banchi di

servizio” prodotti igienizzanti per i clienti (con concentrazione alcoolica almeno pari al70%).

Si suggerisce di privilegiare l’allocazione dell’area di somministrazione all’aperto (in locali non chiusi).

Per evitare assembramenti di clienti in prossimità dell’accesso all’area delle postazioni bar o nei banchi di servizio, devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento del numero di persone che possono accedere.
A tal fine dovranno essere affissi appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra, ecc.


Deve essere prevista, ove possibile, una separazione dei percorsi di accesso e di uscita, con percorsi non interferenti e che consentano il mantenimento della distanza sociale.


La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno l metro t ra i clienti.

Per assicurare il distanziamento interpersonale di un metro, davanti al banco deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale e/o altro sistema equipollente per favorire il distanziamento interpersonale.

Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi.

È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa, tali alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.

Non è ammesso l’approvvigionamento self-service da bacheche frigo. Sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso.


l prodotti da forno, come ad es. paste e pizze non dovranno essere accessibili ai client i, ma dovranno essere consegnate, per ciascun ospite, dal personale di sala che utilizzerà prese, pinze, etc.


È obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al70%).


Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina (o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008) e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) prima di ogni servizio al tavolo.

La consumazione a buffet non è consentita.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).

Gli organizzatori (o il gestore dell’impianto) si impegnano, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle presenti Linee Guida, nonché alla vigilanza sulla loro attuazione. l ‘autorizzazione è infatti vincolata al rispetto di tutti i divieti e le indicazioni contenute nel presente documento ed è responsabilità degli organizzatori (o del gestore dell’impianto), qualora non riescano a garantire la pedissequa applicazione dell’intero contenuto, non consentire la partecipazione del pubblico all’evento.


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