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ORDINANZA n.2 del 27/02/2020 del Presidente Giunta Regionale Basilicata

Ordinanze del Presidente Giunta Regionale
Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanze del Presidente Giunta Regionale
Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA n.2 del 27/02/2020 del Presidente Giunta Regionale Basilicata 

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 – Speciale del 27 febbraio 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 27 febbraio 2020″ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTO l’att. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa ali’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonch6 “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “;

VISTA la legge regionale l0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVTD-19;

PRESO ATTO deli’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata c proporzionata alt’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

  1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le infonnazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1);
  2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate neli’allegato l presso gli esercizi commerciali;
  4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  5. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogru ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dcll’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
  6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le tàsi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).

ULTERlORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETIT CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute c della Regione), ove giunga in Basilicata, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 de128.02.2020;

8. ricevuta la segnalazione dal soggetto interessato, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o gli operatori che rispondono al numero verde appositamente istituito dalla Regione, comunicano il luogo di provenienza, le generalità e i recapiti della persona interessata ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;

9. l’operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica teni.torialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7 e 8, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

accetiata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, c il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

1O. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,

nonché degli altri eventuali conviventi;

informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

divieto di contatti sociali;

divieto di spostamenti e/o viaggi;

obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

12. In caso di comparsa dì sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS c l’operatore di Sanità Pubblica;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO

13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare

Il Prefetto ed il commissario del governo territoriahnente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza awalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e provincia autonoma interessata.

La presente ordinanza, che sostituisce la precedente ordinanza n. 1/2020, ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

BARDI

 

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