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Pensione Quota 100, i chiarimenti del messaggio Inps

Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

FONTE: idealista

Con il messaggio n. 1551 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla pensione Quota 100

Vediamo quanto spiegato.

Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza:

i soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra:

i titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.

Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità:

la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.). In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni – 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS – utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).

Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995):

ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.

Titolari di indennità c.d. APE sociale:

l’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto – beneficiario di APE sociale – divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.

Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE):

l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018.

Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico:

l’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.

Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984:

i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.

Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984:

i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono riliquidate – a seguito di domanda – al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. L’importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento. Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota 100.

Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda:

al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.3.3.). Il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001:

il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 14, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019 prevede una differenziazione delle stesse in relazione alla natura giuridica dell’ultimo datore di lavoro e alla gestione pensionistica a carico della quale è liquidata la pensione per l’individuazione della decorrenza mensile o inframensile della stessa. Pertanto, con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.

Soggetti titolari di pensione:

la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro:

ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo:

ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5; è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

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