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REGIONE BASILICATA: ORDINANZA n. 27 del 14 giugno 2020

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative

ORDINANZA n. 27 del 14 giugno 2020

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA


VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;


VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;

VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;


VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID- 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.” e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia

Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:


a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;


b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;


c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;


VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;


CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;


CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;


VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA”;


VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico- scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;


VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lett. c), g), l), m);


CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;


VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali le linee guida approvate in data 16 maggio 2020 e integrate il 22 e il 25 maggio 2020 sono state ulteriormente aggiornate e integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali

CONSIDERATO che le predette linee guida dell’11 giugno 2020 sono state recepite e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

CONSIDERATO che le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ricomprendono le schede tecniche relative ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, nonchè discoteche e locali assimilati;

VISTA la precedente ordinanza n. 25 del 1° giugno 2020 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;


RITENUTO che si renda necessario procedere all’adozione sul territorio regionale delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (allegate e parte integrante del presente provvedimento) e, conseguentemente, si configurano i presupposti per consentire l’apertura di quelle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle richiamate linee guida, purchè nel rigoroso rispetto delle medesime linee guida;


RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio regionale consente la riapertura di ulteriori attività e che si rende necessario, a tal fine, procedere all’adozione delle linee guida elaborate dalla Task- Force Coronavirus della Regione Basilicata, allegate alla presente ordinanza, elaborate in coerenza con le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020 nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ;


CONSIDERATA l’opportunità – accertate le condizioni di compatibilità delle attività delle richiamate linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 – di consentire la ripresa di ulteriori attività, con la decorrenza ivi indicata e nel rigoroso rispetto delle richiamate linee guida regionali e delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, tra cui quelle inerenti i congressi, le sagre, le fiere locali e grandi eventi fieristici, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche, sale da ballo e locali assimilati limitatamente all’intrattenimento musicale e per le attività di ballo esclusivamente negli spazi esterni, le attività ludico ricreative 
ed educative sperimentali, al chiuso o all’aria aperta, per la prima infanzia (3-36 mesi), bambini e adolescenti;

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data del 12 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra un ricoverato ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;


CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Report settimanale n. 4 per il periodo relativo alla settimana 1-7 giugno 2020, aggiornato al 9 giugno 2020, Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi con rischio di contagio “molto bassa” e con una stima di RT “pari a O (CI: 0-0)”, ed è tale da consentire la riapertura di ulteriori attività del tessuto produttivo, economico e sociale della Regione, subordinatamente al rispetto delle richiamate linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio;


CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; emana la seguente

ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

2. Le attività economiche, produttive e ricreative operano adottando tutte le misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento interpersonale, nonché le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio da COVID-19 definite, per singola attività, nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui al comma 1, e le misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

Art. 2

(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)

1. È consentito l’accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020.

2. Resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza interpersonale di almeno un metro.


3. È consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all’aperto, con la 
presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, nonché centri o campi estivi e oratori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020.

4. Sono consentite le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe, nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.


5. È consentita la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all’aperto, anche viaggianti, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

6. È consentita la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

7. A decorrere dal 19 giugno 2020 è consentita la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali. Con riferimento all’attività del ballo, tale attività è consentita esclusivamente negli spazi all’aperto. Le attività di cui al presente comma sono consentite a condizione che siano rispettate le indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

8. Resta consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, purché nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.

9. Sono consentiti, a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

10. È consentito lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

11. Ad integrazione delle previsioni di cui all’articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, dell’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, è consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l’esercizio di stage e tirocini extracurriculari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese), sia per la parte teorica che la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell’ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

12. Le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, sono tenute a mantenere, nel rispetto della disciplina vigente sulla privacy ed in armonia con le previsioni delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, per un periodo di almeno 14 giorni l’elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall’estero alloggiati presso le medesime strutture. Detto elenco potrà essere acquisito dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente periodo, sono trattati dalla Regione Basilicata nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, esclusivamente per le azioni di 
monitoraggio al fine di assumere le necessarie iniziative di prevenzione e di sorveglianza sanitaria previste in caso di insorgenza di sintomatologia da COVID-19.

Art. 3
(Misure in materia di Trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 17 giugno 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di Trasporto Pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le Aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono continuare ad esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”

2. Devono essere garantiti tutti i servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio vigenti, ad esclusione dei servizi automobilistici scolastici, in particolare:

a) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere svolti dal COTRAB secondo il programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale già attuato a far data dal 21 maggio 2020, comunque in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non espletate dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della DGR n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali, al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto;


b) i servizi per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, devono essere svolti secondo i programmi di esercizio dei contratti di servizio, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali.

3. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:

✓ Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
✓ Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
✓ Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo
con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano
e ritorno;
✓ Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in
andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento
della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
✓ Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza-
Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.

4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto degli allegati 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.

5. Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro due giorni dalla presente Ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui precedente comma 2. Le Amministrazioni Provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi e dispongono controlli sull’effettivo svolgimento dei servizi.

6. La Società Trenitalia SpA svolge a far data dal 14 giugno 2020 tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.

7. La Società Ferrovie Appulo Lucane Srl svolge a far data dal 15 giugno 2020 i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti sulla base della nota prot. n. DT 2230 dell’11.06.2020. A far data dal 22 giugno 2020 dovranno essere svolti tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.

8. Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, 
nonché alle stazioni, garantendo le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni degli allegati 14 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

9. Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.

10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.

11. I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dall’allegato della predetta ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, sono soggette alle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate l’11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 (allegato n. 9) e alla presente ordinanza.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dei relativi allegati.

3. Per quanto non modificato o integrato dalla presente ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate con l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, ad eccezione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 3, del comma 1 dell’articolo 4, e dei commi 1 e 3 dell’articolo 7.
15

4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino alla data del 14 luglio 2020, salvi i diversi termini delle singole misure previsti dalle disposizioni della presente ordinanza, e fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 14 giugno 2020

BARDI

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