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Coronavirus, il decreto in bozza: “Chiusa la Lombardia e altre 11 province”. Scuole chiuse nella zona rossa fino al 3 aprile 2020

Un nuovo provvedimento del governo estende la zona rossa. Spostamenti bloccati, permessi solo in caso di emergenza. Chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali, cinema, teatri e stazioni sciistiche. Centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì

Coronavirus, il decreto in bozza: “Chiusa la Lombardia e altre 11 province”. Scuole chiuse nella zona rossa fino al 3 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione delle aree;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:
ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria )

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:

a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;

e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico

o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore,

di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con

sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente

a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);

m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


Art. 2
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 3 (Disposizioni finali)

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

1. Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Chiuse palestre e piscine. Deroga per partite a porte chiuse

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura in Lombardia e nelle 11 province prima citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Anche le scuole continueranno a essere chiuse fino al 3 aprile. Sospesi anche i concorsi.

Niente matrimoni né funerali. Chiusi cinema e teatri

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Bar e ristoranti aperti ma solo se in grado di distanziare gli avventori

Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sospesi congedi per medici e infermieri

Medici in prima linea: sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Inoltre l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere è limitato solo ad alcuni casi. Mentre è vietato gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

Sanzioni

Chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il coronavirus disposte in Lombardia e nelle altre 11 province può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Sono le stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse.

Raccomandate le ferie

Nella zona rossa, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare”, dall’8 marzo al 3 aprile, “la fruizione per i lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”.

Le restrizioni nel resto d’Italia

Il governo, con un secondo decreto, dispone e conferma su tutto il territorio nazionale la sospensione di una serie di attività che vanno dai congressi medici, alle gite di istruzione scolastica agli assembramenti per partite di pallone, alle discoteche. Mentre raccomanda di nuovo alcune misure di sicurezza come il mantenimento della misura di distanza di un metro fra le persone. Tra i provvedimenti c’è la sospensione di matrimoni e funerali e di eventi e spettacoli di qualsiasi natura che “comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Quanto ai viaggi, “si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari”. Ovviamente permane il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.

Un nuovo provvedimento del governo estende la zona rossa. Spostamenti bloccati, permessi solo in caso di emergenza. Chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali, cinema, teatri e stazioni sciistiche. Centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì.

Governatori critici. Fontana: “Direzione giusta, bozza pasticciata”. Bonaccini: “Cerchiamo soluzioni più coerenti”

Sono state definite le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza. Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide dall’8 marzo fino al 3 aprile. Non pienamente soddisfatti i governatori di Lombardia ed Emilia Romagna. Attilio Fontana commenta: “La bozza del provvedimento del governo sembra andare nella direzione giusta ma non posso non evidenziare che sia a dir poco pasticciata”. Più critico Stefano Bonaccini: “Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise”.

Una seconda bozza riguarda invece il decreto con le restrizioni valide nel resto d’Italia

STEFANO BONACCINI :
“Abbiamo ricevuto solo tre ore fa dal Ministero della Salute la bozza dei due nuovi Dpcm con le misure ulteriormente restrittive anti-Coronavirus. Talune di queste prefigurano agli occhi di molti la possibile introduzione di una grande “zona rossa”, estesa dalla Lombardia a diverse province dell’Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte e delle Marche. Non è propriamente così, ma alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione. C’è addirittura chi ci sta chiedendo se lunedì potrà recarsi o meno al lavoro o se verrà introdotto il fermo produttivo.

Ben comprendendo che queste nuove limitazioni sono dettate da indicazioni imprescindibili del Comitato tecnico-scientifico e condividendo l’obiettivo di contenere con ogni mezzo la diffusione del virus, riteniamo necessario poter meglio valutare la coerenza dei provvedimenti, che impattano peraltro in modo disomogeneo sul nostro territorio regionale.

Per queste ragioni ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise”

GOVERNATORE Emilia_Romagna STEFANO BONACCINI

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