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CI SI PUO’ RIFIUTARE DI FARE SESSO CON IL CONIUGE ?

Di norma, non ci si può rifiutare di fare sesso nell’ambito del matrimonio, purché le pratiche non siano svilenti della figura del coniuge e rientrino nella “normalità” di un sano rapporto di coppia. Di fronte all’occasionale “no”, determinato dalle più svariate esigenze o indisponibilità, la costrizione fisica può divenire violenza sessuale.

L’adempimento dei doveri coniugali, relativi all’obbligo di rapporti sessuali, cade nel momento in cui la coppia è già in crisi. In tal caso non c’è addebito. 

Rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge costituisce una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale previsti dal codice civile. Tuttavia il rifiuto di fare sesso può essere giustificato se la coppia è già in crisi per motivi pregressi. In tal caso per chi non adempie ai cosiddetti “doveri coniugali” non scatta l’addebito. Con il risultato che se si tratta della moglie, e questa ha un reddito più basso dell’uomo, può anche chiedere l’assegno di mantenimento. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza [1].

Ci si può rifiutare di fare sesso con il coniuge?

Di norma, non ci si può rifiutare di fare sesso nell’ambito del matrimonio, purché le pratiche non siano svilenti della figura del coniuge e rientrino nella “normalità” di un sano rapporto di coppia. Di fronte all’occasionale “no”, determinato dalle più svariate esigenze o indisponibilità, la costrizione fisica può divenire violenza sessuale.

Ma il rifiuto sistematico di adempiere ai propri doveri coniugali costituisce illecito civile, tant’è che è motivo per ottenere la separazione con addebito. Quindi, chi si rifiuta di fare sesso con il marito o con la moglie rischia di dover rinunciare al mantenimento se il suo reddito è inferiore all’altro. Non rischia però di doverlo versare visto che l’addebito non è una sanzione.

Quando ci si può rifiutare di avere rapporti sessuali con il coniuge?

In un solo caso non c’è responsabilità per chi dice “no”: quando il rifiuto ai rapporti non è la causa principale della crisi coniugale che porta la coppia alla separazione, ma esso è il riflesso di una situazione già compromessa. La coppia che litighi dalla mattina alla sera, che abbia smesso oramai da tempo di avere contatti anche verbali o di assistersi reciprocamente, di essere fedele l’uno con l’altro o di convivere è già una coppia “mezza-separata”. Non si può quindi imporre anche il rapporto fisico se manca l’amore.

Per evitare che il rifiuto ad avere rapporti sessuali possa essere considerato motivo di responsabilità, in quanto conseguenza di una rottura pregressa, si può chiedere al giudice di ascoltare le dichiarazioni testimoniali di alcuni «amici della coppia». Questi devono confermare i comportamenti tenuti dai coniugi e che la «rottura» è da collegare alle evidenti «incompatibilità caratteriali» che hanno reso difficili i rapporti tra moglie e marito.

note : [1] Cass. ord. n. 4756/17 del 23.02.17.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 febbraio – 23 febbraio 2017, n. 4756
Presidente /Relatore Ragonesi

In fatto ed in diritto

C. S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1314/2014 resa dalla Corte d’Appello di Catania che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado di separazione aveva escluso l’addebito a carico della moglie S. M. L..
Col primo motivo secondo il ricorrente la Corte d’Appello ed ancor prima il Tribunale, avrebbero desunto erroneamente l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali degli amici della coppia, dalle quali era emerso che la S. si era rifiutata di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il marito.
Col secondo motivo per il C. il suddetto rifiuto da parte della S. giustificava l’addebito della separazione senza che fosse necessario procedere ad una valutazione comparativa della condotta dell’altro coniuge, in ragione del fatto che tale comportamento impediva l’esplicarsi della comunione di vita. Col terzo motivo il ricorrente contesta il mancato accoglimento della domanda di addebito.
Con l’ultimo motivo di ricorso denunzia la sussistenza della soccombenza reciproca delle parti alle spese processuali decisa dalla Corte territoriale.
Ha resistito con controricorso la S. che ha proposto altresì ricorso incidentale relativo al mancato adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
I motivi del ricorso principale appaiono inammissibili e ed i primi tre di essi possono esser esaminati congiuntamente.
La Corte d’appello ha fornito idonea e diffusa motivazione in ordine alle cause di esclusione dell’addebito esaminando le deposizioni dei testi escussi e valutando anche il comportamento della resistente in relazione alle uscite notturne ed alla frequentazione di un certo Guarnaccia.
All’esito di tale circostanziato esame, la Corte d’appello ha concluso che le regioni della rottura matrimoniale erano addebitabili esclusivamente a cause obiettive derivanti dalla diversa concezione della vita matrimoniale e dalla incompatibilità caratteriale.
Le censure mosse dal C. a tale motivazione tendono a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto e in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Il quarto motivo è infondato avendo correttamente la Corte d’appello rilevato la sussistenza della soccombenza reciproca in ragione del rigetto della maggior parte delle domande sia dell’appello principale che di quello incidentale.
Quanto al ricorso incidentale, lo stesso appare inammissibile.
La Corte d’appello ha effettuato una attenta valutazione delle disponibilità economiche del C. ed ha rilevato che le censure avanzate dalla S. erano generiche.
Essendo tale ultima una ratio decidendi di carattere decisivo, la stessa doveva essere oggetto di specifica censura da parte della ricorrente incidentale, il che non è avvenuto.
Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa le spese di giudizio. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo a carico di ciascuna delle parti. In caso di pubblicazione si dispone l’oscuramento dei dati personali.

 

Domenico Leccese

 

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