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SERGIO MATTARELLA da SOLO non può SCIOGLIERE il CSM

“31. Scioglimento del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza”

“Salvini chiede a Mattarella di sciogliere il CSM. Il presidente non ha questo potere (vedi art.31 legge Csm). Se uno che ha fatto il ministro non lo sa, se è così ignorante, c’è da preoccuparsi. Se lo sa, e dunque la richiesta è in totale malafede, c’è preoccuparsi di più”
{Cit. Gianrico Carofiglio}

Gianrico Carofiglio
magistrato, scrittore e politico italiano*

Presidente SERGIO MATTARELLA
L. 24 marzo 1958, n. 195.
Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

Capo I – Composizione ed organizzazione del Consiglio superiore.

1. Componenti e sede del Consiglio.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo
presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da
sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle
due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.

2. Comitato di presidenza.

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede,
dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.
Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell’art. 9.

3. Commissioni.

Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all’inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all’art. 11, terzo comma.

4. Composizione della sezione disciplinare.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, disciplinare, composta da sei componenti effettivi e di quattro supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di
Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di
legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che
esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono
eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
Comma abrogato dall’art. 2, L. 28 marzo 2002, n. 44.
Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare,
resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno dieci
magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

6. Deliberazioni della sezione disciplinare.

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del
Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il
vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del
componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell’incolpazione non
riguardano l’esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all’ufficio che l’incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all’incolpato.

7. Composizione della segreteria.

1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità

che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da
quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed
ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della
 nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L’incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo

conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell’effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato.
L’assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti
trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con
apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All’ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati,
sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta
conducenti di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura,

istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore della magistratura.

6. Sino all’istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale

provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore
della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del

magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.

7-bis. Ufficio studi e documentazione.


1. L’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari

direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All’ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le
cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore
della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e

dell’ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L’ufficio studi dipende
direttamente dal comitato di presidenza.

3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito dell’organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per

diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza.

8. Ispettorato.

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell’Ispettorato
generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

9. Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare
la gestione delle spese.
Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell’anno finanziario.
Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i
magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo.

Capo II – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore

10. Attribuzione del Consiglio superiore.
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro
provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti
estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è
ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del
Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di
avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall’art. 6
del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le
materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui
disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

10-bis. Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le
corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte
sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l’efficacia
del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto
conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni
formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad
osservarsi le disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall’articolo 1 della
legge 21 febbraio 1984, n. 14.

11. Funzionamento del Consiglio.

Nelle materie indicate al n. 1 dell’articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di
circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro
eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

12. Assunzione dei magistrati per concorso.

1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è
immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e
delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria
e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali
provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura.
2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro
lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il
Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche
modificandola.

13. Promozioni dei magistrati per scrutinio.
Il Consiglio superiore nomina, per l’intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in
Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua
sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come
supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i
quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.
14. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall’art. 11:
1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l’azione disciplinare. L’azione disciplinare può peraltro essere
promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico
Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;
2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare
le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull’ordinamento giudiziario e in genere riguardanti
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
15. Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati.
Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le
necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura,
il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore
per i provvedimenti di sua competenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici
giudiziari.
Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di
incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l’incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni
giudiziarie compatibilmente con l’incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
16. Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore.
Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo
ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla
deliberazione.
17. Forma dei provvedimenti.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore,
con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall’art. 6 del decreto
legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio
per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l’impugnazione al Consiglio di Stato.
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di
cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
18. Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore.
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
19. Attribuzioni del Vice Presidente.
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le
attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

20. Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà
comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall’articolo 10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.
Capo III – Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore.

21. Convocazione dei corpi elettorali.

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal Presidente delle due Camere del
Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni
prima delle elezioni.

22. Componenti eletti dal Parlamento.

La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere
avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea.
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel
comma precedente.
Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra
gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

23. Componenti eletti dai magistrati.

1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene
con voto personale, diretto e segreto.
2. L’elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema
di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli
uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la
Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito,
ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di
cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

23-bis. Divieto di rieleggibilità.

Articolo abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002, n. 44.

24. Elettorato attivo e passivo.

1. All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con
la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state
conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni ai
sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi
dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive
modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano
compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave
dell’ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano
trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della
magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono
convocate le elezioni.

24-bis. Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte.
Articolo abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002, n. 44.

24-ter. Sorteggio per l’assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali.

Articolo abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002, n. 44.

25. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima
della data stabilita per l’inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della
magistratura nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati
effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi
dell’ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal
più anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale
elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a
venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in
ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di
ineleggibilità di cui all’articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l’ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell’articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell’articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all’interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul
notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d’appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una
commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte
suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più
elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale
composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìo sanzioni disciplinari
più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio
o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro
assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché
i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla
Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall’articolo 2 della legge
13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale
presso la stessa Corte votano presso l’ufficio centrale elettorale ivi costituito.
26. Votazioni.
1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce
la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l’individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle
operazioni di voto, all’esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale
elettorale di cui all’articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni
di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.

27. Scrutinio e assegnazione dei seggi.

1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede
elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il
totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei
seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di
ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono
indette elezioni suppletive per l’assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all’assegnazione di tutti i seggi, lo
svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla
presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in
seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma
dell’articolo 30.

28. Contestazioni.

1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a
maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

29. Reclami.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono
pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non
hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

30. Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio.

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

31. Scioglimento del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di
presidenza.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

Capo IV – Posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore.


32. Durata della carica.

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

32-bis. Opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni.

I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e
concernenti l’oggetto della discussione.

33. (Incompatibilità).

I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche.
Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l’incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il
più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico.

34. Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini.
Articolo soppresso dall’art. 2, L. 13 luglio 1965, n. 838. Tale legge, all’art. 1, così dispone:
«Art. 1. I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in
carica; in tal caso le valutazioni di cui all’art. 17 e seguenti della L. 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto
nell’anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di
scrutinio.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o
fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.
Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
I termini di cui agli artt. 14 e 27 della L. 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini».

35. Divieto di incarico di uffici direttivi.

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

36. Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni.

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti
insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

37. Sospensione e decadenza.

I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per
delitto non colposo.
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o
mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l’arresto per qualsiasi reato.
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento
disciplinare, sono stati sospesi a norma dell’articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile
per delitto non colposo.
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una
sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento.
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a
scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o imperseguibilità
dell’azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

38.
 L’attuale art. 37 così sostituisce gli originari artt. 37 e 38 per effetto dell’art. 6, L. 3 gennaio 1981, n. 1.


39. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio
superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’àmbito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

40. Assegni e indennità ai componenti del Consiglio.

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo
spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio
1951, n. 392.
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole restando a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di
missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

41. Posizione giuridica dei segretari.

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per
presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

Capo V – Disposizioni finali.

42. Abrogazioni di norme incompatibili.
Le norme dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla
medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l’inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura cessano di funzionare i Tribunali
disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

43. Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

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