Cronaca

FIRME FALSE ALLE POLITICHE, UNA IMPUTATA CHIEDE DI ESSERE SENTITA

Stamane il Gip Verrastro, chiamato a decidere sulle richieste del Pm Santoro, ha fissato una nuova udienza preliminare in data

Stamane il Gip Verrastro, chiamato a decidere sulle richieste del Pm Santoro, ha fissato una nuova udienza preliminare in data 2/2/17 in quanto è stata accettata la richiesta dell’avv. Cimadomo di interrogatorio preliminare per la sua assistita. I fatti concernono le elezioni politiche tenutesi il 24-25 febbraio 2013. Ci sarebbero state anomalie nella raccolte firme per la presentazione alla Camera dei Deputati della lista Scelta Civica con Monti per l’Italia, cui capolista era Ernesto Navazio. La vicenda ebbe origine nel 2013, a pochi giorni dalla tornata elettorale, in seguito a una denuncia presentata alla Digos di Potenza da parte di Firneisz Gabriela, attivista del comitato Italia Futura e collaboratrice del comitato raccolta firme. La donna in questione, classe 1951, di origini romene, affermò di disconoscere la propria firma comparsa negli elenchi dei sottoscrittori della lista in questione presentata ai predisposti uffici del Tribunale di Potenza per ufficializzare la partecipazione alle elezioni. I nomi degli altri candidati, oltre al già citato capolista, sono: Francesco Sacco, Stefania Chiarito, Ettore Lo Nigro, Rossana Gaudiano ed Adele Vinci. Va precisato che tale formazione politica raccolse 24.437 voti, corrispondenti al 7,9 per cento, non sufficienti ad eleggere neanche un candidato alla Camera. Al Senato, invece, venne eletto per la formazione guidata da Monti Tito Di Maggio, oggi componente della Commissione Giustizia e Antimafia, subentrato a Casini, eletto anche in Campania. Da prime indiscrezioni la strategia difensiva degli accusati potrebbe puntare specificatamente su un preciso vizio di forma.  Se confermato in sede processuale, la raccolta firme avvenne in un primo momento in modo corretto. Se non che pochi giorni prima del 20 gennaio, termine ultimo e utile per depositare tali elenchi, due dei candidati, iscritti in un primo momento, si defilarono. I due nominativi, Carmine Marandola e un’altra candidata, vennero prontamente sostituiti con altrettanti candidati ma per il timore di non disporre del tempo necessario per far nuovamente autenticare le firme già in possesso gli elenchi dei sottoscrittori sarebbero stati copiati in nuovi moduli in cui comparivano i candidati Gaudiano e Vinci. In tal caso, per ora solamente ipotizzato, comunque rimarrebbe piena l’irregolarità delle procedure stabilite per legge. Principalmente il contesto teorico che fa da cornice agli articoli del codice penale che disciplinano il falso ideologico e/o materiale tende a salvaguardare due principi fondamentali. In primo luogo viene salvaguardata la fede pubblica che la collettività ripone nella corretta esecuzione e svolgimento dei compiti di un pubblico ufficiale. Infatti, per legge, la firma dei sottoscrittori, a una determinata lista elettorale, deve avvenire su apposito modulo recante: il contrassegno della lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati. Oltre che alla presenza di un pubblico ufficiale che verifichi l’identità del soggetto firmatario. Da questo punto fermo discernono due considerazioni, una delle quali attiene al secondo bene sociale salvaguardato dal contesto giuridico esaminato. Sottoscrizioni autenticate in data precedente alla stesura definitiva dell’elenco ufficiale dei candidati, destano un forte sospetto di falso ideologico e in ogni caso rimangono non completamente conformi alle disposizioni di legge in materia. Perché non è compito di qualunque pubblico ufficiale produrre interpretazioni psicologiche sulla volontà dei sottoscrittori che appongono una propria firma sotto una lista e se questa viene successivamente modificata, anche solo in parte, non è detto che ciò corrisponda alla loro volontà di adesione. In ultima analisi, rientrando nei reati elettorali, obiettivo della giustizia, è fornire un quadro normativo volto ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. Conseguentemente il falso nelle autenticazioni, consentendo la partecipazione alla competizione di candidati o di liste che per legge non avrebbero potuto prendervi parte, si traduce in un artificio idoneo ad inficiare nel suo complesso la regolarità delle operazioni di voto. Infine va sottolineato come il dolo sussista indipendentemente dal successo o insuccesso elettorale conseguito dalla lista accusata. Per questo, come nel caso Potentino, anche se della lista Scelta Civica con Monti per l’Italia, difatti, alla Camera non venne eletto nessuno, la magistratura non può che procedere e accertare la verità dei fatti. In definitiva il rinvio a giudizio è stato chiesto per la donna che ha chiesto di essere sentita, Smaldone Rocco, Iantorno Francesco, Rosa Carmine, Becce Nicola, Fermo Carlo, Marsico Arcangelo e Sassone Filomena. Le persone coinvolte sono rispettivamente difese, in ordine di elencazione, dagli avvocati: Attubato Guido, Robilotta Gianfranco, De Bonis Salvatore, Cimadomo Donatello, Flora Sebastiano, Carbone Marianna, Petrullo Luciano e Castaldi Vincenzo.

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