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La Criminalità dei Colletti Bianchi da Sutherland a Green

DIRITTO PENALE PROGREDITO La Criminalità dei Colletti Bianchi da Sutherland a Green Avvocato Giovanni Pellacchia Criminologo presso il Tribunale Penale

DIRITTO PENALE PROGREDITO

La Criminalità dei Colletti Bianchi da Sutherland a Green
Avvocato Giovanni Pellacchia


Avvocato Giovanni Pellacchia

Criminologo presso il Tribunale Penale di Roma

Oggetto di studio

• Profilo economico temporale
• Sistemi giuridici comparati
• Funzione e struttura del diritto penale
• Analisi strutturale e matematica del reato
• Gli a;ori del consenso
• Criminologia e criminalità
• Max Weber – Teoria dell’agire sociale (Economia e Società)

Oggetto di studio
• Howard Becker : Correlazione tra agire sociale e criminale (teoria dell’eticchettamento)
• Modelli di agire criminale
• La criminalità dei colletti bianchi
• La sub criminalità tradizionale
• Teorie della criminalità ( Lombroso, Durkheim,Tutsomi)
• Edwin Sutherland
• Stuart P. Green

Profilo economico : dalla impresa familiare alla globalizzazione
• Brown collar • Blue collar
• White collar

Sistemi giuridici comparati
• Civil law • Common law • Islam

Funzione e struttura del diritto penale
• i due concetti sono fra loro correlati nel senso che è assolutamente impossibile pensare ad una esistenza all’interno della società dell’uno senza pensare all’altro

Funzione e struttura del diritto penale
• occorre studiare o meglio analizzare i rapporti intercorrenti fra il diritto sociale, oggi orientato sempre più verso una dimensione globalizzata, e il diritto penale . Sicuramente il diritto penale può essere considerato come il presidio di retroguardia del nostro sistema giuridico

Funzione e struttura del diritto penale
• Esso non nasce motu proprio, non è un prodotto del legislatore che nasce indipendentemente da un quadro che si è già formato nell’ambito della vita sociale, ma costituisce appunto il mezzo attraverso il quale lo stesso legislatore, attraverso la repressione dei comportamenti cos>tuen> o provocan> il reato, disciplina l’ordinato vivere sociale.

Funzione e struttura del diritto penale
• È quindi per sua stessa definizione un diritto che trova le ragioni della propria esistenza in una situazione sociale già formatasi, ove si renda necessario un progetto di codificazione consistente in preceO costituiti unicamente in obblighi e divieti che attraverso la repressione dell’azione riprovevole creino le premesse per una ordinata convivenza civile.

Funzione e struttura del diritto penale
• È proprio la stessa garanzia di una convivenza civile serena ed ordinata il limite del diritto penale, il quale finisce per essere lo strumento attraverso il quale essa si realizza ma al tempo stesso tale strumento è limitato dagli stessi principi (costituzionali) che ne impediscono un uso improprio o comunque diverso dai compiti istituzionali di tutela degli stessi cui esso deve adempiere.

Il reato
• Uno degli elementi su cui ruota tutto il sistema penale è sicuramente quello del reato: la definizione che possiamo dare di esso è sicuramente quella del compimento di un atto da parte di un soggetto a cui il nostro ordinamento riconduce l’applicazione di una sanzione che può consistere in un provvedimento di carattere pecuniario oppure in una limitazione della libertà della persona

Il reato
• Nella sfera del reato si debbono necessariamente considerare le due grandi teorie della “scienza del diritto” opposte fra di loro: l’una fa riferimento al paradigma soggettivo del reato, l’altra alla concezione paradigmatica oggettiva dello stesso.

Il reato
• Sicuramente, ed in questo senz’altro possiamo ricondurci al rapporto che vi deve essere tra sistema penale e sociale, ogni società considerata, ogni Stato o altro soggetto di diritto internazionale può decidere la prevalenza di un paradigma interpretativo del reato sull’altro.

Il reato
• Come può essere valutato il reato?
• deve essere primariamente considerato il comportamento posto in essere dal criminale (prevalenza del paradigma soggettivo) oppure si deve considerare soprattutto l’evento danno (prevalenza del paradigma oggettivo) che si è prodotto all’interno della società civile?

Il reato
• Altra domanda importante è la seguente: esiste un nesso tra un idealtipo di comportamento criminale e le classi sociali di appartenenza?
• È insomma più facile per un appartenente ad una determinata classe sociale compiere quel determinato tipo di reato?
• E se così fosse quali potrebbero essere le classi sociali maggiormente a rischio?

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Il reato è composto strutturalmente da quattro disvalori dei quali tre dipendono essenzialmente dall’avvenimento del danno dovuto alla sua commissione ed uno invece esclusivamente dalla personalità del reo.
• dr = di+de+dc+dp

La struttura del reato (diritti penale progredito)
• Il disvalore di personalità, è soprattutto oggetto di studio da parte di coloro i quali operano dal punto di vista sanitario sociale e comunque psicologico accanto al giudice e lo aiutano nella valutazione dei comportamenti che hanno determinato il crimine

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Certamente le società più evolute sono quelle che ricorrono allo strumento in sede giudiziaria di criminologi, psicologi, psichiatri ed altri operatori ausiliari laddove effettivamente il giudice senta il bisogno di dover ricorrere ad esperti nella materia

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• quanto sovra espresso quando evidentemente per il giudice stesso non è possibile statuire in base alle sole sue conoscenze la sanzione da infliggere per quel determinato reato senza valutare altresì quelli che sono le caratteristiche personalissime che hanno indotto quel determinato soggetto a delinquere.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Ciò significa dare alla pena un carattere soprattutto riabilitativo nel senso che il condannato dovrà espiare la stessa svolgendo al tempo stesso un evidente programma di recupero per un suo effettivo reinserimento all’interno della società.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Considerare soprattutto il disvalore di personalità del reo nella commissione di un reato non vuol dire comunque assolutamente ignorare anche le altre componenti (evento, condotta ed intenzione) necessarie per poter qualificare l’atto come criminoso.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Il secondo disvalore da considerare nell’architettura di un crimine è quello relativo all’intenzione: cioè stabilire la effettiva volontà del reo nel pianificare l’atto criminale e soprattutto gli effetti derivanti dal suo comportamento significa porre ancora la dimensione razionale individuale al centro dell’attenzione del giudice nel suo lavoro di valutazione dell’illecito penale.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Certo è che alcuni reati sono commessi ed hanno degli effetti assolutamente diversi da quelli pianificati,  previsti o semplicemente voluti. L’omicidio preterintenzionale ( 584 e 585 c.p.) è un tipico esempio di quanto ora affermato.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Ebbene soprattutto quando accadono situazioni che comportano la commissione di un delitto di gravità maggiore rispetto a quanto effettivamente voluto da parte del criminale allora vi è un reazione differente a seconda del tipo di società in cui tale crimine è stato commesso.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• In un idealtipo di società ove prevalga un concetto paradigmatico oggettivo del diritto penale sicuramente prevarrà nella ponderazione della sanzione da infliggere da parte del giudice l’aspetto legato al disvalore di evento, cioè la considerazione maggiore di ciò che è accaduto rispetto a ciò che si era pianificato che accadesse (e non è accaduto)
• dsr= -dsi+dse+dsc-dsp

La struttura del reato (diritto penale progredito)
Gli idealtipi di società che considerano il disvalore di evento come l’elemento principale da considerare nella equazione del reato sono quelle che si basano su una concezione assolutamente oggettivistica del diritto penale.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Queste società, il più delle volte orientate su concezioni metafisiche del diritto penale e comunque in generale dell’ordinamento giuridico, sono quelle in cui questo stesso corrisponde o meglio non può essere assolutamente disgiunto dai valori etico, morali e soprattutto religiosi di quelle stesse società

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Se infatti nell’Occidente prevale una concezione immanente del diritto penale legata quindi ad una funzione assolutamente utilitaristica del sistema sanzionatorio al contrario nei paesi del Medio Oriente a forte tradizione Islamica il diritto penale è permeato di valori metafisici : la pena viene inflitta da un tribunale il quale giudica “nel Nome di Dio”.
• Dsr=-dsi-dsp+dse+dsc

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• Relativamente alla valutazione del disvalore di condotta il giudice sottopone alla sua attenzione soprattutto i mezzi, i modi e di comportamenti conseguenti che hanno determinato la commissione del reato. Questo disvalore assume la sua importanza soprattutto all’interno di una valutazione complessa dell’azione criminosa: dalla condotta posta in essere durante l’atto criminale si può risalire effettivamente alla valutazione della gravità del reato stesso.

La struttura del reato (diritto penale progredito)
• È chiaro da quanto fin qui espresso che dal prevalere di un particolare disvalore rispetto agli altri dipenderà la differente valutazione di gravità del reato da parte del giudice.

Diritto penale e società: gli attori del consenso
• Sicuramente il diritto penale può essere considerato come un sistema sanzionatorio e quindi in palese contrasto con alcuni dei principi assolutamente tutelati dalla nostra costituzione.

Diritto penale e società: gli attori del consenso
• Pensiamo ad esempio all‘articolo 13 della costituzione che vieta qualsiasi forma di limitazione di libertà: ebbene la limitazione di libertà è uno degli aspetti più ricorrenti della pena inflitta al criminale. Per questo motivo si deve considerare il diritto penale un presidio di retroguardia sociale, un rimedio doloroso ad un male o meglio ad un danno cagionato.

Diritto penale e società: gli attori del consenso
• “da chi può nascere il consenso sulla necessità del diritto penale, inteso come sistema sanzionatorio azioni costituenti per un determinato ordinamento giuridico un reato?
• chi sono gli attori del consenso?
• chi sono coloro che influiscono sul consenso sociale attraverso il diritto penale?

Diritto penale e società: gli attori del consenso
• Stato
• Comunità
• Gruppi esponenziali

Gli attori del consenso : lo Stato
• Esso raccoglie ed ingloba, come in tutto  il processo di criminalizzazione, il consenso che viene dal basso, coagulatosi intorno a generiche o specifiche, ampie o circoscritte istanze di incriminazione che promanano dalla collettività(domande di pena)
• Induce consenso attraverso l’incriminazione (offerta di pena)

Gli attori del consenso : la Comunità
• Essa è espressione riassuntiva di tutti i centri interindividuali d’azione diffusi nel corpo sociale aggregatisi spontaneamente, o comunque non in modo organizzato, in correnti decisionali od opinione
• Si condensa essenzialmente i bisogni di tutela e si converte in conseguenza in domande di pena

Gli attori del consenso: i gruppi esponenziali
• Settori organizzati della collettività dichiaratamente o tacitamente costituiti per coagulare uno o più interessi particolari, propri cioè di una sola privilegiata classe sociale e per veicolarli ed imporli in modo subdolo e strategico alla società nel suo complesso
• Interlocutori privilegiati dello Stato
• Lobbies economiche
• Falsi imprenditori di moralità

Criminologia e Criminalità
• La Criminologia si può definire come quella scienza che ha come oggetto di studio i reati, i comportamenti devianti, le condotte criminali ed i fattori che possono aver causato tali situazioni patologiche: in breve potremmo affermare che la criminologia studia la criminalità.
• È indubbio che una analisi della criminalità impone necessariamente una riflessione sull’agire sociale dell’uomo all’interno della società.

L’agire sociale
• Lo spunto per tale riflessione lo si può trovare nell’opera di Max Weber (Economia e Società , 1972) nella quale può essere ricompreso sia il comportamento criminale, sia il comportamento politico criminale, sia il comportamento dello Stato o meglio del legislatore. Sono quattro i paradigmi attraverso i quali si modella la concezione di Weber dell’agire sociale:

L’agire sociale
• si consideri primariamente il paradigma affettivo: il comportamento dell’attore sociale è completamente influenzato dalle proprie sensazioni che possono anche risolversi in una reazione assolutamente emotiva e quindi incontrollabile rispetto ad uno stimolo esterno

L’agire sociale
• Diverso è il paradigma assiologico: l’attore sociale si comporta seguendo principi metafisici orientati ad un valore superiore di natura etica, religiosa, morale o comunque altrettanto definibile

L’agire sociale
• Analizziamo al contrario il paradigma tradizionale: il comportamento dell’attore sociale è improntato a quelle che sono le tradizioni, le consuetudini acquisite nel tempo; tutto ciò che è nuovo viene visto con sospetto: il timore infatti è che la novità possa guastare un meccanismo il quale continua ad esistere per il semplice fatto che è sempre esistito. La razionalità dell’attore sociale è quindi definibile come tradizionale ed è assolutamente impermeabile ad ogni proposta proveniente dall’esterno

L’agire sociale
• Veniamo infine al paradigma teleologico: il soggetto agisce razionalmente in maniera conforme alla soddisfazione delle proprie aspettative. Ogni azione, ogni iniziativa è sempre orientata al raggiungimento di un determinato scopo.

Corrispondenza tra agire sociale e criminalità
• Illustrate le categorie dell’agire sociale è possibile facendo riferimento a ciascuna di esse individuare quelli che sono i comportamenti criminali corrispondenti, facendo riferimento alla teoria dell’etichettamento di Howard Becker, secondo il quale “il reato non è altro che il prodoAo dell’interazione tra coloro che creano e fanno applicare le norme e coloro che invece le infrangono” .

Correlazione tra agire sociale e comportamento criminale
• Possiamo quindi parlare di vera e propria correlazione tra agire sociale e comportamento criminale. Possiamo quindi considerare e classificare, così come abbiamo fatto per le quattro categorie dell’agire sociale, quattro categorie dell’agire criminale

Modello di agire criminale affettivo
questo modello è caratterizzato giusto appunto dalla sua passionalità. Colui che compie il reato lo vive passionalmente, con trasporto emotivo senza alcun sostegno razionale. In questo caso il comportamento criminale viene spiegato da cause biologiche

Modello di agire criminale affeOvo
• per Cesare Lombroso, principale esponente della teoria “biologica” della criminalità il delinquente nato presenta delle cara;eris>che ataviche simili a quelle degli animali inferiori e dell’uomo primi>vo, che rendono impossibile il suo ada;amento alla società civile e lo spingono a comme;ere rea> (questa teoria fu ripresa e sviluppata da William Sheldon il quale affermò l’esistenza di differen> >pi di potenziali figure fisiche criminali: >po endomorfo, mesomorfo, ectomorfo)

Modello di agire criminale assiologico
• gli esempi più eviden> di questo modello sono quelli dei Kamikaze islamici, terroris> nella società occidentale e mar>ri eroi nella loro società. Per essi ciò che è assolutamente illegale per la nostra società assume invece un valore assolutamente superiore dal punto di vista e>co ,morale e religioso tale da garan>re loro la felicità eterna. Naturalmente vi sono altre forme di criminalità assiologica quale per esempio quella ideologica.

Modello di agire criminale tradizionale
gli esempi di questo >po di comportamento forse sono più semplici da individuare e classificare. La difficoltà è sopra;u;o nel fa;o che in questo >po di agire criminale va sicuramente ricollegato il fenomeno della delinquenza di gruppo

I modelli dell’agire criminale teleologici
• ·∙ la criminalità orientata allo scopo ovvero la criminalità dei colleO bianchi: questa può essere definita un idealtipo di agire criminale con il quale gruppi di importante rilevanza e prestigio all’interno della società civile spingono gli organi preposti (parlamento governi) a creare leggi aventi  carattere prevalente sanzionatorio con il fine di tutelare solo i propri interessi e non quelli della collettvità.

La criminalità dei colletti bianchi
• Si può intendere in questo caso di gruppi esponenziali i quali sono appunto cararrerizzati dal fatto che all’interno di essi vengono tutelati diritti particolari: possiamo pensare a lobbies economiche le quali esercitano un’attvità successiva al compimento dell’atto criminoso. Quindi possiamo cogliere il condizionamento esercitato sull’offerta di pena (output).

La criminalità dei colletti bianchi
• L’azione delle lobbies in fase di entrata si concreta attraverso una criminalizzazione difensiva ovvero attraverso un tentativo di demolizione di quelle istanze incriminatrici che vadano a colpire gli interessi protetti dalle stesse. Si può parlare quindi di imprenditori, di censori del consenso ovvero di imbonitori: comunque risalta l’aspetto economico

La criminalità dei colletti bianchi
• . Esiste comunque anche un’altra categoria di attori del crimine che veicolano il consenso attraverso tramite l’elogio del diritto penale: questi sono i cosiddetti imprenditori di moralità (moral entrepeneaurs): essi hanno delle caratteristiche differenti dagli attori prima considerati

La criminalità dei colletti bianchi
• L’aspetto pseudo etico morale prevale nelle attività criminali di questi soggetti tramite le loro false crociate per la moralità e la loro dolosamente orientata richiesta di leggi emotivo conflittuali

La criminalità dei colletti bianchi
• Questi soggetti, facendo leva su una presunta difesa dei valori etico-morali, svolgono soprattutto un’attvità di propaganda politica che giusto appunto cerca di catturare il consenso della comunità attraverso proposte di moralizzazione attuando di fatto una “falsa democrazia dei desideri” che in realtà cela i loro veri obiettivi di solo interesse personale e clientelare

La criminalità dei colletti bianchi
• Pensiamo ancora al reato di clandestinità (ancora purtroppo dibattuto) per coloro i quali, cittadini di paesi terzi, non hanno un regolare soggiorno all’interno dello Stato italiano. La criminalizzazione moralizzante della clandestinità costituisce un gesto orientato in uscita per ottenere o meglio veicolare il consenso della comunità sul proprio partito.

La criminalità tradizionale ( blue collar gang)
• Il fenomeno della aggregazione è assolutamente la connotazione principale che contraddistingue questo tipo di criminalità che può essere considerata mandataria esecutrice delle direttive criminali ideate dalle alte gerarchie della malavita organizzata

Le teorie della criminalità
• Esistono diverse teorie della criminalità. Dobbiamo chiederci che cos’è che spinge un soggetto a compiere un’azione criminale o ad avere comunque un comportamento deviante rispetto alle norme a cui obbedisce la collettvità.

Le teorie della criminalità
• La prima teoria da considerarsi, è del professor Cesare Lombroso nella sua opera principale dal titolo “L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie”, Milano, 1896.
• Secondo questa teoria biologica del crimine se un essere umano nasce con 47 cromosomi si verifica la sindromeXYY.
• Se il cromosoma in più è Y (ereditato dal padre) allora è molto probabile che questo possa nel corso della sua vita commettere reati di vario tipo

Le teorie della criminalità
• Altra teoria da considerarsi è quella della tensione (Durckheim): qui si devono considerare le strutture portanti dell’agire umano: struttura sociale e struttura culturale.
• “Quando si ha contrasto tra le due strutture si genera anomia e nascono fenomeni di devianza”

Le teorie della criminalità
• Struttura sociale:le effettve opportunità che si hanno a disposizione per raggiungere quelle che sono le mete prefissate;
• Struttura culturale: le mete verso cui tendere e i mezzi con cui raggiungerle.
• Vi può essereunasituazioneditensionetra stru;ura sociale e culturale ed in questo caso si può instaurare un comportamento adaOvo da parte del sogge;o interessato.

Le teorie della criminalità
• la teoria della scelta razionale secondo la quale i rea> sono il risultato non di influenze esterne ma di un’azione intenzionale ado;ata aOvamente degli individui, alla ricerca dei loro interessi, piaceri, vantaggi. Secondo Hiroshi Tutsomi le persone comme;ono rea> non perché affe;e da patologie o perché malvagie ,ma perché normali e razionali

EDWIN SUTHERLAND
• L’espressione criminalità dei colle9 bianchi divenne famosa grazie ad Edwin Sutherland, sociologo americano nato nel Nebraska il 13 agosto del 1883 e deceduto in Bloomington nello stato dell’Indiana nel 1950. Egli fu il primo a sostenere che la tendenza alla criminalità non poteva essere necessariamente aAribuita in modo preferenziale ai ce@ popolari (blue collars).

EDWIN SUTHERLAND
• TEORIA DELLA SUBCULTURA CRIMINALE
• Chi comme;e un reato lo fa perché si conforma alle aspe;a>ve del suo ambiente
• Il comportamento deviante non è né innato né libera invenzione dell’a;ore ma è appreso durante i processi di comunicazione, per conformarsi alle aspe;a>ve di gruppo
• Non è possibile violare le regole del gruppo di appartenenza o di riferimento, ma soltanto della società esterna

EDWIN SUTHERLAND
• La vera cultura criminale si realizza solo con l’appartenenza ad una classe economicamente agiata, cara;eris>ca dei white collar men or women i quali o le quali , sfru;ando la loro pres>giosa posizione sociale all’interno della colleOvità, possono contare su appoggi tali da poter comme;ere crimini assai meno facilmente perseguibili dal sistema giudiziario.

EDWIN SUTHERLAND
• Criminali dai colle9 bianchi, ove il colore simboleggia il superiore livello sociale rispe;o ai colle9 blu, ques> ul>mi invece cara;erizza> nel loro eventuale comportamento deviante da una criminalità di >po affeOvo tradizionale.

EDWIN SUTHERLAND
• Edwin Sutherland definisce la criminalità con qua;ro aggeOvi molto aggressivi : essa è organizzata, assassina, misconosciuta, spessissimo impunita.
• Il grande criminologo americano , usa tali termini sia nel 1924 nell’opera “Principles of Criminology” scri;a durante i suoi anni di insegnamento presso l’università di Chicago e sia a un anno dalla sua scomparsa, nella sua opera “White Collar Crime” (1949).

EDWIN SUTHERLAND
• Il reato compiuto dai colleO bianchi è un fa;o riprovevole la cui commissione è fru;o di un’a;enta organizzazione dell’evento deli;uoso.
• La programmazione della condo;a criminale da a;uarsi nei confron> delle viOme, spesso assolutamente ignare della iden>tà dei veri ideatori del reato (in genere essi possono conoscere soltanto degli esecutori, di coloro cioè che hanno il compito di eseguire gli ordini che vengono loro impar>> e che quindi cos>tuiscono la cosidde;a manovalanza criminale)viene curata nei minimi par>colari:

EDWIN SUTHERLAND
• la stru;ura illegale gerarchica superiore coordinata dal boss governa gruppi organizza> (gangs, networks,lobbies) i quali a loro volta agiscono in maniera tale da raggiungere lo scopo criminale.

EDWIN SUTHERLAND
• Il colle;o bianco criminale è spesso colui il quale vanta una posizione preminente all’interno della società civile : egli può essere un personaggio importante in ambito giudiziario, poli>co, ar>s>co; può con la sua presenza “onorare “ un convegno, una conferenza, un ricevimento, può essere quello che si definisce un “modello di persona da prendere come riferimento”.

EDWIN SUTHERLAND
• In realtà invece si tra;a di un criminale che considera e sfru;a le sue situazioni privilegiate solo come un mezzo per potersi arricchire pianificando la sua aOvità illegale di >po economico

EDWIN SUTHERLAND
• come quella rela>va agli illeci> commessi come aOvità ancillari al business legale, sfru;ando le opportunità illecite che si aprono nel mondo degli affari o quelli associa> alla ges>one con strumen> fuorilegge dell’offerta di lavoro , di beni e servizi leci>.

EDWIN SUTHERLAND
• Altri cara;eri connotan> la criminalità dei colleO bianchi sono l’essere
• assassina
• misconosciuta • impunita

EDWIN SUTHERLAND
• La criminalità dei colleO bianchi è assassina: questo significa che il danno da essa prodo;o assume una valenza all’interno della società assolutamente devastante.
• Ciò perché chi dirige organizzazioni criminali organizzate non solo è il primo responsabile dei deliO rela>vi alle faOspecie citate ma anche mina la fiducia nelle is>tuzioni dei ci;adini, diminuisce la loro fiducia nella gius>zia.

EDWIN SUTHERLAND
• La convivenza civile è il primo obieOvo di un sistema di governo democra>co : un governo che a;raverso la sua azione poli>ca dovrebbe appunto garan>re pari opportunità a tuO i consocia>.
• Ciò che il colle;o bianco criminale persegue invece è un ingiusto vantaggio per sé stesso e per pochi a danno dei mol>.

EDWIN SUTHERLAND
• Il colle;o bianco criminale crea situazioni destabilizzan> con condo;e che sebbene palesemente illegali vengono in qualche modo gius>ficate da parte della società “sana” in quanto soddisfacen> alcune esigenze immediate delle classi sociali meno abbien>.

EDWIN SUTHERLAND
• La criminalità dei colleO bianchi è anche ben nascosta, misconosciuta, tale da rendere assai complesso inves>gare sui suoi componen> . I colleO bianchi criminali frequentano abitualmente ambien> sociali molto agia> e di pieno spessore culturale.

EDWIN SUTHERLAND
• La loro aOvità è sopra;u;o improntata al fa;o di dare più sicurezza possibile proprio a chi è colpito, danneggiato dalla loro stessa aOvità criminale: nello svolgimento dei loro adempimen> previs> nella loro vita “di facciata”, siano essi di cara;ere pubblico is>tuzionale siano essi di cara;ere privato imprenditoriale, traspare sempre nei loro a;eggiamen> serietà, serenità, fermezza che infondono sicurezza e fidelizzazione agli interlocutori

EDWIN SUTHERLAND
• La criminalità dei colleO bianchi è impunita: questo deriva proprio dal fa;o che essa non è quasi mai conosciuta
• L’abilità del colle;o bianco criminale è proprio quella di esercitare un’aOvità assolutamente insospe;abile e spesso addiri;ura ogge;o di ammirazione, consenso sociale

EDWIN SUTHERLAND
• Il colle;o criminale bianco si erge a modello sociale ostentando falsa lealtà, onestà e trasparenza: in realtà è il fa;o di riuscire a;raverso lo strumento dell’inganno ad essere considerato modello da prendere ad esempio che rende la sua aOvità criminale nascosta, difficilmente smascherabile

EDWIN SUTHERLAND
• Il presupposto quindi per definire la criminalità dei colleO bianchi è definirla come una vigliacca organizzazione malavitosa che ha come obieOvo unico il controllo di più centri di potere all’interno dello Stato ed anche fuori di Esso.

EDWIN SUTHERLAND
• La criminalità dei colleO bianchi è molto spesso all’interno delle stru;ure preposte alla direzione degli affari giudiziari ,poli>ci o amministra>vi ed è per questa ragione che essa, ancora al giorno d’oggi nella nostra società, molto spesso rimane impunita.

Stuart Green
• Stuart Green , Professore di Diri;o Penale presso la Rutgers Law School della New Jersey State University, studia il fenomeno della Criminalità dei ColleO Bianchi ponendo come punto di partenza della sua riflessione l’ambiguità che contraddis>ngue il white collar crime, sia nella prospeOva dei soggeO che delinquono, sia rispe;o alla percezione dei crimini da parte dell’opinione pubblica.

STUART GREEN
• Quale è, ad esempio, la linea di demarcazione tra pra>che elusive della tassazione e il reato di evasione fiscale? Per Green tali ambiguità discendono dalla morale quo>diana e, conseguentemente, solo a;raverso una adeguata comprensione di essa è possibile spiegare, nel contesto affaris>co, la differenza tra comportamen> leci>- sebbene spregiudica>- e condo;e riprovevoli , tali da risultare meritevoli di una sanzione penale

STUART GREEN
• I disvalori cara;erizzan> la Criminalità dei colleO bianchi sono:
• spergiuro
• frode
• false dichiarazioni
• ostacolo alla gius>zia
• corruzione
• estorsione
• minacce
• insider trading
• evasione fiscale

STUART GREEN
• Rapporto F.B.I. : azioni di criminalità dei colleO bianchi come “azioni illegali che sono caraAerizzate da inganno, dissimulazione o violazione dei doveri fiduciari che non sono basate sull’uso o sulla minaccia di violenza fisica o morale. Gli individui e le organizzazioni commeAono tali azioni allo scopo di
• oAenere denaro
• proprietà di beni
• altri servizi
• evitare il pagamento o la perdita di denaro o conseguire vantaggi di natura personale o affaristica”

STUART GREEN • Componenti del disvalore Inganno
• Trasmissione di un messaggio a;raverso il quale l’autore, all’atto della comunicazione, intende generare un malinteso
• Comunicazione di un messaggio (a terzi) intesa a far credere a una persona qualcosa di non rispondente al vero
• Indurre qualcuno a credere qualcosa di non vero a;raverso l’affermazione di ciò che corrisponde al vero, oppure è privo di un indice di veridicità

STUART GREEN
• Componenti del disvalore Rubare
• L’ ottenere un iniquo vantaggio a discapito di altri soggetti con cui non necessariamente si può avere un rapporto di collaborazione
• Il violare, in modo rilevante, i diritti di proprietà altrui
• L’esercitare malvagia intenzionalità

STUART GREEN
• Componenti del disvalore Coercizione
• La tecnica per costringere le persone ad agire secondo il proprio disonesto volere, assai presumibilmente in modo contrario alle loro preferenze
• La minaccia

STUART GREEN
• Componenti del disvalore di Sfruttamento
• La manipolazione del soggetto sfruttato solo per il tornaconto dello sfruttatore
• L’offrire falsi incitamenti
• L’impiegare adulazione
• Il rappresentare delle attrattive suggestioni seducenti

STUART GREEN
• Componenti del disvalore di Slealtà
• L’accettazione di alternative che si pongono in contrasto con il legame sociale primario basato sulla morale dell’ambiente
• Lacorruzione
• L’alto tradimento

STUART GREEN
• Infine il venir meno all’obbligo morale (inteso come promessa) di obbedire alla legge comporta la violazione e la negazione della teoria del contratto sociale secondo la quale “un cittadino è obbligato ad obbedire alla legge in quanto è soggetto allo Stato in una maniera che comporta una promessa di osservare le sue decisioni”

STUART GREEN
• Ken Greenwalt:”l’autorità impositiva dello Stato deriva dal consenso, i cittadini sono tenuti a conformarvisi nella misura in cui lo Stato agisca entro i limiti dell’autorità che gli hanno conferito. Da questo punto di vista l’obbligo individuale di obbedienza è fondato sull’autonomo impegno di agire in conformità alla legge: l’obbligo deriva da una promessa”

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