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Più Trivelle e meno Parchi anche in Basilicata

Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette. Testo coordinato (Aggiornato al D.L. 262/2006) (GU n. 292 del

Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge quadro sulle aree protette. Testo coordinato (Aggiornato al D.L. 262/2006) (GU n. 292 del 13-12-1991, S.O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito della legge

(integrato dall’art. 2, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
  2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
  3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

 

  1. a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

 

  1. b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

 

  1. c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

 

  1. d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

 

  1. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

 

  1. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 1-bis

Programmi nazionali e politiche di sistema

(introdotto dall’art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Il Ministro dell’ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell’arco alpino, dell’appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

 

  1. Il Ministro dell’ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

 

Art. 1-bis

Programmi nazionali e politiche di sistema

(integrato dall’art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Il Ministro dell’ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell’arco alpino, dell’appennino, delle isole e di arre marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

 

Art. 2

Classificazione delle aree naturali protette

(introdotto dall’art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161)

 

  1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

 

  1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

 

  1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

 

  1. Con riferimento all’ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

 

  1. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all’articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

 

  1. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d’intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d’autonomia e, per la Regione Valle d’Aosta, secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

 

  1. La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le regioni.

 

  1. La classificazione e l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

 

  1. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all’uso esclusivo della propria denominazione.

 

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell’Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall’Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)

 

Art. 3

Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

 

  1. E’ istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato “Comitato”, costituito dai Ministri dell’ambiente, che lo presiede, [dell’agricoltura e delle foreste (1), della marina mercantile (2), per i beni culturali e ambientali (3)], dei lavori pubblici e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l’area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell’ambiente con proprio decreto.

 

  1. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, previa deliberazione del Comitato.

 

  1. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all’articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell’ambiente. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

 

  1. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

 

  1. a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

 

  1. b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all’articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonchè le relative direttive per l’attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

 

  1. c) approva l’elenco ufficiale delle aree naturali protette.

 

  1. Il Ministro dell’ambiente convoca il Comitato almeno due volte l’anno, provvede all’attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

 

  1. Ove sull’argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell’ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

 

  1. E’ istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata “Consulta”, costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l’attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell’ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall’Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall’Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall’anno 1991.

 

  1. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell’ambiente.

 

  1. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell’ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell’ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l’organizzazione della segreteria tecnica.

 

Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall’anno 1991.

 

Art. 4

Programma triennale per le aree naturali protette

 

  1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato “programma”, sulla base delle linee fondamentali di cui all’articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

 

  1. a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

 

  1. b) indica il termine per l’istituzione di nuove aree naturali protette o per l’ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

 

  1. c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l’esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l’informazione ambientali;

 

  1. d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle regioni relativi all’istituzione di dette aree;

 

  1. e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell’esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

 

  1. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

 

  1. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l’ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

 

  1. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell’ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell’azione pubblica per la tutela dell’ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L’osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

 

  1. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l’istituzione di nuove aree naturali protette o per l’ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell’ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

 

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

 

  1. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.

 

  1. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell’ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l’avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonchè per attività di informazione ed educazione ambientale.

 

  1. Per l’attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all’articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all’articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all’articolo 15, nonchè per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

 

 

Art. 5

Attuazione del programma; poteri sostitutivi

 

  1. Il Ministro dell’ambiente vigila sull’attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell’attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell’ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

 

  1. Il Ministro dell’ambiente provvede a tenere aggiornato l’elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell’ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

 

  1. L’iscrizione nell’elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l’assegnazione di contributi a carico dello Stato.

 

Art. 6

Misure di salvaguardia

 

  1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell’ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell’ambiente [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2). Nei casi previsti dal presente comma la proposta d’istituzione dell’area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell’area stessa.

 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall’articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

 

  1. Dalla pubblicazione del programma fino all’istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonchè le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7.

 

  1. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell’ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e alla regione interessata.

 

  1. Dall’istituzione della singola area protetta sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all’articolo 11.

 

  1. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

 

  1. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, il Ministro dell’ambiente o l’autorità di gestione ingiunge al trasgressore l’ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell’ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Art. 7

Misure di incentivazione

(integrato dall’art. 2, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell’ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell’Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

 

  1. a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

 

  1. b) recupero dei nuclei abitati rurali;

 

  1. c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

 

  1. d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

 

  1. e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

 

  1. f) agriturismo;

 

  1. g) attività sportive compatibili;

 

  1. h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.

 

  1. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

 

 

Titolo II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

 

Art. 8

Istituzione delle aree naturali protette nazionali

 

  1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all’articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la regione.

 

  1. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all’articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la regione.

 

  1. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

 

  1. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

 

  1. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell’articolo 6.

 

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, commi 1 e 2, e dall’articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

 

  1. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all’articolo 18.

 

Art. 9

Ente parco

(integrato e modificato dall’art. 2, commi 24 e 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.

 

  1. Sono organi dell’Ente:

 

  1. a) il Presidente;

 

  1. b) il Consiglio direttivo;

 

  1. c) la Giunta esecutiva;

 

  1. d) il Collegio dei revisori dei conti;

 

  1. e) la Comunità del parco.

 

  1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

 

  1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all’articolo 10, secondo le seguenti modalità:

 

  1. a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

 

  1. b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

 

  1. c) due, su designazione dell’Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell’Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell’ambiente;

 

  1. d) uno, su designazione del [Ministro dell’agricoltura e delle foreste] (1);

 

  1. e) due, su designazione del Ministro dell’ambiente.

 

  1. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell’ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.

 

  1. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell’Ente parco.

 

  1. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

 

  1. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all’articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 14, [elabora lo statuto dell’Ente parco] (parole soppresse) (7), che è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione.

 

8-bis. Lo statuto dell’Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell’ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento: L’Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell’ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell’ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

 

  1. Lo statuto dell’Ente definisce in ogni caso l’organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

 

  1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell’ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate.

 

  1. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell’ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggeti iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

 

  1. Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni [ed i membri possono essere confermati una sola volta – periodo soppresso dalla L. 248/2005].

 

12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ente parco spetta un’indennita’ di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.(*)

 

  1. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

 

  1. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l’impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

 

  1. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’Ente parco.

 

(*) N.d.R.: comma introdotto dal D.L. 262/2006

 

 

Art. 10

Comunità del parco

(integrato dall’art. 2, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

 

  1. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell’Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

 

  1. a) sul regolamento del parco di cui all’articolo 11;

 

  1. b) sul piano per il parco di cui all’articolo 12;

 

  1. c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

 

  1. d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

 

d-bis) sullo statuto dell’Ente parco.

 

  1. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

 

  1. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E’ convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando venga richiesto dal Presidente dell’Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

 

 

Art. 11

Regolamento del parco

(integrato dall’art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall’Ente parco, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco di cui all’articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo.

 

  1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

 

  1. a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

 

  1. b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

 

  1. c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con

qualsiasi mezzo di trasporto;

  1. d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

 

  1. e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

 

  1. f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell’ambito della legislazione in materia;

 

  1. g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

 

  1. h) l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

 

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

 

  1. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

 

  1. a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;

 

  1. b) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l’asportazione di minerali;

 

  1. c) la modificazione del regime delle acque;

 

  1. d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;

 

  1. e) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

 

  1. f) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

 

  1. g) l’uso di fuochi all’aperto;

 

  1. h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

 

  1. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso.

 

  1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell’Ente parco.

 

  1. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell’ambiente, [sentita la Consulta e] (parole soppresse) (8) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d’intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

 

 

Art. 11-bis

Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale

(introdotto dall’art. 2, comma 29, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

 

 

Art. 12

Piano per il parco

(integrato e modificato dall’art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all’Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato “piano”, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

 

  1. a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

 

  1. b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

 

  1. c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

 

  1. d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

 

  1. e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.

 

  1. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

 

  1. a) riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

 

  1. b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 

  1. c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d’uso;

 

  1. d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

 

  1. Il piano è predisposto dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’Ente parco.

 

  1. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d’approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell’Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell’ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

 

  1. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all’amministrazione inadempiente il Ministro dell’ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

 

  1. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

 

  1. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

 

  1. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

 

Art. 13

Nulla osta

 

  1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

 

  1. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

  1. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

 

  1. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

 

 

Art. 14

Iniziative per la promozione economica e sociale

(modificato dall’art. 2, comma 31, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.

 

  1. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all’elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate.

 

  1. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonchè l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 3, l’Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

 

  1. L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

 

  1. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

 

 

Art. 15

Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

 

  1. L’Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

 

  1. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

 

  1. L’Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

 

  1. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

 

  1. L’Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all’interno delle riserve e delle aree di cui all’articolo 12 comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.

 

  1. L’Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l’indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l’Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

 

  1. L’Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

 

 

Art. 16

Entrate dell’Ente parco ed agevolazioni fiscali

 

  1. Costituiscono entrate dell’Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

 

  1. a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

 

  1. b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

 

  1. c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

 

  1. d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

 

  1. e) gli eventuali redditi patrimoniali;

 

  1. f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d’ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

 

  1. g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

 

  1. h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

 

  1. i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente parco.

 

  1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall’Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

 

  1. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l’obbligo dell’uso dei registratori di cassa.

 

  1. L’Ente parco ha l’obbligo di pareggio del bilancio.

 

 

Art. 17

Riserve naturali statali

 

  1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all’articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell’articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell’ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d’intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

  1. Sono vietati in particolare:

 

  1. a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

 

  1. b) l’accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

 

 

Art. 18

Istituzione di aree protette marine

 

  1. In attuazione del programma il Ministro dell’ambiente, (2 bis) d’intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L’istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell’articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

 

1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente. ( comma introdotto dall’art. 8 della L.23 marzo 2001, n. 93)

 

  1. Il decreto istitutivo contiene tra l’altro la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell’area e prevede, altresì la concessione d’uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all’articolo 19, comma 6.

 

  1. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

  1. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

 

  1. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

 

 

Art. 19

Gestione delle aree protette marine

(modificato dall’art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l’Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l’eventuale gestione delle aree protette marine, l’Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’ambiente, [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2), la gestione dell’area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

 

  1. Qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima.

 

  1. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area. In particolare sono vietati:

 

  1. a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l’asportazione di minerali e di reperti archeologici;

 

  1. b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

 

  1. c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

 

  1. d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

 

  1. e) la navigazione a motore;

 

  1. f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

 

  1. I divieti di cui all’articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

 

  1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2), sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

 

  1. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell’area medesima con decreto del [Ministro della marina mercantile] (2). I beni del demanio marittimo esistenti all’interno dell’area protetta fanno parte della medesima.

 

  1. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

 

 

Art. 20

Norme di rinvio

 

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 21

Vigilanza e sorveglianza (6)

 

(integrato dall’art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell’ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell’ambiente e dal [Ministro della marina mercantile] (2).

 

  1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l’espletamento di tali servizi e di quant’altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e, sino all’emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell’ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell’Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell’espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell’articolo 19, comma 7.

 

 

Titolo III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

 

Art. 22

Norme quadro

(integrato dall’art. 2, comma 33, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

 

  1. a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio;

 

  1. b) la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all’articolo 25;

 

  1. c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta;

 

  1. d) l’adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all’articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

 

  1. e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l’area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

 

  1. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione del piano per il parco.

 

  1. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell’area.

 

  1. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l’intera area delimitata.

 

  1. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

 

  1. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

 

 

Art. 23

Parchi naturali regionali

 

  1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all’articolo 25, comma 1, nonchè i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonchè con comunioni familiari montane.

 

Art. 24

Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

 

  1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

 

  1. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

 

  1. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

 

 

Art. 25

Strumenti di attuazione

 

  1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

 

  1. Il piano per il parco è adottato dall’organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

 

  1. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall’organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

 

  1. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

 

  1. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

 

 

Art. 26

Coordinamento degli interventi

 

  1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonchè dal piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 25, comma 3, il Ministro dell’ambiente promuove, per gli effetti di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l’impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

 

 

Art. 27

Vigilanza e sorveglianza

 

  1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l’atto istitutivo determina le intese per l’esercizio della vigilanza.

 

  1. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

 

 

Art. 28

Leggi regionali

 

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 29

Poteri dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta

 

  1. Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

 

  1. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell’organismo di gestione provvede all’esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

  1. L’organismo di gestione dell’area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale dell’area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell’area protetta.

 

 

Art. 30

Sanzioni

(Articolo integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161)

 

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l’arresto fino a dodici mesi e con l’ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

 

1-bis. Qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

 

  1. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta.

 

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell’unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area

 

  1. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l’aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

 

  1. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell’illecito.

 

  1. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

 

  1. In ogni caso trovano applicazione le norme dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell’organismo di gestione dell’area protetta.

 

  1. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

 

  1. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

 

  1. Nell’area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all’articolo 17, comma 2.

 

 

Art. 31

Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

(modificato dall’art. 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all’articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell’ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il [Ministro dell’agricoltura e delle foreste] (1). Per l’esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

 

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [Ministro dell’agricoltura e delle foreste] (1), di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l’elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

  1. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all’interno dei parchi nazionali, è affidata all’Ente parco.

 

  1. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell’ambiente ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

 

Art. 32

Aree contigue

 

  1. Le regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

 

  1. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta.

 

  1. All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] (5), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

 

  1. L’organismo di gestione dell’area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell’area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

 

  1. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d’intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L’intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell’area naturale protetta.

 

Art. 33

Relazione al Parlamento

 

  1. Il Ministro dell’ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l’ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

 

Art. 34

Istituzione di parchi e aree di reperimento

(modificato dall’art. 4, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 344)

 

  1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

 

  1. a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

 

  1. b) Gargano;

 

  1. c) Gran Sasso e Monti della Laga;

 

  1. d) Maiella;

 

  1. e) Val Grande;

 

  1. f) Vesuvio.

 

  1. E’ istituito, d’intesa con la regione Sardegna ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, e del Gennargentu. Qualora l’intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all’articolo 8, comma 6.

 

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonchè le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’articolo 9.

 

  1. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell’ambiente ai sensi del comma 3.

 

  1. Per l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

 

  1. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

 

  1. a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

 

  1. b) Etna;

 

  1. c) Monte Bianco;

 

  1. d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

 

  1. e) Tarvisiano;

 

  1. f) Appennino lucano, Val d’Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

 

  1. g) Partenio;

 

  1. h) Parco-museo delle miniere dell’Amiata;

 

  1. i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

 

  1. l) Alta Murgia;

 

l-bis) Costa teatina.

 

  1. Il Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

 

  1. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6, all’approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.

 

  1. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l’adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l’istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

 

  1. Per l’istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

  1. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

 

Art. 35

Norme transitorie

 

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, si provvede all’adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d’Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d’Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

 

  1. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonchè della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonchè di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il [Ministro dell’agricoltura e delle foreste] (1) ed il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

  1. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall’articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

 

  1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell’articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l’intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (4)

 

  1. Nell’ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all’articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all’articolo 8, comma 6. (4)

 

  1. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

  1. Ove non diversamente previsto, il termine per l’espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

 

  1. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

 

  1. Per l’attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

 

Art. 36

Aree marine di reperimento

(modificato dall’art. 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e integrato dall’art. 2, comma 10, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

 

  1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

 

  1. a) Isola di Gallinara;

 

  1. b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone – Talamone;

 

  1. c) Secche di Torpaterno;

 

  1. d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

 

  1. e) Costa degli Infreschi;

 

  1. f) Costa di Maratea;

 

  1. g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

 

  1. h) Costa del Monte Conero;

 

  1. i) Isola di Pantelleria;

 

  1. l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

 

  1. m) Acicastello – Le Grotte;

 

  1. n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

 

  1. o) Capo Spartivento – Capo Teulada;

 

  1. p) Capo Testa – Punta Falcone;

 

  1. q) Santa Maria di Castellabate;

 

  1. r) Monte di Scauri;

 

  1. s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

 

  1. t) Parco marino del Piceno;

 

  1. u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata “regno di Nettuno”;

 

  1. v) Isola di Bergeggi;

 

  1. z) Stagnone di Marsala;

 

  1. aa) Capo Passero;

 

  1. bb) Pantani di Vindicari;

 

  1. cc) Isola di San Pietro;

 

  1. dd) Isola dell’Asinara;

 

  1. ee) Capo Carbonara;

 

ee-bis) Parco marino “Torre del Cerrano”;

 

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure “Santuario dei cetacei”.

 

  1. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

 

Art. 37

Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

 

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

 

“2-bis. Sono altresì deducibili:

 

  1. a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell’articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;

 

  1. b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

 

  1. c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell’articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

2-ter. Il Ministro dell’ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari”.

 

  1. E’ deducibile dal reddito imponibile un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d’intesa con l’ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell’articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell’articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

 

  1. Le agevolazioni di cui all’articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell’articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

 

  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui Parchi nazionali”.

 

  1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

 

Art. 38

Copertura finanziaria

 

  1. All’onere derivante dalla attuazione dell’articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l’anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere relativo all’attuazione dell’articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l’anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l’anno 1991, lire 15,5 miliardi per l’anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l’anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l’anno 1991, lire 3 miliardi per l’anno 1992 e lire 4 miliardi per l’anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali”.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l’anno 1991, lire 17,5 miliardi per l’anno 1992 e lire 21 miliardi per l’anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali”.

 

  1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 3, dell’articolo 4, comma 9, dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

  1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

NOTE:

 

(1) Oggi Ministero per le politiche agricole, istituito con l’art. 2 del D.l.vo 04/06/97, n. 143.

 

(2) Oggi Ministero dei trasporti e della navigazione. Le competenze attribuite al soppresso Ministero della marina mercantile sono state attribuite, per effetto dell’art. 1, comma 9, della legge 24/12/93, n. 537 al Ministero dell’ambiente.

 

(2bis) Per effetto dell’art. 8 c.8 della legge 23 marzo 2001, n.93, le parole “d’intesa con il Ministro della marina mercantile e” sono state soppresse.

 

(3) Oggi Ministero dell’ambiente.

 

(4) Si riporta il testo dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641:

 

“Art. 6 – Aree protette

 

Il termine di cui all’articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell’ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all’istituzione del Parco nazionale della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

 

(5) La legge 27 dicembre 1977, n. 968, è stata abrogata dall’art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha ridisciplinato la materia della caccia.

 

(6) Si riporta il testo dell’art. 15 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357:

 

“Art. 15 – Sorveglianza

 

  1. Il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente regolamento.”

 

(7) Parole soppresse dall’art. 2, comma 24, lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Legge 6.12.1991, n. 394 – Testo coordinato aggiornato al DPR 16.04.2013

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_basilicata/_parco_nazionale_appennino_lucano_val_d__Agri_lagonegrese/010_dis_gen/020_att_gen/2013/Documenti_1387272981730/1387272983041_legge_quadro_sulle_aree_protette_-_legge_6_dicembre_1991x_n._394._testo_coordinato_xaggiornato_al_dpr_16.04.2013x.pdf

 

 

LE PRIME DICHIARAZIONI A CALDO : La voce della Politica

Liuzzi (M5s): governo introduce emendamento pro trivelle

«Poche righe per reintrodurre quello che sembrava scongiurato nella versione approvata in commissione ambiente: la possibilità di trivellare nei parchi e nelle aree protette. Il governo infatti con il vergognoso articolo 5 aggiunge: “fatte salve le attività estrattive in corso e quelle strettamente conseguenti”. Che possono essere tranquillamente pozzi nuovi di servizio a quelli esistenti. Il sì al provvedimento era condizionato a questo articolo. È sempre la stessa storia: evidentemente i petrolieri hanno fatto sentire il loro peso»: è il commento della deputata lucana del M5S Mirella Liuzzi.

«E non finisce qui: ci insospettisce quell’espressione: “Strettamente conseguenti” ma anche quel modo di scrivere assolutamente non tecnico e non preciso: attività estrattive. Cosa intende il governo? Prospezione? Ricerca? Coltivazione? Sono questi i termini che indicano con precisione l’attività. Quando si parla di attività estrattiva si intende genericamente tutto. A nostro avviso questo insopprimibile articolo servirà a riavviare permessi già ottenuti, a trivellare e a distruggere definitivamente il patrimonio ambientale italiano. Il governo con questo articolo firma un assegno in bianco e lo offre ai petrolieri. Ma quali sono i pozzi esistenti nei parchi? Ne indichiamo uno: quello Eni nel parco della Val D’Agri, il più grande giacimento in terraferma d’Europa. Ecco cosa c’è in ballo con quelle poche righe»

«Il M5S voterà no e si appella a tutte le opposizioni affinchè facciano saltare questo vergognoso articolo pro-triv».

 

La voce della Politica : Totaro (Federparchi): “no all’emendamento pro trivelle”

In qualità di presidente di Federparchi Basilicata e del Parco Appennino Lucano esprimo netta contrarietà all’emendamento dell’art. 5 delle modifiche alla legge 394/91 riguardante le attività estrattive in corso localizzate nei parchi nazionali. Pur dando un giudizio sostanzialmente positivo del disegno di legge in esame, che accoglie buona parte delle proposte di Federparchi, non si può accettare di far passare quello che , uscito dalla porta con norme precedenti, si vorrebbe , con questa modifica , far passare dalla finestra . ” Mi farò carico in sede di Federparchi Nazionale , in qualità di componente del consiglio , ad una iniziativa per far modificare , nel passaggio al senato , le modifiche in questione, sollecitando nel contempo i parlamentari lucani di tutti gli schieramenti politici di apportare le necessarie modifiche per impedire che logiche esclusivamente economiche possano compromettere gli equilibri e la salvaguardia delle risorse naturali presenti nei nostri Parchi di cui la Basilicata detiene primati in assoluto”

Domenico Leccese

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